Pos. I   Prot. N. /332.01.11 



Oggetto: Alloggi popolari - Cessione in proprietà in favore di I.G. - Convivenza - Quesito.



Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del Personale, dei Servizi
Generali, di Quiescenza, Previdenza ed
Assistenza del Personale
Gr. IV - U.O. III Alloggi FF.OO. e
Alloggi Popolari
P A L E R M O


1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente circa la possibilità di accoglimento del-l'istanza di cessione in proprietà di alloggio popolare, sito in VVVV, Via Xxxx, avanzata dal Sig. I.G. (figlio dell'originaria assegnataria), stante che - secondo quanto asserisce l'Ente gestore (I.A.C.P. di HHHH) nella nota n. 1201 del 10.2.01 - "non risulta verificato il requisito della coabitazione con la madre al momento del decesso (26.6.92), previsto dall'art. 15 della l.r. 26/63".
In ragione della suddetta circostanza l'Ente gestore respingeva, infatti, l'istanza di cessione in proprietà (già avanzata dalla madre del richiedente, T.R., prima del suo decesso) e diffidava lo stesso Sig. I.G.al rilascio dell'alloggio.
Il rappresentante legale del Sig. I.G., Avv. A.C. respinge l'affermazione dell'I.A.C.P. di HHHH sostenendo che il requisito della convivenza tra il suo assistito e la madre, originaria assegnataria dell'alloggio de quo, risulti comprovato da dichiarazione resa dallo stesso I.G. in data 26.10.2001, nonché da n. 6 dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai vicini di casa, attestanti la coabitazione e la convivenza medesima.

