Pos. 1  Prot. N. 29.02.11 



Oggetto: D.P. Reg. 11 novembre 1999, n.26. Indennità mensa. Consorzio A.S.I. di XXXX. Orario di lavoro articolato su turni di almeno otto ore continuative. Quesito.




Allegati n...........................
Assessorato regionale Industria
Dipartimento Industria
PALERMO

e, p.c.   PRESIDENZA DELLA REGIONE     Dipartimento regionale del  

personale, dei servizi generali
di quiescenza, assistenza e
previdenza del personale
PALERMO
           

1. Con la nota suindicata codesto Assessorato pone allo Scrivente una questione, sollevata dal Consorzio per l'A.S.I. di XXXX, sulle modalità di concessione dell'indennità di mensa nelle ipotesi di turnazione, regolata dall'art.17 del D.P. Reg. 11 novembre 1999, n.26.
Poiché l'art.10 del CCRL dei dipendenti del comparto, approvato con D.P. Reg. 10/01, e la relativa circolare emanata dalla Presidenza (nota n.25180 del 10 agosto 2001), pone come condizione la fruizione della pausa pranzo e la successiva ripresa del lavoro, codesto Assessorato chiede se anche nelle ipotesi di turnazione, la corresponsione dell'indennità mensa sia legata o meno all'effettuazione della pausa.
La corresponsione dell'indennità di mensa in favore dei dipendenti regionali è stata, per la prima volta, prevista dall'art.8 del D.P. Reg. 2 ottobre 1997, n.38, a seguito della distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni lavorativi, e in una prima fase limitata soltanto alle ipotesi di rientro pomeridiano per assolvere il debito d'orario (ordinario) conseguente alla concentrazione dell'orario di lavoro.
Il successivo CCRL, approvato con D.P. Reg. 11 novembre 1999 n.26, all'art.17, "in considerazione dell'ampliamento dell'orario di servizio nelle ore pomeridiane", ha esteso la corresponsione della predetta indennità anche "ai dipendenti che effettuano rientri pomeridiani a completamento dell'orario di lavoro settimanale articolato su turni di almeno otto ore continuative".
Infine, l'art.10 delle "linee guida per il rinnovo contrattuale del personale con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001" (recepito con D.P. Reg. 12 giugno 2001, n.10) ha, ulteriormente, ampliato le ipotesi di erogazione dell'indennità in discorso "a tutte le situazioni lavorative autorizzate che comportino un prolungamento delle attività di servizio oltre le 6 ore e 30 minuti", disponendo, dunque, l'attribuzione di tale indennità anche nelle ipotesi di rientri pomeridiani per l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, sino ad allora escluse ai sensi delle disposizioni sopracitate (cfr. circolare 22 novembre 2001 n.36781 del Dipartimento del personale).
Quindi l'art.10 sopracitato nulla ha innovato circa l'obbligatorietà della fruizione della pausa pranzo di almeno mezz'ora e della successiva ripresa della prestazione lavorativa (cfr. circolare 25180 del 10 agosto 2001 del Dipartimento del personale).
Conseguentemente, ai fini della corresponsione dell'indennità di mensa, regolata dall'art.17 del D.P. Reg. n.26 del 1999, debbono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) articolazione dell'orario di lavoro che preveda turni di almeno otto ore continuative (attività, peraltro, già remunerata dalla c.d. "indennità di turnazione");
b) effettuazione, dopo il turno, di ulteriori prestazioni di lavoro ordinario a completamento dell'orario di lavoro settimanale, contrattualmente previsto;
c) rientro pomeridiano dopo la fruizione della pausa pranzo di almeno mezz'ora.
Nelle superiori osservazioni è il parere dello scrivente.
Il presente parere viene esteso al Dipartimento che legge per conoscenza attesa la sua competenza generale in materia, riservandosi lo Scrivente di procedere ad un riesame della problematica ove sulla stessa il suddetto Dipartimento faccia pervenire utili elementi di valutazione.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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