Pos.  XV Prot. N. /336.01.11 



Oggetto: Bellezze naturali. Provvedimento di imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 139 e segg., D.Lgv. 490/1999. Competenza.




Allegati n...........................

Assessorato dei Beni culturali ed
Ambientali e della Pubblica istruzione -
Dipartimento beni culturali, ambientali ed e.p. - Servizio tutela ed acquisizioni - Unità operativa VI - Tutela ambientale
  S E D E  



1. Con la nota prot. n. 258 del 18 dicembre 2001 codesto Assessorato, premesso che l'art. 139, D.Lgs. 29 ottobre 1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) assoggetta alle disposizioni del Testo unico le categorie di beni paesaggistici ed ambientali ivi indicate "in ragione del loro notevole interesse pubblico", ha chiesto allo Scrivente se, alla luce di quanto disposto dall'art. 2 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, il provvedimento di imposizione del vincolo paesaggistico sia di competenza assessoriale o dirigenziale.
Ritiene al riguardo codesto Assessorato che, a differenza del vincolo paesaggistico imposto direttamente "ex lege" sulle categorie di beni di cui all'art. 146, D. Lgv. cit., "i decreti di vincolo apposti sui beni di cui all'art. 139 del citato T.U. - in quanto conseguenti ad una necessaria valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza del pubblico interesse da tutelare - vadano ascritti agli atti rientranti nello svolgimento di funzioni sostanzialmente di programmazione e di indirizzo politico e, pertanto, di competenza assessoriale piuttosto che dirigenziale".

2. Ai fini della soluzione della problematica proposta, occorre accertare se il principio di ripartizione dei poteri all'interno delle pubbliche amministrazioni - attuato, nell'ambito della Regione siciliana, con la l.r. 15 maggio 2000, n. 10 -, imperniato su una rigida ed effettiva separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, demandate agli organi politici, e l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, attribuita viceversa ai dirigenti, incida in ordine al provvedimento di individuazione di che trattasi, determinando, in ipotesi, l'ascrivibilità dell'emanazione dello stesso nell'ambito della competenza dirigenziale.
Come già si è avuto modo di rilevare, in occasione di altre consulenze rese dallo Scrivente ad altri Dipartimenti regionali, l'attribuzione di poteri gestionali all'apparato burocratico è connotata dal carattere dell'esclusività, rimanendo preclusa al potere politico ogni determinazione ulteriore rispetto a quelle ricomprese nell'esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo, ed in particolare l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi; funzione quest'ultima testualmente ricompresa tra le attribuzioni dei dirigenti e la cui imputazione non può essere derogata se non con specifica disposizione legislativa.
Di contro, considerato che rimangono riservate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, l.r. n. 10 del 2000, al Presidente ed agli Assessori le "funzioni di indirizzo politico-amministrativo" - che attengono alle scelte di fondo dell'azione amministrativa e che costituiscono il raccordo tra la funzione di governo e la funzione amministrativa - e ritenuto che la citata norma non fornisce un elenco esaustivo degli atti attraverso i quali si esprime detta funzione di indirizzo, essendo in essa ricompresi, oltrechè quelli esemplificativamente individuati, anche gli altri atti che nello svolgimento di essa rientrano, occorre, in via interpretativa, individuare ed identificare, nell'ampio novero dei provvedimenti non meramente gestionali, quegli atti che attengono alle scelte di fondo dell'azione amministrativa e che sono pertanto rimessi al potere politico.
In detto genus, ascritto agli Organi di governo, e del quale, come evidenziato, fanno parte species non a numero chiuso, rientrano invero quei provvedimenti amministrativi che abbiano una amplissima latitudine discrezionale, tale da elevarli al rango di scelte discrezionali di fondo, sostanzialmente di discrezionalità politica,assimilabili a quelle degli atti di indirizzo politico-amministrativo.
Vale la pena, peraltro, di sottolineare che non può al riguardo apoditticamente affermarsi la valenza politica di determinati atti, dovendo la stessa essere suffragata da idonei elementi dimostrativi atti a darne puntuale contezza.

