Gruppo IV  Prot. N. /328.01.11 



Oggetto: L.r. 54/85. Alloggi FF.OO. siti in XXXX, complesso "CCCC" - Assegnataria: Sig.ra C.G.. Cessione in proprietà. Quesito.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del Personale, dei
Servizi Generali, di Quiescenza,
Previdenza e Assistenza del
Personale
Servizio Demanio e patrimonio
Immobiliare
P A L E R M O



1, Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento espone la vicenda della Sig,ra, C.G., assegnataria di un alloggio di proprietà regionale sito nel complesso immobiliare in oggetto indicato.
In data 1.6.88 l'alloggio venne assegnato al sig. X.Y., appuntato dei Carabinieri, al tempo coniugato con la Sig.ra C.G..
Con ordinanza del 5.10.1993 il Presidente del Tribunale di XXXX, nell'autorizzare la separazione dei coniugi sopra menzionati, disponeva l'affidamento temporaneo dei figli minori e la assegnazione della casa familiare al Sig. X.Y..
In data 12.11.94 il G.I. disponeva l'affidamento dei tre figli alla madre senza pronunciarsi tuttavia sull'assegnazione della Casa familiare, che restava pertanto al Sig. X.Y..
Con sentenza del 3.11.2000 il Tribunale civile di XXXX, nel definire la causa di separazione tra i coniugi, confermava l'affidamento dei figli minori alla Sig.ra C.G., assegnandole altresì la casa familiare.
In forza di tale sentenza la Sig.ra C.G. ha ottenuto, il 15.6.2001, l'immissione nel possesso dell'alloggio di proprietà regionale sino ad allora condotto dal suo ex marito.
Conseguentemente, con nota del 28.6.2001, la Sig.ra C.G. ha chiesto a questa Presidenza l'assegnazione in suo favore dell'alloggio de quo.
Tale assegnazione è stata autorizzata da codesto Dipartimento con nota del 6.7.2001.
In data 27.9.2001 è stato quindi stipulato tra questa Presidenza e la nuova assegnataria un contratto di locazione semplice, con effetto dal giorno 15.6.2001, per la durata di quattro anni.
In ultimo, con nota del 30.11.2001 la Sig.ra C.G. ha chiesto di potere acquistare l'alloggio ai sensi della L. 560/93 e della L.r. 43/94, come integrata dalla L.r. 31/96.
Ciò posto -e considerato che il Sig. X.Y." per tutto il periodo locativo..... non ha effettuato che sporadici pagamenti" -vien chiesto allo Scrivente di valutare se, prima di procedere alla cessione dell'alloggio in favore della Sig.ra C.G., si possa richiedere a questa il pagamento delle somme dovute dall'ex coniuge almeno in relazione al periodo in cui la stessa ha abitato nell'alloggio (dall'1.6.1988 al 5.10.1993 e dal 15.6.2001 fino alla data di cessione), perseverando nell'azione di recupero già avviata nei confronti del Sig. X.Y. per la restante parte.

2. Le disposizioni concernenti la "Vendita degli alloggi destinati alla forze dell'ordine ai sensi della Legge n. 560/93 e delle Leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96" - pubblicate nella G.U.R.S. n. 54 del 16.11.2001- al punto 1 prevedono che: "Può acquistare l'alloggio l'assegnatario, purchè locatario da almeno 5 anni alla data della domanda".
Al successivo punto 2, lettera b), è previsto altresì che per acquistare l'alloggio è necessario "aver saldato ogni eventuale pendenza debitoria per canoni e quote accessorie, con interessi e spese, nonché essere in regola con i pagamenti degli oneri condominiali e delle forniture dell'acqua e dell'energia elettrica agli enti erogatori".
Ora, alla luce della previsione di cui al citato punto 1, appare invero dubbio il diritto della Sig.ra C.G. all'acquisto dell'alloggio a lei assegnato, atteso che la stessa non risulta locataria "da almeno 5 anni alla data della domanda".    

Se tuttavia codesto Dipartimento ritiene di potere computare quale periodo locativo, ai fini della cessione, anche quello in cui l'alloggio è stato condotto dall'ex coniuge della Sig.ra C.G.(dall'1.6.1988 al 15.6.2001), allora a tale periodo per intero dovrà fare riferimento nel richiedere il saldo "di ogni eventuale pendenza debitoria", richiesto dal citato punto 2, lettera b), delle disposizioni in esame.
In tale ipotesi, infatti, la Sig.ra C.G., quale assegnataria subentrante all'ex coniuge, acquisterebbe il diritto alla cessione dell'alloggio, in quanto locataria da più di cinque anni, ma dovrebbe al contempo sostenerne gli oneri conseguenti, ossia provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Sig. X.Y. in relazione all'intero periodo locativo.
Non sembra infatti allo Scrivente che il subentro della Sig.ra C.G. nell'alloggio già condotto dal suo ex coniuge possa essere riferito solo al periodo in cui la stessa ha occupato l'alloggio (dall'1.6.1988 al 5.10.1993) e non anche al periodo successivo.
Pertanto, se si vuole ritenere la Sig.ra C.G. assegnataria subentrante all'ex coniuge, tale subentro andrà riferito all'intero periodo locativo, in relazione al quale codesta Amministrazione, prima di procedere alla cessione dell'alloggio, dovrà pretendere dall'acquirente il pagamento di quanto dovuto per canoni, spese accessorie, oneri condominiali e forniture.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




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