Pos. 1   Prot. N. /22.02.11 



Oggetto: Perizie di variante suppletive. Competenza ad esprimere parere tecnico. Quesito.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI
Ispettorato Regionale Tecnico LL.PP.
Servizio Acque e Acquedotti
P A L E R M O






1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'attuale applicabilità dell'art. 77, comma 5, della l.r. 10/93" in base al quale xxxx (con nota n. 745 del 23/10/2001) ha affermato che "la competenza ad esprimere parere tecnico sulle perizie suppletive o di variante per i lavori per i quali, alla data di pubblicazione della l.r. 10/93, era stato espresso parere tecnico nel progetto originario, spetta allo stesso tecnico che ha già espresso il parere sull'intero progetto".
Codesta Amministrazione ritiene che il riferimento all'art. 77, comma 5, della l.r. 10/93 debba ritenersi superato atteso che con l'art. 3 della L.R. 21/98 il legislatore ha inteso innovare il regime dei pareri tecnici provvedendo in particolare al comma 2, lett. C) che "i dirigenti dei settori tecnici della Provincia Regionale possano esprimere parere tecnico limitatamente alle opere della propria amministrazione su progetti di importo sino a 20milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi".
A parere di codesto Dipartimento tale assunto "è...avvalorato dal fatto che il citato art. 77 è contenuto nel capo XI della citata l.r. 10/93 recante "Norme finali e transitorie".

2. In ordine al quesito suesposto si osserva che la competenza ad esprimere pareri tecnici in materia di opere pubbliche è attualmente disciplinata dall'art. 6 della Legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 come sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 settembre 1998. n. 21.
Il testo originario dell'articolo 6 ha subito molteplici modifiche e sostituzioni (art. 12, L.R. 21/85; art. 28, L.R.10/93; art. 148, L.R. 25/93; art. 7, L.R. 4/96; artt. 7 e 8 L.r. 22/96) che devono ritenersi superate dal citato art. 3, L.r. 21/98 che ha dettato una disciplina integralmente sostitutiva delle precedenti.
Il legislatore, infatti, nell'intento di accelerare e semplificare le procedure per l'esame e l'approvazione dei progetti di opere pubbliche, ha disposto, con il 1° comma, la soppressione del Comitato Tecnico Amministrativo regionale (C.T.A.R.); e con il 2° comma ha provveduto a rimodulare ex novo la competenza ad esprimere pareri tecnici sui progetti di opere pubbliche, sulle relative perizie di varianti e suppletive e nuovi prezzi.
Ciò premesso si osserva che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/98, gli organi competenti ad approvare il progetto originario sono altresì competenti ad approvare le relative perizie di variante e suppletive a prescindere dall'importo delle perizie stesse.
La competenza ad esprimere parere sulla perizia di variante e suppletiva di progetti già approvati alla data di entrata in vigore della L.R. n. 21/98, non è espressamente disciplinato dal citato art. 3. A tal proposito si richiama la circolare dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici n. 5 del 3 giugno 1999 secondo cui anche a tale fattispecie deve intendersi estesa la competenza attribuita agli organi individuati ai punti a), b), c), d), e), f) e g) del secondo comma.
Analoga considerazione si deve fare per le perizie di variante relative ad opere i cui progetti sono stati approvati dal C. T.A.R. (ora soppresso), secondo la precedente normativa. Infatti ai sensi della citata circolare, "dette perizie devono farsi rientrare nelle competenze degli stessi organi tecnici che, di fatto, hanno sostituito il soppresso C.T.A.R., in relazione agli importi originari del progetto".
Infine il comma 5 dell'art. 3, L.R. 21/98 dispone espressamente che sulle perizie di variante e suppletive in corso di approvazione presso il C.T.A.R. alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, dovranno pronunciarsi gli organi che hanno espresso parere tecnico suo progetti originari, ai quali devono essere ritrasmesse.
Dalle suesposte osservazioni appare evidente che l'art. 28 della L.R. 10/93 è (come detto) ormai, sostituito dall'art. 3, L..r. 21/98 per cui non è più vigente, e conseguenzialmente, non è vigente neanche l'art. 77, comma 5, della L.R. 10/93 che disponeva in via transitoria la non applicabilità dell'art. 28 nella parte in cui delineava le nuove competenze ad esprimere parere tecnico sulle perizie di variante e/o suppletive relative a lavori per i quali alla data di entrata in vigore della L.R. 10/93 fosse stato già approvato il progetto originario.


Pertanto, nella fattispecie in esame, si concorda con quanto affermato da codesto Assessorato, e cioè che gli organi competenti ad esprimersi sulle perizie di variante e suppletive devono individuarsi ai sensi della L.R. 21/98; in particolare sulle perizie relative a progetti di opere della provincia regionale d'importo sino a 20 milioni di ECU dovranno esprimersi i dirigenti dei settori tecnici della stessa provincia (art. 3, comma 2, lett. C), L.R. 21/98).

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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