Premesse tali brevi considerazioni di carattere generale che consentono comunque l'individuazione di massima degli ambiti di competenza rispettivamente ascritti agli Organi di direzione politica ed agli Organi di direzione burocratica, si osserva che, al fine di risolvere la specifica problematica proposta, occorre, in ossequio al criterio adottato dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria (parere n. 9/99 del 10 giugno 1999), procedere al vaglio analitico della normativa di settore applicabile al caso concreto allo scopo di trarne indicazioni per l'imputazione della competenza.
A tal proposito, va previamente ricordato che il D.Lgv. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) indica all'art. 139 quattro categorie di beni paesaggistici ed ambientali da assoggettare, "in ragione del loro notevole interesse pubblico", alle disposizioni del Testo unico.
La mera inclusione dei beni nelle categorie normative non è comunque sufficiente perché gli stessi possano essere considerati sottoposti a vincolo paesaggistico ope legis ed a titolo autonomo, essendo necessario, com'è noto, che "le Regioni" individuino i beni a norma degli artt. da 140 a 145 (cfr. art. 138, lett. A).
Ora, è da ritenere al riguardo che l'attrazione del singolo bene nella sfera di applicabilità della norma consegua, come la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, "ad un accertamento di valore tecnico-discrezionale rimesso all'apprezzamento dell'Amministrazio- ne" (cfr. C. Stato, sez. VI, sentt. n.1 dell'8.1.1991 e n.106 del 20.1.1998).
Ed invero, l'attività di individuazione dei beni risulta priva degli elementi che connotano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la cui carenza è giustificata dall'intervento operato in sede preventiva dal legislatore. Infatti, la scelta di fondo, in questo caso, risulta già effettuata a monte, con la conseguenza che alla P.A. non residua che il potere di tradurre in atto detta scelta, ove sulla base dell'indagine condotta ravvisi in concreto la sussistenza di quell'interesse già selezionato a livello legislativo.
In altri termini, è la stessa legge (art. 139 T.U.) che ritiene sussistente il "notevole interesse pubblico" alla conservazione e tutela di tali beni, allorquando in essi si ravvisino quelle caratteristiche (estetiche, geologiche, etnologiche) il cui accertamento va condotto in base alle regole della c.d. "discrezionalità tecnica", la cui primaria effettuazione è, peraltro, rimessa alle commissioni provinciali di cui all'art. 140 T.U. a composizione prevalentemente tecnica.
Trattasi, infatti, di un esame che va condotto sulla scorta di cognizioni tecniche specialistiche (valutazione del valore ambientale o paesaggistico del bene), cui non si affianca il momento della scelta della soluzione più opportuna attraverso una valutazione degli interessi prioritari (momento tipico, viceversa, della discrezionalità amministrativa propriamente detta), risultando già stabilito dalla legge il contenuto del provvedimento che ne consegue.
E' pur vero che la fattispecie di cui trattasi va comunque tenuta distinta dall'ipotesi di vincolo paesaggistico imposto direttamente "ex lege" sulle categorie di beni di cui all'art. 146, D.Lgv. cit., in cui i provvedimenti conseguenziali non possono certo ritenersi adottati sulla base dell'esercizio di discrezionalità tecnica, in quanto privi di qualsivoglia margine valutativo o di opinabilità (c.d. accertamento tecnico).
Tuttavia se il discrimen fra le due figure - discrezionalità tecnica ed accertamento tecnico - risulta basato sul carattere più o meno elastico delle regole utilizzate dalla P.A. nella valutazione dei beni sottoposti alla sua attenzione, va comunque ribadito che, anche nel caso che ci riguarda, una volta effettuata la verifica tecnica, è la legge a determinare, in relazione all'esito, l'atto da adottare.
In proposito va rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza 29 maggio 1968, n. 56, ha specificato che "i beni immobili qualificati di bellezza naturale...costituiscono una categoria che originariamente è di interesse pubblico e l'amministrazione, operando nei modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità alla prescrizione normativa".
Ciò posto, si esprime l'avviso che il provvedimento di che trattasi, in quanto non connotato da esercizio di discrezionalità politica, vada ascritto alla competenza dirigenziale.
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.
Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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