Pos. II   Prot. N. /5.02.11 



Oggetto: Contributo a fondo perduto per costruzione natante - Inosservanza dei termini e delle caratteristiche del natante.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
della Cooperazione, del Commercio,
dell'Artigianato e della pesca
Dipartimento pesca/Gr. IV
PALERMO



1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio su una problematica concernente la cooperativa "XXXX" di YYYY cui, con delibera n.4123 del 19 luglio 1990, l'KKKK, autorizzata con D.A. 2061/89/XI del 5 dicembre 1989, concedeva l'erogazione delle agevolazioni (contributo in conto capitale e finanziamento) previste dagli artt.3, lett. b. e 4, L.r. 26/87 per la costruzione di un natante e l'acquisto di reti.
L'atto di mutuo tra la cooperativa e l'KKKK, stipulato in data 17 dicembre 1990, specifica tutte le condizioni per la erogazione delle agevolazioni nonché le ipotesi di decadenza dalle stesse.
Il saldo delle agevolazioni (concesse in percentuali a stadi di avanzamento lavori) era previsto a collaudo delle opere.
A causa di inadempienze della Cooperativa, in data 20.2.1996 (delib. 7554) l'KKKK revocava i benefici concessi; successivamente, in seguito all'integrale pagamento del debito scaduto, la Cooperativa venne rimessa "in bonis" e vennero ripristinate le agevolazioni concesse. Nell'aprile 1998 nuova revoca dei finanziamenti e ulteriore riammissione "in bonis" (fine '99) nonché ripristino del vecchio piano di ammortamento del mutuo. Infine, con istanza del 19 giugno 2000 la cooperativa "XXXX" chiedeva la liquidazione del saldo del finanziamento e del contributo concesso, istanza respinta dall'KKKK (delibera n.8895 del 30.10.2000) per due ordini di inadempienze contrattuali:
- perché la cooperativa non ha mantenuto l'impegno di realizzare "pena la decadenza dei contributi" le opere entro il termine previsto dal decreto Assessoriale di finanziamento;
- al natante sono state apportate, rispetto ai dati contrattuali, al disegno approvato ed al preventivo di spesa vistato dalla Camera di commercio di HHHH ed approvato dal Consiglio regionale della pesca, tante modifiche e di tale entità per cui la nave realizzata sarebbe "totalmente" difforme da quanto contrattato.
Ciò nonostante, nella nota dell'KKKK n.12370 del 28.12.2000 è evidenziato che "... ove codesto Assessorato ritenesse che la realizzazione del natante, con le caratteristiche indicate, oltre il termine previsto e il lasso di tempo trascorso abbia consentito comunque il raggiungimento delle finalità, come si ritiene, che avevano giustificato la concessione dei benefici, l'Istituto è pronto a dare esecuzione alle nuove disposizioni".
Tutto ciò premesso, codesto Dipartimento chiede allo scrivente Ufficio "un indirizzo sulla condotta da adottare in ordine alla legittimità della richiesta di saldo dei contributi" avanzata dalla cooperativa XXXX.

