Pos.   Prot. N. / 23.11.02 



Oggetto: XXXX - Lavori di costruzione del belvedere - Revoca finanziamento. Spese di progettazione. Quesito.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
Dipartimento Turismo, Sport e Comunicazioni
Servizio Opere Pubbliche di
valorizzazione turistica
P A L E R M O


1. Con la nota cui si risponde viene sottoposta alle valutazioni dello Scrivente una questione che ripropone il problema dell'individuazione dell'ente tenuto ad assumersi l'onere di provvedere al pagamento delle competenze tecniche per la progettazione di opere finanziate dall'Amministrazione regionale, ma non realizzate dall'Amministrazione comunale.
La fattispecie che ha originato l'odierna questione presenta tuttavia talune peculiarità che la distinguono da quelle in precedenza esaminate - ed in particolare da quella oggetto del parere n. 7485/IV/90.11.99 del 12.4.99, richiamata da codesta Amministrazione - e possono così brevemente riassumersi.
I lavori oggetto del finanziamento de quo, relativi alla costruzione di un belvedere nel centro abitato, venivano finanziati - limitatamente al 1° lotto e per l'importo di lire 1.400.000.000 - con D.A. n. 648/8 del 18.4.1991. Parte dell'importo accreditato veniva utilizzato dal sindaco protempore per pagare le spese tecniche per il progettista dei lavori, ammontanti a lire 73.215.890.
Successivamente l'Assessorato regionale per il Territorio e l'Ambiente restituiva al Comune "la variante al programma di fabbricazione in quanto l'opera da realizzare ricadeva in zona destinata a parcheggio".
Con nota prot. n. 12715/U del 16 novembre 1995, l'Asses-sorato per il Territorio e l'Ambiente richiedeva infatti al sindaco di procedere all'annullamento in autotutela delle deliberazioni di G.M. n. 67/91 e n. 130/91 (rispettivamente di approvazione del progetto generale e del 1° stralcio dello stesso). E con successiva nota prot. n. 5487/U del 22 aprile 1996, indirizzata al sindaco e al progettista delle opere, il medesimo Assessorato procedeva alla contestazione ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78.
Conseguentemente codesta Amministrazione, con D.A. n. 131/XIV dell'1.4.95, procedeva alla revoca del precitato finanziamento evidenziando, in premessa, che dalla nota prot. n. 5349 del 21.12.1994, del Comune di Xxxx, si evinceva che "i lavori non erano stati appaltati in quanto l'opera non rientrava nelle previsioni dello strumento urbanistico e che l'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente non aveva approvato la variante al programma di fabbricazione in quanto l'opera insisteva su aree destinate a parcheggio".
Contestualmente, il citato D.A. di revoca disponeva (art. 2) che l'Amministrazione comunale versasse in entrata sul bilancio regionale la somma di lire 73.215.890 pagata al progettista.
La rimanente somma, pari a lire 1.326.784.110, veniva considerata "economia di spesa e quindi eliminata dal conto del patrimonio" (art. 3).
Infine, con D.A. del 2 febbraio 1998, l'Assessorato regionale per il Territorio e l'Ambiente - facendo riferimento alle proprie precedenti note del 16.11.95 e del 22.4.96, sopracitate, e condividendo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica (voto n. 543 del 22 ottobre 1997) - annullava, ai sensi dell'art. 53 della l.r. 71/78, le delibere di G.M. nn. 67 e 130 del 1991.
In forza dello stesso D.A. il comune restava "onerato a revocare in via di autotutela tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti all'approvazione del progetto".
Il sopracitato comune non ha, tuttavia, posto in essere alcuno degli adempimenti imposti dai predetti decreti emanati dai due diversi rami dell'Amministrazione regionale.
In data 7 novembre 2001 - appreso che la Ragioneria provinciale dello Stato di YYYY avrebbe proceduto la compensazione dell'importo di lire 63.613.000 a parziale recupero dell'onere posto a carico del Comune in forza del citato D.A. n. 131/95, di revoca del finanziamento de quo - chiedeva "la sospensione, a tempo indeterminato", degli effetti del decreto di revoca.
Codesto Dipartimento ritiene che la fattispecie sia "inficiata da grave illegittimità procedurale" e che gli effetti del provvedimento di annullamento, impropriamente definito di revoca - regolarmente notificato al Comune e non opposto nei termini e nelle forme di rito - si sono giuridicamente consolidati". Viene, infine, evidenziato che la fattispecie in esame non è assimilabile a quella oggetto del parere n. 7485/IV/90.11.99, citato, poiché la normativa ivi richiamata, contenuta all'art, 7 della l.r. 15/93, riguarda solo la disciplina della gestione contabile dei residui in conto capitale, finalizzata al pieno utilizzo delle disponibilità finanziarie e non sembra, pertanto, sufficiente a disciplinare la più complessa fattispecie in esame. Conclusivamente, codesta Amministrazione ritiene di non dover dar corso alla richiesta di sospensione degli effetti del D.A. 131/95, avanzata dall'Ente locale.

