Pos. I   Prot. N. /24.02.11 



Oggetto: Inquadramento personale assunto successivamente alla entrata in vigore della l.r. n. 10/2000. Quesiti.




Allegati n...........................


Presidenza Regione
Dipartimento del personale,
dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale
P A L E R M O






1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine al corretto inquadramento a seguito dell'entrata in vigore della legge di riforma 15 maggio 2000, n. 10 e dei relativi DD.PP. nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001:
a) del personale da assumersi ai sensi della L.r. n. 20/99;
b) del personale da assumersi in relazione a concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della L.r. 10/2000, e da questa fatti salvi, con riguardo in particolare a quello bandito ed espletato dall'Assessorato regionale Bilancio e Finanze per 39 posti di dirigente tecnico delle finanze e del credito, in riferimento ai candidati collocati in graduatoria, nonché a quelli banditi dall'Assessorato regionale dei Beni Culturali per vari posti di dirigente tecnico.
Rappresenta in proposito codesta Amministrazione che "per quanto concerne i nuovi assunti ai sensi della L.r. 20/99, ha già proceduto alle assunzioni con inquadramento per i soggetti laureati nella categoria "D" fascia economica D1, per quanto riguarda i diplomati in categoria "C", fascia economica C1. Per coloro che saranno assunti in possesso del diploma di scuola dell'obbligo si intende procedere all'inquadramento nella categoria "B", fascia economica B1, .... Tuttavia per le assunzioni a seguito di concorsi indetti per la precedente qualifica di dirigente ai sensi della L.r. n. 7/71, o banditi prima dell'entrata in vigore della L.r. n. 10/2000 ... per qualifiche corrispondenti ... permangono ... perplessità con riferimento all'art. 6 della citata legge di riforma".

2. In ordine all'inquadramento del personale sub a), si osserva quanto segue.
L'art. 4, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 dispone che "L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporti di lavoro dipendente, il coniuge superstite, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302...".
La norma de qua ha carattere eccezionale ed attribuisce (in deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni) ai familiari delle vittime della mafia il diritto all'assunzione dietro presentazione di apposita istanza ed al correlativo inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto.
Si tratta di vero e proprio diritto soggettivo (all'assunzione e all'inquadramento) immediatamente azionabile cui corrisponde il relativo obbligo dell'Amministrazione che è (come si evince dal chiaro tenore letterale della norma citata) tenuta a procedere all'assunzione.
L'unico presupposto legale per l'assunzione nei ruoli del personale dei familiari delle vittime della mafia è lo stato di disoccupazione: non è infatti richiesta la disponibilità di posti in organico, dovendo (tale assunzioni) avvenire anche in soprannumero (cfr. C.G.A.. Sez. giurisd. 21.11.2000, n. 41 e C.G.A., sez. cons., 11/12/95 n. 693/95).
Da quanto detto consegue che l'Amministrazione non ha alcuna potestà di operare una discrezionale dilazione sine die dell'obbligo di assunzione e connesso inquadramento che devono essere operati entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (cfr. C.G.A., Sez. Riun., 19/11/96, n. 227; T.A.R.S., PA, I, 17/2/97, n. 198).
Ciò considerato, si può rilevare che la normativa da applicare per il corretto inquadramento del personale da assumersi ai sensi della L.r. n. 20/99 è quella vigente al momento della presentazione dell'istanza di assunzione. Pertanto, in virtù delle regole generali in materia di successione di leggi nel tempo e del principio secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire (art. 11 Preleggi) l'Amministrazione procederà all'inquadramento secondo la legislazione regionale vigente a detto momento.

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Per quanto riguarda il personale sub b) - e cioè il personale da assumere in base a concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 10/2000 - si deve osservare che, come è noto, il bando costituisce la lex specialis del concorso e pertanto le disposizioni in esso contenute non possono essere disapplicate o mutate nel corso del procedimento neppure nel caso di ius superveniens: trova cioè applicazione il principio "tempus regit actum".
Da tale assunto - assolutamente pacifico in giurisprudenza, (cfr. per tutte Cons. Stato, V, 13.1.96, n. 46; T.A.R. Puglia, Bari, 16/7/01, n. 2948; T.A.R. Molise, 16/7/01, n. 208) - discende che i concorsi devono espletarsi in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando e che le norme entrate in vigore successivamente non possono modificare l'assetto da questo disposto, né possono portare alla disapplicazione di clausole in esso contenute. Peraltro, nell'ipotesi in cui il bando dovesse richiamare una determinata norma, tale rinvio è da qualificarsi materiale e non dinamico, nel senso che il bando recepisce la legge rendendola indifferente alle mutazioni successivamente intervenute a livello legislativo (Cons. Stato, V, 29/12/98, n. 1605).
Solo se la nuova legge dovesse intervenire nelle more del termine stabilito dal bando per la partecipazione ad un concorso potrebbe trovare applicazione immediata, ma sicuramente non potrebbe applicarsi ove dovesse sopravvenire a procedura concorsuale esaurita (Cons. Stato V, 30/10/97, n. 1216; cfr. anche circ. Min. Interno, 15/7/97, n. 1/97).
Con riguardo al quesito sottoposto allo scrivente si deve desumere dai principi citati che il personale da assumersi utilizzando la graduatoria del concorso bandito dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, nonché in virtù dei concorsi banditi dall'Assessorato Beni Culturali, dovrà essere inquadrato secondo le previsioni dei bandi ed in base alla normativa vigente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".









/sa



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