2. Sulla problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente Ufficio, esaminati gli atti allegati ed in particolare, l'atto di mutuo stipulato il 17 dicembre 1990 nonché la relazione del servizio legale dell'KKKK (7 agosto 2000), si osserva che alla Cooperativa "XXXX" è stato rifiutato il saldo dei contributi per due principali ordini di motivi, uno, concernente il mancato rispetto del termine (biennio) entro cui il natante doveva essere sottoposto a collaudo; l'altro, concernente le caratteristiche del natante che, seppure migliorative, renderebbero il natante diverso dal progetto approvato per l'ottenimento dei finanziamenti.
Per quel che concerne il secondo motivo, poiché lo scrivente non ha la competenza tecnica per valutare le modifiche apportate al natante, valuterà codesto Dipartimento l'opportunità che le stesse siano esaminate dal Consiglio regionale della pesca, il quale, ad avviso dello scrivente, dovrà accertare se le modifiche apportate costituiscono effettivamente "migliorie" e se il natante realizzato è idoneo alle finalità per le quali è stata autorizzata la concessione dei benefici, tenendo anche conto che esiste un certificato del RINA e che le "migliorie" non incidono sull'ammontare dei contributi assentiti.
Per quanto concerne il mancato rispetto del termine (biennio) entro cui il natante doveva essere completato e collaudato, si osserva che né la legge regionale 13 marzo 1975, n.5 così come modificata è integrata dalla L.r. 4 gennaio 1980 n.1, né la legge regionale 27 maggio 1987 n.26 e successive modifiche e integrazioni, contengono un termine perentorio entro cui le iniziative ammesse a contributo debbono essere realizzate. E' il decreto assessoriale 29 maggio 1981 n.417 contenente modalità per la concessione dei contributi di cui alla L.r. 1/80 che stabilisce all'art.4: "Le iniziative ammesse a contributo dovranno essere realizzate entro i termini stabiliti nel provvedimento concessivo. Le eventuali richieste di proroghe dovranno essere giustificate". Analoga disposizione non si riscontra nel D.A. 13 aprile 88 contenente disposizioni applicative della L.r. 26/1987.
Il decreto assessoriale 2061/89 del 5.12.1989, di autorizzazione all'KKKK a procedere alla erogazione delle agevolazioni previste dagli artt.3 lett. b e 4 della L.r. 26/87, non contiene alcun termine, di contro, la decadenza dei benefici è prevista solo nella ipotesi di infrazione degli obblighi di cui all'art.17 L.r. 26/87 (divieto di alienazione dei natanti e/o destinazione a scopi diversi da quelli per cui sono stati costruiti) e di inosservanza dei contratti di lavoro.
Passando all'atto di mutuo stipulato il 17.12.90 tra la cooperativa e l'KKKK e che contiene i criteri, le modalità e le condizioni tutte per la erogazione delle agevolazioni e soprattutto, per quel che qui interessa, le ipotesi di decadenza dalle stesse, l'unico riferimento al termine biennale è contenuto nelle premesse dello stesso atto con riferimento non già alla cooperativa bensì alla capacità del cantiere navale incaricato della costruzione, definito"... di comprovata affidabilità...in relazione alla possibilità di realizzare l'opera entro il biennio previsto per l'utilizzo del finanziamento".
E' vero che nell'istanza presentata per ottenere la concessione dei benefici la cooperativa XXXX si è impegnata "pena la decadenza dei contributi" a realizzare le opere entro un determinato termine, ma è altrettanto vero che tale clausola era inclusa, in realtà, nel fac-simile di istanza allegata al decreto assessoriale 29.5.81 n.417, emanato a seguito dell'entrata in vigore della L.r. 1/80.
Deve allora concludersi che il termine perentorio deriva, in buona sostanza esclusivamente dalla circostanza che le agevolazioni concesse erano utilizzabili entro la scadenza della rata di preammortamento (biennio). Come tale, la previsione soggiace alle disposizioni contenute nell'art.7 dell'atto di mutuo il quale prevede che "... nel caso di mancato adempimento anche di una sola delle obbligazioni convenute con il presente contratto o nascenti da disposizioni di legge... l'KKKK avrà diritto di ritenere senz'altro risoluto il presente contratto, ai sensi dell'art.1456 C.C....".
Ma, se l'inosservanza del termine, così come l'inosservanza di una qualsivoglia norma contrattuale, era sottoposta alla clausola risolutiva espressa (art.1456 c.c.) la volontà di servirsene avrebbe dovuto essere dichiarata dall'KKKK. Invero, la clausola risolutiva espressa non opera automaticamente ma, per espressa disposizione del 2° comma dell'articolo citato, la sua operatività è condizionata dalla emissione della dichiarazione della parte di volersene avvalere (Cass. 29.1.1983, n.817; 28.4.1982 n.2661).
La volontà di avvalersi della clausola, poi, può essere manifestata con ogni valido modo idoneo ed anche in modo implicito, purchè in maniera inequivocabile.
Nella fattispecie in esame, non solo l'KKKK non ha manifestato alcuna volontà di avvalersi della clausola (che pertanto deve ritenersi ormai inoperante - Cass. 1 marzo 1974 n.578) ma con atti ben precisi ha manifestato volontà contraria: invero per ben due volte (1996 e 1999) ha rimesso "in bonis" la cooperativa "ripristinando le agevolazioni accordate" nonché "il vecchio piano di ammortamento del mutuo (relazione del servizio legale del 7 agosto 2000).
Ad avviso dello scrivente Ufficio appare, pertanto, privo di motivo logico il diniego del saldo dei contributi opposto dall'KKKK, tenuto conto che la cooperativa (da quel che risulta dagli atti allegati) è in regola con i pagamenti delle rate di mutuo; la Capitaneria di Porto e il Registro navale italiano hanno concesso e rinnovato i documenti necessari alla navigazione ed alla pesca del natante; la cooperativa è stata ammessa al fermo biologico il che comporta che ha dato lavoro ai soci e, in definitiva sembra avere realizzato gli scopi legislativamente previsti.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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