Pos. 1   Prot. N. /15.02.11 



Oggetto: Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, art. 3. Personale addetto alla guida delle vetture di servizio del Presidente, degli Assessori e dei capi di Gabinetto.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
bilancio e finanze
- Ufficio di Gabinetto
P A L E R M O

e, p.c.  PRESIDENZA DELLA REGIONE - Dipartimento del Personale, 

dei servizi generali, quiescenza,
previdenza ed assistenza
P A L E R M O



1.- Con nota n. 13 dell'8 gennaio 2002, codesto Ufficio di Gabinetto pone due questioni relative al trattamento del personale inquadrato nello stesso Ufficio.
La prima riguarda la possibilità di attribuire al personale adibito alla guida delle auto di servizio, formalmente inquadrato negli Uffici di diretta collaborazione e destinato a supporto dei predetti uffici ai sensi dell'art. 3 della l.r. 10 dicembre 2001, n. 20, la retribuzione di risultato "per il periodo di inquadramento antecedente all'entrata in vigore della legge regionale 20/2001, nonché nella nuova posizione a supporto dell'ufficio come disposto dal citato art. 3 della l.r. 20/2001".
La seconda questione è relativa alla possibilità di corrispondere al personale del comparto inquadrato negli stessi uffici di diretta collaborazione e che quindi gode già della retribuzione accessoria omnicomprensiva, l'indennità di mensa prevista dall'art. 10 delle "linee guida per il rinnovo contrattuale del personale con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001".
Con successiva nota n. 92 del 18 gennaio s., codesto Ufficio chiede allo Scrivente di valutare se tale indennità spetti al personale con qualifica dirigenziale.

2.- L'allegato alle linee guida per il rinnovo contrattuale del personale con qualifiche non dirigenziali, per il biennio economico 2000-2001, fissa la retribuzione accessoria per gli addetti agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali appartenenti al comparto, stabilendo, al comma successivo, che alle misure ivi previste va aggiunta un'indennità, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nella misura del 30%. Mentre è l'ulteriore comma 3 che regola la retribuzione accessoria spettante al personale adibito alla guida delle auto di servizio, in modo autonomo e in misura superiore rispetto all'altro personale, inquadrato nella stessa categoria ma svolgente diverse mansioni.
L'assenza di un'esplicita disposizione in tal senso da un lato e la diversa, superiore, misura dell'indennità in discorso dall'altro - che quindi sembra già remunerare le peculiari mansioni svolte - induce a ritenere non attribuibile al predetto personale la parte variabile dell'indennità legata al raggiungimento degli obiettivi. Né, a diversa conclusione, può portare la previsione contenuta nell'art. 3 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20. Tale articolo, infatti, si limita ad integrare la dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione (individuata, per gli altri componenti, dall'art. 2 del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8), disponendo, soltanto, che, con il provvedimento di costituzione dei succitati Uffici, viene individuata la dotazione organica del personale addetto alla guida delle auto di servizio, non innovando, dunque, sulla retribuzione loro spettante ma al contrario confermandola ("ferma restando la retribuzione annua omnicomprensiva prevista dalle vigenti norme contrattuali").
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Relativamente alla possibilità di attribuire l'indennità mensa a quelle categorie di personale che godono già di una retribuzione accessoria, qualificata dalle disposizioni contrattuali quale "omnicomprensiva" (nella specie personale del comparto inquadrato negli uffici di diretta collaborazione e dirigenti), deve preliminarmente osservarsi che la prestazione consistente nell'attribuzione dei buoni pasto ha la natura di servizio assistenziale apprestato dal datore di lavoro al fine di agevolare la prestazione lavorativa, con funzione equivalente a quella del servizio di mensa del quale è sostitutivo. Anche la corresponsione dell'equivalente in denaro è stato ritenuto servizio avente natura assistenziale (cfr. circolare Min. Giustizia 10 febbraio 1998, n. 1810/S/PP/546) nella considerazione che tale pagamento è effettuato a titolo di risarcimento del pregiudizio arrecato per il ritardo nell'avvio della distribuzione effettiva dei buoni pasto. Per cui, data tale natura, si ritiene che l'indennità mensa non possa essere ricompresa nel concetto di retribuzione accessoria e possa essere concessa anche a tutte quelle categorie di dipendenti che godono di un trattamento accessorio omnicomprensivo.
Premesso quanto sopra circa la spettanza dell'indennità di che trattasi, su cui l'Ufficio non nutre dubbi, le uniche perplessità sorgono, e solo per ciò che riguarda i dirigenti, dalla circostanza che la disciplina dell'indennità mensa è contenuta nell'accordo relativo al personale del comparto e che identica previsione non sia invece contenuta nell'accordo relativo al personale con qualifica dirigenziale. Si ritiene, quindi, che sarebbe opportuno procedere alla definizione, in sede contrattuale, di una distinta, analoga previsione anche per i dirigenti regionali, come peraltro, è avvenuto per il personale dei Ministeri, per il quale sono intervenuti due distinti accordi sull'attribuzione dei buoni pasto (per il comparto, accordo sottoscritto in data 12 dicembre 1996 e per i dirigenti accordo 8 aprile 1997) che pur se sottoscritti in date diverse hanno però assicurato la fruizione del diritto di buono pasto con le medesime decorrenze.
Giova ricordare al riguardo che l'art. 10 delle linee guida per il rinnovo contrattuale del personale con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001, ha esteso la corresponsione della predetta indennità "a tutte le situazioni lavorative autorizzate che comportino un prolungamento delle attività di servizio oltre le 6 ore e 30 minuti".
Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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