2. Sulla questione si osserva quanto segue.
Sembra, innanzitutto, condivisibile quanto ritenuto da codesto Dipartimento circa la non assimilabilità della fattispecie in esame a quella oggetto del parere n. 7485/IV/90.11.99 del 12.4.99, in cui la norma che veniva in rilievo era solo quella di cui all'art. 7 della l.r. 15/93.
La suddetta disposizione pone il principio della eliminazione dal bilancio delle somme provenienti dagli esercizi 1991 e precedenti per le quali non sussista un obbligo di pagamento della P.A. nei confronti di un terzo; per argomentazione a contrario si considerano sottratte all'applicazione della succitata norma di legge le somme cui invece "corrispondono" obbligazioni nei confronti dei terzi.
L'ipotesi allora rappresentata era, infatti, relativa al finanziamento di un'opera pubblica per la quale non si era pervenuti al contratto di appalto ma soltanto al progetto della stessa, il cui conferimento e la cui approvazione non avevano tuttavia costituito fonte delle problematiche che caratterizzano, al contrario, la fattispecie oggi in esame.
Invero, con decreto n. 131/95 del 1° aprile 1995 codesto Assessorato revocava il finanziamento concesso al Comune di Xxxx per la realizzazione di un belvedere, in quanto l'opera non rientrava nelle previsioni dello strumento urbanistico e l'Assessorato regionale per il Territorio e l'Ambiente non aveva approvato la variante al programma di fabbricazione, atteso che il belvedere avrebbe dovuto insistere su aree destinate a parcheggio.
Costituisce un principio ormai consolidato quello in forza del quale "illegittimamente il Comune effettua direttamente la variazione urbanistica senza l'osservanza della normativa dettata dagli artt. 3 e 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Ed infatti, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150 del 1942, applicabile nella Regione Siciliana in virtù dell'art. 1 della legge regionale n. 71/78, le variazioni allo strumento urbanistico generale sono approvate con la stessa procedura stabilita per l'approvazione di detto strumento" (così, T.A.R. Palermo, sez. I, sent. n. 505 del 10.9.91 e, negli stessi termini, sent. n. 1929 dell'1.12.2000).
In proposito è stato ulteriormente precisato che "la disciplina normativa sub artt. 5 e 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 - secondo cui gli strumenti urbanistici ivi previsti diventano efficaci a tutti gli effetti ove entro novanta giorni dalla loro presentazione all'Assessorato regionale non sia intervenuta alcuna determinazione di approvazione con modifiche d'ufficio o di rielaborazione totale o parziale degli stessi - non si estende anche alle ipotesi di provvedimenti di variante degli strumenti urbanistici" (cfr., T.A.R. Catania, sez. I, sent. n. 628 del 3.8.90).
Alla luce delle suesposte considerazioni non può che ritenersi legittima la revoca del finanziamento che, seppur antecedente al D.A. di annullamento dell'Assessorato Territorio e Ambiente, è fondata sulle stesse motivazioni ovvero l'illegittimità procedurale ascrivibile all'amministrazione comunale nel conseguimento del finanziamento di un progetto relativo ad un'opera non rientrante nelle previsioni dello strumento urbanistico e in relazione alla quale non è stata approvata la variante al P. di F.
Ritiene, pertanto, lo Scrivente che non sussista la possibilità di accogliere l'istanza di sospensione degli effetti del D.A. n. 131/XIV dell'1.4.95, avanzata dal Comune. Venendo a mancare il presupposto del finanziamento, il costo del progetto rimane a carico dell'Ente che ne ha incaricato la redazione e che, pertanto, rimane il legittimo proprietario dello stesso.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso di quest'Ufficio.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




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