Pos. IV  Prot. N. /21.02.11 



Oggetto: Documentazione amministrativa - Autenticazione delle sottoscrizioni - Incaricati di pubbliche funzioni - D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento dei beni culturali, ambientali ed educazione permanente
P A L E R M O


1. Con la lettera sopra indicata codesto Dipartimento - premesso che l'avviso concernente "Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale - Q.C.S. Obiettivo 1 2000/2006 - P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Decisione n. C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000 - Bando multiasse e multimisura" prevede, ai fini dell'inserimento in graduatoria dei singoli interventi, la trasmissione, tra l'altro, di una scheda di progetto firmata dal rappresentante legale dell'ente proponente e dal responsabile del procedimento ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - pone all'Ufficio il quesito se le disposizioni del citato D.P.R. n. 445/2000 che disciplinano le modalità per garantire l'autenticità della sottoscrizione trovino applicazione anche per i soggetti incaricati di pubbliche funzioni.

2. Al riguardo si osserva che, da un punto di vista generale, l'attività con cui la pubblica amministrazione attesta l'autenticità e la provenienza della firma apposta da un pubblico funzionario o da un pubblico ufficiale in calce ad atti destinati ad essere utilizzati al di fuori dell'amministrazione medesima è la c.d. legalizzazione (cfr. Virga, "Diritto Amministrativo", vol. II, Giuffrè, 2001, 24).
Tale istituto, già regolato dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (artt. 15-18), è oggi disciplinato dal D.P.R. n. 445/2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") che all'art. 1, lett. l) lo definisce appunto come "l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa".
L'art. 30 dello stesso T.U. n. 445/2000 indica le modalità per la legalizzazione di firme disponendo che "nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome ed il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio"; l'art. 31 poi stabilisce che, salvi i casi previsti dall'art. 32 (legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute) e dall'art. 33 (legalizzazione di firme di atti da e per l'estero), "non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'Ufficio".
Dal quadro normativo sopra delineato si evince che la firma apposta dal pubblico ufficiale o dal pubblico funzionario in calce ad atti, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fini della attività amministrativa, non è soggetta ad autenticazione (necessaria eclusivamente per le scritture private) bensì a legalizzazione, con la conseguenza che, per effetto del disposto del riportato art. 31 D.P.R. n. 445/2000, "l'atto sottoscritto dal pubblico ufficiale è autentico ex se" a condizione che in esso "siano chiaramente individuabili i dati relativi alla persona del firmatario e dell'ufficio di appartenenza" (Cass., sez. VI, 10.7.2000, n. 9444).
Sul punto si è quindi in sostanza dell'avviso che la firma apposta dal pubblico funzionario o dal pubblico ufficiale in calce agli atti da produrre agli organi della amministrazione pubblica non deve essere "autenticata" o, per meglio dire, garantita sotto il profilo della autenticità con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, dello stesso T.U. n. 445/2000 ("le istanze...sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore").
Per quanto poi concerne, in particolare, la fattispecie sottoposta all'attenzione dello scrivente, si osserva che, alla luce di quanto sopra detto, la firma apposta in calce agli schemi di progetto indicati in premessa dal rappresentante legale dell'ente proponente non è soggetta a legalizzazione, purchè, ovviamente, tale soggetto rivesta, come previsto dall'art.31 T.U. n. 445/2000, la qualifica di pubblico ufficiale (e come è appunto il caso del sindaco e del presidente di provincia), secondo la nozione tipica per cui è tale che esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.)

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A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.

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