POS. 1  Prot. N. /330.01.11 



Oggetto: Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 12 - Riconoscimento pensione di inabilitą a dipendente gią cessato dal servizio.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
Lavori pubblici
P A L E R M O

               



1. Con la nota suindicata codesto Assessorato ha esposto quanto segue.
Un dipendente regionale ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermitą contratta nel corso del 1994. In data 27 febbraio 1998 la Commissione medica ospedaliera, nello stabilire che tale infermitą non era dipendente da causa di servizio, dichiarava comunque il dipendente de quo - nel frattempo collocato in quiescenza per dimissioni volontarie dall'1 settembre 1996 - "non idoneo al servizio in maniera permanente ed assoluta nella categoria di appartenenza". Successivamente, in data 7 maggio 1999, lo stesso richiedeva la concessione della pensione di inabilitą ai sensi dell'art. 2, comma 12, della l. 8 agosto 1995, n. 335.
Pertanto, considerato che l'istanza di cui sopra č stata presentata successivamente alla decorrenza del collocamento in quiescenza, si chiede se tale istanza possa essere accolta e, in caso positivo, quale sia la "decorrenza dell'eventuale trattamento pensionistico da adottare in applicazione dei benefici previsti dalla l. 6 agosto 1995, n. 335".

2. Lo Scrivente ha gią affrontato la questione proposta in un precedente parere - reso all'Assessorato regionale del lavoro con nota n. 15364 del 26 settembre 2001 - esprimendo il proprio orientamento negativo.
Al riguardo giova ricordare che l'art. 2, c. 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede, in favore dei dipendenti cessati dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1996 per infermitą non derivanti da causa di servizio e per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilitą di svolgere qualsiasi attivitą lavorativa, che la pensione sia calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del collocamento a riposo per limiti d'etą, mentre per la determinazione delle modalitą di attuazione č intervenuto il d.m. 8 maggio 1997, n. 187.
Dall'esame delle predette disposizioni ed in particolare dell'art. 2 del citato decreto si evince che il diritto alla pensione di inabilitą spetta a condizione che il richiedente sia in possesso di un'anzianitą contributiva pari ad almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico,. che il rapporto sia risolto per infermitą non dipendente da causa di servizio e che da tale infermitą derivi uno stato di assoluta e permanente impossibilitą a svolgere qualsiasi attivitą lavorativa; stato che deve essere riconosciuto da parte dei competenti organi sanitari.
Pertanto, sembra allo Scrivente che l'infermitą come causa di cessazione dal servizio costituisca requisito imprescindibile per l'ottenimento della predetta pensione di inabilitą e che, qualora il dipendente (come nel caso che ci occupa) cessi per cause diverse dall'infermitą, lo stesso non abbia titolo alla concessione dei benefici previsti dall'art. 2, c. 12, della l. 335/95, come, peraltro, evidenziato nella circolare 24 giugno 1998, n. 57 del Ministero del tesoro, che nell'emanare direttive nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni statali, ha imposto alle stesse di respingere a priori la domanda qualora la cessazione dal servizio sia intervenuta per cause diverse dall'infermitą.

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Si ricorda che in conformitą alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrą essere inserito nella banca dati "FONS".


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