2. Sulla questione si osserva quanto segue.
La disciplina della cessione in proprietà che trova applicazione nella fattispecie in esame è quella contenuta nella disposizione di cui all'art.6, comma 3, della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26 (che ricalca la normativa statale in materia e precisamente l'art. 10, comma 4, del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2), secondo la quale, in caso di decesso dell'aspirante, "il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro 30 giorni dall'evento".
La norma appena citata regola, infatti, l'ipotesi di sopravvenienza della morte dell'assegnatario dell'alloggio dopo la presentazione della domanda di cessione in proprietà.
Il richiamato art.15 della medesima legge disciplina, invece, il diritto alla cessione in proprietà del coniuge superstite, dei discendenti e degli ascendenti conviventi in caso di morte dell'asse-gnatario che non abbia già avanzato istanza di cessione.
Entrambe le disposizioni pongono, tuttavia, la medesima condizione per il riconoscimento del diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio a favore dei familiari dell'assegnatario deceduto prima dell'atto di trasferimento della proprietà, e precisamente la convivenza con quest'ultimo al momento del decesso.
Al riguardo è stato affermato che "nella disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare, in caso di morte dell'istante, solo determinati congiunti del defunto, in proprio e non iure haereditatis, possono aspirare alla cessione dell'immobile" (Cass, SS.UU. 13.10.1980, n. 5460, in Giust. Civ., 1981, I, 64).
Invero, nelle more della stipula del contratto di acquisto della proprietà dell'alloggio popolare l'istante ha soltanto un diritto soggettivo alla cessione in proprietà dell'alloggio (cfr. Cass. SS.UU., n. 5460/80, cit.) non trasmissibile iure haereditatis "poiché si tratta di un diritto correlato alle condizioni personali del titolare che la legge attribuisce direttamente, in caso di morte dell'assegnatario, solo a determinati congiunti di costui e a determinate condizioni" (Cass, I, 7.11.83, n. 6558, in Il Cons. Stato, 1984, II, 76).
Ciò che rileva, oltre alla specifica qualità di erede richiesta dalla legge - ai fini della successione nella posizione giuridica del de cuius che abbia richiesto, sulla base della normativa di cui alla l.r. n. 26/63, la cessione in proprietà dell'alloggio assegnatogli in locazione - è la convivenza con l'originario assegnatario al momento del decesso.
E' indubbio, pertanto, che in base al disposto normativo sopra riportato gli eredi de quibus potranno succedere all'assegnata-rio deceduto nelle more del perfezionamento del procedimento di riscatto dell'alloggio solo in quanto conviventi con lo stesso.
Premesso dunque che la disciplina richiamata assegna valenza imprescindibile alla convivenza del coniuge e dei discendenti e degli ascendenti (ed impone l'onere della conferma della domanda entro un termine sancito a pena di decadenza), occorre ora stabilire quali siano le condizioni in presenza delle quali possa ritenersi verificata la condizione della convivenza.
Agli effetti della normativa sull'edilizia economica e popolare, non costituisce "convivenza" con una persona il fatto di recarsi sia pure quotidianamente in casa sua per assisterla e di permanervi per molte ore anche notturne quando si continui ad avere una casa propria e a volerla considerare tale. Dunque l'eventuale prova testimoniale, perché sia ammissibile, dovrà essere diretta a dimostrare non tanto l'assistenza quanto piuttosto la convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 18.1.92, n. 590, in Rass. Avv. Stato, p. I, Sez. III, 65 e ss.).
Sul concetto di convivenza la giurisprudenza (seppur con riferimento specifico al diverso ambito normativo che disciplina la successione nelle locazioni di diritto privato, e precisamente all'art. 6 della L. 27.7.78, n. 392) ha precisato che "ai fini della prova della condizione dell'abituale convivenza tra il conduttore deceduto e i residui componenti della comunità familiare o parafamiliare - situazione determinante una comunanza di vita con detto conduttore - non è sufficiente il certificato storico-anagrafico, che ha un valore meramente presuntivo della comune residenza ivi annotata (cfr. Cass., Sez. III, 3.10.96, n. 8652).
Dalla Giurisprudenza richiamata si evince che come il trasferimento della residenza anagrafica presso l'alloggio del conduttore non vale di per sé a provare l'abituale convivenza con quest'ultimo, così il mancato trasferimento della residenza anagrafica di per sé non può valere ad escludere che vi sia stata un'effettiva, stabile e duratura convivenza tra l'assegnatario di un alloggio popolare e altro soggetto componente il suo nucleo familiare.
E, com'è noto, l'assegnazione in proprietà di un alloggio economico e popolare è disposta soprattutto tenendo conto del nucleo familiare del richiedente.
Sembra utile, infatti, richiamare anche il concetto di nucleo familiare, a tal fine, esplicitato dalla giurisprudenza.
Con riferimento, ad esempio, all'art. 56, lett. C), D.P.R. n. 1471 del 1963 - che, ai fini dell'assegnazione in proprietà di un alloggio economico e popolare, richiede che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di abitazione - "il nucleo familiare è da intendere come aggregazione di ascendenti, discendenti, collaterali, per sentimenti affettivi, motivi assistenziali ecc., e pertanto il rapporto di convivenza con un genitore proprietario di altro alloggio non consente di concorrere per l'assegnazione in proprietà di alloggio economico e popolare (cfr. Cons. Stato, IV, 24.01.90, n. 35, in Riv. giur. Ed., 1990, I, 392).
Infine, può essere utile richiamare anche il concetto di "godimento dell'alloggio" (requisito richiesto sia dall'art. 15 della l.r. n. 26/63 che dall'art. 25, lett. a), del D.P.R. n. 2/59), poiché può ricollegarsi a quella pronuncia secondo la quale perché possa parlarsi di convivenza con l'assegnatario di alloggio popolare occorre che il soggetto interessato (coniuge, discendente o ascendente) non "continui ad avere una casa propria e a volerla considerare come tale" (cfr. Cass., I, n. 590/92, cit.).
Invero, tale requisito del "godimento dell'alloggio" si realizza non già attraverso una qualsiasi relazione di fatto, anche transitoria o saltuaria, tra il soggetto e l'alloggio, ma mediante un rapporto di permanenza che, per la sua continuità e durata, valga ad esprimere la destinazione effettiva e durevole dell'alloggio a soddisfare il bisogno di abitazione di un soggetto in modo esclusivo o quanto meno prevalente (cfr. Cass. 13.3.75, n. 937).
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame occorre poi aggiungere che la documentazione allegata non evidenzia i motivi in base ai quali l'Ente gestore asserisce "non risultare la convivenza con l'assegnataria all'atto del decesso della stessa ". L'affermazione sembra, peraltro, in contraddizione con l'operato dello stesso I.A.C.P. che, ai fini dell'invio della corrispondenza relativa alla questione in oggetto, prende in considerazione quale indirizzo del destinatario proprio quello corrispondente all'alloggio de quo; lo stesso riferimento è inoltre utilizzato da codesta Presidenza.
Sulla base, dunque, delle notizie fornite e della documentazione allegata va affermato che né l'I.A.C.P. né codesto Dipartimento forniscono alcun elemento volto ad escludere il requisito della convivenza in capo all'istante e che questa invece è affermata e comprovata in qualche modo da quest'ultimo.
Sembra pertanto allo scrivente che nella fattispecie possano ritenersi sussistenti quei requisiti che secondo la giurisprudenza succitata caratterizzano la "convivenza", quali la comunanza di vita e di affetti, l'assistenza continuativa e duratura, il "godimento" dell'alloggio in modo esclusivo, l'irrilevanza del dato anagrafico.

**************

  Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS". 








Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Trasposizione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale