Gruppo IV  Prot. N. /334.01.11  



Oggetto: L.R. 54/85. Alloggi FF.OO. Cessione in favore dell'assegnatario Sig. B.P.. Quesito.




Allegati n...........................


PRESIDENZA
Dipartimento Regionale del Personale,
dei Servizi Generali di Quiescenza,
Previdenza ed Assistenza del Personale
Servizio Demanio,
Patrimonio Immobiliare e Locazioni
U.O. 3^ Gestione Alloggi popolari
e Alloggi Forze dell'Ordine
P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di procedere alla cessione di alloggio, posto in vendita dall'Amministrazione regionale con disposizione pubblicata nella G.U.R.S. n. 54 del 16/11/2001, in favore del Sig. B.P., assegnatario ex L.R. 54/85 dal 10/8/1994.
Rappresenta al riguardo codesta Amministrazione che dall'elenco ipotecario allegato all'istanza di acquisto presentata il 28/11/2001, "si è rilevato che il Sig. B.P. e il coniuge Sig.ra L.G. sin dal 29/04/88 erano proprietari di un immobile dagli stessi rivenduto il 9/10/1996".

2. L'art. 4 primo comma della Legge regionale 7 maggio 1996, n. 31 dispone che "gli alloggi della Regione, realizzati ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, da destinare agli appartenenti alle forze dell'ordine, possono essere alienati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e della Legge regionale 3 novembre 1994, n. 43...".
L'art. 6 della L.R. n. 43/94 (come sostituito dall'art. 4, 2° comma, L.R. 31/96) prevede che "Le disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché quelle di cui alla presente Legge, si applicano anche agli alloggi della Regione occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54".
Pertanto, nella Regione siciliana, le fonti che regolamentano la cessione degli alloggi delle forze dell'ordine sono la L.R. 43/94 e la legge 560/93, che prevedono, quali requisiti per la cessione:
a) che gli assegnatari o i loro familiari conviventi conducano l'alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio;
b) che non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto (art. 1, comma 6, L. 560/93).
In applicazione delle disposizioni citate, codesta Presidenza, nel comunicato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 54 del 16/11/2001 recante "Vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine ai sensi della Legge n. 560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96" ha previsto al punto 1) - "Soggetti che possono acquistare" - che "Può acquistare l'alloggio l'assegnatario, purchè locatario da almeno 5 anni alla data della domanda...".
Tra i documenti che l'istante deve produrre è poi prevista la dichiarazione, sotto la propria responsabilità personale, tra l'altro, "di non avere disponibilità di altro alloggio idoneo" (lett. d), nonché l'attestazione della "possidenza/impossidenza di unità immobiliari anche al di fuori della provincia".
Dalle citate disposizioni e dal comunicato della Presidenza si evince che requisiti da verificare per procedere alla stipula del contratto di cessione sono la titolarità almeno quinquennale del contratto di locazione e la regolarità del pagamento dei canoni e delle spese. Non sembra invece ex se causa ostativa per la stipula la possidenza di unità immobiliari, purchè l'istante non abbia la "disponibilità di alloggio idoneo".
Nella fattispecie in esame, secondo quanto affermato nella nota che si riscontra, il Sig. B.P. non è attualmente proprietario e conseguentemente non ha disponibilità di alcun immobile.
Sembra pertanto allo scrivente che non sussista in proposito alcun impedimento alla stipula del contratto di cessione, ferma restando comunque la necessaria verifica delle altre condizioni richieste dalle disposizioni citate.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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