<

   
Pos.   Prot. N. /17.02.11 



Oggetto: Ambulatori privati di dialisi - Direttore tecnico sanitario. Incarichi in più strutture.



Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
Ispettorato regionale sanitario
P A L E R M O



1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio i seguenti quesiti riguardanti la direzione sanitaria delle strutture in oggetto:
a) se il direttore tecnico di un centro di dialisi "possa assumere analogo incarico presso altri centri" della stessa o di altra provincia;
b) se lo stesso direttore tecnico incaricato in provincia diversa da quella di residenza possa rimanere iscritto all'ordine professionale di quest'ultima provincia;
c) se lo specialista incaricato della direzione de qua possa essere ricompreso nella dotazione organica di più centri di dialisi.
Sui predetti quesiti la richiesta di avviso si esprime negativamente, pur sottolineando che il D.A. 19 novembre 1997, n. 23390, riguardante i requisiti strutturali e organizzativi delle strutture in questione, si limita a prevedere che la direzione tecnico sanitaria delle stesse debba essere affidata ad un medico specializzato in nefrologia o in branche equipollenti.

2. Sul primo quesito va innanzitutto rilevato che nella normativa sanitaria non si rinviene alcuna norma che in generale vieti l'assunzione di più di un incarico di direttore responsabile in strutture private, Né alcuna indicazione è fornita sul punto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, recante: "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private""
Nelle singole discipline di settore si riscontrano invece le seguenti prescrizioni:
a) l'art. 9 del D.P.C.M. 10 febbraio 1984 ("Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio"), prima di elencare i compiti del direttore responsabile di questi presidi, precisa che il medesimo "non può ricoprire tale incarico per più di un laboratorio";
b) l'art. 26 del D.P.C.M. 27 giugno 1986 ("Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private") testualmente recita: "Non è consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile di più di una casa di cura";
c) in ambito regionale il punto 6) dell'allegato alla l.r. 8 novembre 1988, n. 39 ("Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione") fra l'altro fa proprio il contenuto del citato art. 26 del D.P.C.M. 27 giugno 1986.
Dalle riferite disposizioni emerge un indirizzo normativo statale e regionale volto a considerare la funzione in questione, sia pure con riferimento a specifiche discipline di settore, incompatibile con l'assunzione di un analogo incarico presso altre strutture; orientamento i cui presunti motivi -del resto facilmente intuibili- possono ritenersi validi anche per i presidi in oggetto. I quali per altro sono stati ritenuti dallo Scrivente, anche se a fini diversi da quelli in questione, assimilabili alle case di cura private in quanto, come queste, compresi tra le istituzioni private disciplinate dall'art. 43 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (cfr. parere di questo Ufficio n. 3318 del 19.4.1986 reso a codesto Assessorato).
Pertanto, pur in assenza di un esplicito divieto nella fattispecie, si è dell'avviso che non possa non riconoscersi all'Amministrazione la facoltà, in sede di autorizzazione all'apertura, ai fini dell'efficienza e funzionalità delle strutture di cui trattasi, di escludere, la compatibilità di un doppio incarico.
Quanto poi all'eventualità che l'ipotesi di discussione riguardi province diverse, non si ritiene che tale circostanza incida sulle considerazioni sopra esposte, se non relativamente ad un più penetrante controllo volto ad assicurare la funzionalità delle strutture sanitarie interessate.
Circa il secondo quesito va subito osservato che ai sensi dell'art. 9, primo comma, lett.e) -come sostituita dall'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362- del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, per l'iscrizione all'albo di ciascuna professione sanitaria è necessario "avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine o collegio". Dal che discende ovviamente che l'esercizio della professione in sede diversa da quella di residenza non implica in sé l'iscrizione nell'albo professionale in cui viene svolta l'attività sanitaria.
Si osserva altresì che la normativa interessata, la quale in casi specifici pone l'obbligo di trasferire la residenza nel luogo di lavoro e dell'iscrizione nel relativo albo professionale (cfr. art. 21 D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 e art. 19 DP.R. 28 luglio 2000, n. 272), nulla dice in tema di strutture sanitarie private ed in particolare di ambulatori di dialisi.
Pertanto il quesito va risolto alla stregua della citata normativa sugli ordini delle professioni sanitarie, vale a dire in senso positivo.
Il terzo quesito infine mira -come sembra desumersi dal contesto- a conoscere se lo stesso soggetto già incaricato della direzione di un ambulatorio di dialisi possa anche far parte della dotazione organica di altri ambulatori di dialisi. A tale riguardo -non reputandosi rilevante la circostanza che si tratterebbe qui di un secondo incarico diverso da quello di direttore- non si ritiene di dover nulla aggiungere alle considerazioni espresse in ordine al primo quesito.

* * * * * *


Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale