Pos.1   Prot. N. /14.02.11 



Oggetto: Regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione
lavori. Quesito.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE DEI
LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Lavori Pubblici
Segreteria del Dipartimento
P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde viene sottoposto all'esame dello Scrivente un quesito, sollevato dal Comune di CCCC con nota n. 28839 del 31 ottobre 2001, circa gli incarichi di progettazione da conferire a professionisti esterni secondo i criteri stabiliti dal D.P.Reg. del 27 dicembre 1999.
In data antecedente alla pubblicazione del predetto D.P. REG. (G.U.R.S. n. 12 del 23.03.2001), l'Amministrazione comunale di CCCC aveva "conferito incarichi a liberi professionisti, esterni all'Amministrazione, per la progettazione di massima di opere inserite nel programma triennale delle opere pubbliche, al fine di procedere alla richiesta dei finanziamenti ex l.r. n. 10/93, ...e alcune di dette opere, dei cui progetti di massima l'Amministrazione è in possesso, sono state finanziate".
Ciò premesso si chiede di conoscere se al conferimento dell' "incarico del progetto esecutivo, in prosecuzione e a completamento di quello di massima", agli stessi professionisti già incaricati di quest'ultimo prima della pubblicazione del D.P.Reg. si pone in contrasto con i criteri in esso contenuti, e in applicazione dei quali il Comune è tenuto a formulare il "Regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla P.A.".
Il sopracitato Comune evidenzia, peraltro, un'incompatibi-lità tra i tempi tecnici che sarebbero necessari per lo svolgimento delle gare di affidamento degli incarichi, in ottemperanza ai criteri fissati dal D.P.Reg., e i "tempi ristretti assegnati dalla Regione per l'avvio dei progetti già finanziati".

2. Sulla questione si osserva quanto segue.
La materia degli incarichi di progettazione è disciplinata dall'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.
Rilevano in proposito il comma 3, ai sensi del quale "gli enti di cui all'art. 1 possono attivare la procedura per il finanziamento di un'opera pubblica solo in forza di progettazione di massima della medesima"; il comma 4, che (nel testo introdotto dall'art. 4, co. 1, della l.r. 4/96) prevede i casi in cui sussiste la possibilità del conferimento degli incarichi di progettazione (e di direzione dei lavori) a professionisti esterni; il comma 9 che rinvia ad un "regolamento", da adottarsi a cura degli enti di cui all'art. 1, la disciplina delle modalità per i conferimenti degli incarichi de quibus; il comma 10, a norma del quale "i regolamenti di cui al precedente comma sono adottati in conformità ai criteri stabiliti con delibera della Giunta regionale..."; il comma 15 - unica disposizione che detti una disciplina per il periodo transitorio - stabilisce infine che "fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 9, ciascun ente non può conferire incarichi di progettazione a professionisti esterni che abbiano in corso altri incarichi di progettazione, non ancora espletati, da parte dell'ente medesimo" (fatta eccezione per la progettazione degli interventi indicati dall'art. 4 della l.r. 10/95).
Dalle disposizioni soprarichiamate emerge come la legislazione regionale non abbia disciplinato l'ipotesi dell'affidamento congiunto o disgiunto degli incarichi di progettazione di massima ed esecutiva, nonché della direzione lavori.
In presenza di tale vuoto normativo sembra, allora, possa richiamarsi l'art. 17, comma 14 sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che espressamente dispone che "la progettazione definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva" (comma aggiunto dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415).
La disposizione appena richiamata introduce, dunque, il "principio dell'unitario affidamento" del definitivo e dell'esecutivo. In sostanza la progettazione definitiva ed esecutiva devono "di norma essere affidate allo stesso progettista, tranne che sussistano ragioni contrarie motivate dal responsabile del procedimento.
Laddove ciò si verifichi la "Merloni-ter" richiede al secondo progettista l'accettazione dell'attività progettuale svolta dal primo progettista (sul punto, cfr. F. Karrer, "L'attività di progettazione nella legge quadro sui lavori pubblici", in Riv.- amm. degli appalti, 1998, n. 3, pp. 262 e ss.).
Il suesposto principio è stato affermato anche dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici in una deliberazione (la L. n. 8/99 dell'8 novembre 1999, pubblicata sul S.O. n. 71 alla G.U.R.I. n. 107 del 10 maggio 2000), che prende in considerazione, più specificamente, la tematica del "frazionamento degli incarichi di progettazione".
In tal senso rilevano anche le disposizioni del Regolamento di attuazione, in tema di progettazione (cfr. comma 10 dell'art. 62 del D.P.R. 554/99 - (disposizione di chiara derivazione comunitaria), in forza del quale è esclusa la possibilità della divisione artificiosa di una progettazione al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio.
La necessità di rispettare l'unitarietà dell'incarico è poi ulteriormente sottolineata dalla disposizione della L. 109/94 e successive modifiche, che disciplina l'attività di direzione dei lavori nell'ipotesi in cui la progettazione sia stata affidata a professionisti esterni.
L'art. 17, comma 14, prescrive, infatti, che "nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'inca-rico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei lavori".
Dunque, nell'ipotesi in cui, per l'attività di progettazione, l'Amministrazione debba ricorrere a professionisti esterni, la legge impone che agli stessi debba essere affidata anche la direzione dei lavori, con la conseguenza di dover considerare unitariamente, ai fini del conteggio, gli importi relativi alle due diverse attività.
Da tutte le disposizioni normative e regolamentari richiamate emerge, con tutta evidenza, un principio assolutamente imprescindibile in sede di affidamento degli incarichi: il rispetto del divieto di frazionamento degli stessi (che, talvolta, va persino oltre gli incarichi di progettazione, comprendendo anche la direzione dei lavori) in pieno ossequio alla normativa comunitaria in materia (cfr. art. 4, co. 2 D.lvo 17.3.95, n. 157).
Alla luce delle suesposte considerazioni deve pertanto ritenersi che l'incarico di progettazione non può che concernere di regola, la redazione del progetto di massima e di quello esecutivo, con corrispettivo stimato unico.
Da quanto sopra esposto emerge che, nella fattispecie, l'operato del comune di CCCC, che ha commesso all'esterno il solo incarico di progettazione di massima ma, viola il suindicato divieto di frazionamento degli incarichi di progettazione, anche tenuto conto che ben poteva l'Ente predetto subordinare l'avvio della progettazione esecutiva all'avvenuto finanziamento dell'opera ovvero, come prescrive l'art. 17, co. 14-sexies, della L. 109/94, "alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva".
Si appalesa altresì illegittimo anche l'intendimento dell'Amministrazione comunale di procedere, ora, al conferimento dell'incarico della progettazione esecutiva, in prosecuzione e a completamento di quella di massima, allo stesso professionista esterno già incaricato di quest'ultima, in quanto in palese violazione dei criteri di concorrenzialità individuati dal Decreto Presidenziale del 27 dicembre 1999.
Va da sé che, non essendo stata rispettata la regola dell'affidamento unitario, occorrerà l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta (così come prescrive l'art. 17, co. 14-sexies, della L. 109/94).
Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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