Pos. 1   Prot. N. /338.01.11 



Oggetto: Comune di SSSS. Lavori ristrutturazione impianto di depurazione. Rescissione del contratto. Riaffidamento lavori alla ditta 3^ in graduatoria.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente
Dipartimento Territorio e Ambiente
P A L E R M O



1. In riferimento al parere dello scrivente n. 20331 del 30 novembre 2001, con la nota cui si risponde viene chiesto il riesame della questione in oggetto indicata alla luce dell'allegato parere pro-veritate trasmesso a codesto Assessorato dal Comune di SSSS.

2. Nel succitato parere si perviene alla legittimità della aggiudicazione disposta dal comune di SSSS in favore della ditta terza classificata sulla base del disposto dell'art. 10, comma 1 ter, della l. 109/1994 e succ. modif., ritenuto applicabile nella fattispecie nonostante la mancata previsione nel bando di gara della facoltà di stipulare il contratto con il secondo classificato e malgrado l'interpello debba essere tassativamente rivolto nei confronti del secondo classificato e soltanto in caso di fallimento di quest'ultimo sia possibile interpellare il terzo classificato.
Ma anche a volere prescindere dalla rilevanza delle due suesposte condizioni, previste peraltro tassativamente dalla norma succitata, va altresì osservato che nel parere pro-veritate nulla viene detto sull'altro motivo di carattere sostanziale, per il quale lo scrivente, nel parere cui si fa seguito, ha ritenuto non applicabile, nella fattispecie, l'art. 10, comma 1 ter, della l. 109/94 e che qui di seguito si riporta: "sotto il profilo sostanziale va osservato che il mutamento dell'oggetto dell'appalto originario, a seguito dell'approvazione delle perizie di variante e suppletiva (delibera di G.M. 166 del 19.7.2000) e della stipula del relativo atto di sottomissione, rende inattuabile la finalità della norma in esame che è quella, appunto, del "completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta".

* * *


Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




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