Pos. 2   Prot. N. /25.02.11  



Oggetto: Pareri del C.G.A. su progetti di contratto . Art. 17, comma 26, L. 127/1997 e art. 14 L.r. 84/1980.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
agricoltura e foreste
Dipartimento regionale delle foreste
Area affari legali e contenzioso
C.F.R.S.
P A L E R M O


1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede l'avviso dello scrivente Ufficio sulle seguenti questioni:
- se - a seguito dell'entrata in vigore della L. 15 maggio 1997, n. 127, che, all'art. 17, comma 26, prevede la generale abrogazione di ogni disposizione di legge che richieda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria (ad eccezione dei casi di cui al comma 25) - sia da ritenere tacitamente abrogato l'art. 14 della L.r. 12 agosto 1980, n. 84, come sostituito dall'art. 82 L.r. 16/1996, che testualmente dispone: "Il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sui progetti di contratti relativi a forniture di beni o di servizi di competenze dell'Amministrazione forestale è sostituito dal parere del Comitato tecnico amministrativo dell'A.F.D.R.S., allorchè l'importo della spesa sia inferiore a 1.000 milioni";
- qualora, invece, l'art. 14 L.r. 84/1980 dovesse ritenersi tuttora vigente, quale sia l'organo competente ad esprimere i pareri per importi superiori a 1.000 milioni.

2. In ordine ai quesiti posti si rassegna quanto segue. In attuazione dell'art. 23 St. sic. - ai sensi del quale il C.g.a. Reg. sic. Svolge le funzioni consultive del Consiglio di Stato, ovviamente relative alla Regione - l'art. 4 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, prevede, in analogia perfetta con l'art. 100 della Costituzione, che il C.g.a. è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo regionale. Il 2° comma dell'art. 4 dispone che gli atti per i quali le leggi vigenti richiedono il parere del Consiglio di Stato sono sottoposti, quando siano adottati dall'Amministrazione pubblica della Regione siciliana, al parere del Consiglio di giustizia amministrativa.
E, poiché, prima dell'entrata in vigore della L. 127/1997, gli artt. 5 e 6 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 - abrogati per effetto del comma 26 dell'art. 17 L. 127/1997 - prescrivevano il parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratto delle amministrazioni statali i cui importi superavano un predeterminato ammontare, parallelamente l'Amministrazione regionale siciliana doveva comunicare al C.G.A., per averne il parere, i progetti di contratto, quando il loro importo superava i limiti di valore e acquisire il parere del C.g.a., il legislatore siciliano discrezionalmente optò per la sottoposizione dei progetti al parere, anch'esso obbligatorio, di organi tecnico-amministrativi dell'Amministrazione regionale. Una di tali ipotesi si è concretizzata, ai sensi del'art. 14 L.r. 84/1980, con la previsione del parere del Comitato tecnico amministrativo dell'A.F.D.R.S., che lo rilascia, in sostituzione a quello del C.g.a., su progetti di contratti relativi a forniture di beni o servizi di competenza dell'Amministrazione forestale, ma solo quando il relativo importo di spesa sia inferiore a 1.000 milioni (gli importi di riferimento sono stati nel tempo più volte aggiornati, in successione all'aumento di quelli predeterminati dalle leggi statali - sopra i quali ricorreva il parere del Cons. St. - che variano al variare del valore della moneta).
Con l'abrogazione di ogni disposizione di legge che richieda il parere del Consiglio di Stato - disposta con l'art. 17, comma 26, L. 127/1997 - si è conseguenzialmente operato - per il rinvio dinamico di cui all'art. 4, comma 2, d.l.vo 654/1948 - il venir meno anche per l'Amministrazione regionale dell'obbligo di richiedere il parere del C.g.a. nelle analoghe ipotesi in cui le leggi statali lo statuivano per il Consiglio di Stato. Da ciò, non può, però, farsi discendere l'abrogazione tacita dell'art. 14 L.r. 84/1980, nonostante non possa sottacersi che, all'apparire dell'art. 17, comma 26, L. 127/1997, il limite di valore - imposto dalla norma regionale di settore alla competenza del Comitato tecnico amministrativo dell'A.F.D.R.S. - risulti disancorato dall'originario collegamento a quelle soglie di valore (sopra le quali si agganciava la competenza del C.g.a.) predeterminata da leggi statali non più vigenti.
Del resto, il parere del Comitato tecnico amministrativo in questione è previsto, non da normativa statale, ma da statuizione "originale" del legislatore siciliano che ha discrezionalmente operato uno "spostamento" nella competenza consultiva obbligatoria - laddove questa prima c'era - da un organo (C.g.a.) ad altro organo interno dell'Amministrazione regionale che la assumeva in sostituzione dell'organo consultivo "esterno" quando quest'ultimo, per disposizione statale, sotto certi importi se ne spogliava.
Lo scarso coordinamento tra le norme, regionale e statale, in oggetto, rilevato anche da codesto Assessorato, e il contrasto con l'intento del legislatore statale di snellire i procedimenti di decisione e controllo di cui alla L. 127/1997, è valutazione che, comunque, compete al legislatore regionale, il solo che potrà stabilire se, - alla luce del nuovo panorama legislativo creato dalla L. 127/1997, - sia opportuna l'eliminazione o meno del limite di valore, di cui all'art. 14 L.r. 84/1980, che fungeva da spartiacque tra la competenza consultiva (ancora attuale) del Comitato tecnico amministrativo e quella del C.g.a. (venuta meno per effetto della L. 127/1997), o, quanto meno, se sia opportuna la obbligatorietà del suddetto parere.
Fino ad allora, al Comitato tecnico amministrativo dell'A.F.D.R.S. dovranno continuare ad esser sottoposti, per il parere di propria competenza, i progetti di contratti relativi alla fornitura di beni e servizi dell'Amministrazione forestale d'importo di spesa inferiore a 1.000 milioni, mentre per gli importi superiori è in facoltà dell'Amministrazione regionale di ricorrere al parere del C.g.a. in via facoltativa, ai sensi dell'art. 17, comma 24, della L. 127/1997.
Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale