Gruppo XIV   Prot. N. /325.2001.11 



Oggetto: Contabilità e finanza pubblica. - Compensazione. - Convenzione XXXX.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale del
Bilancio e delle finanze
Dipartimento finanze e credito
(Rif. nota n.14551/Gr. 2°/F del 21
novembre 2001)
PALERMO




1. Con la nota emarginata, dopo aver rappresentato una complessa situazione che determina la sussistenza in capo a codesto Dipartimento, nei confronti dell'XXXX, del duplice ruolo di creditore e di debitore, si chiede l'avviso dell'Ufficio "in ordine alla possibilità di operare la compensazione ai sensi degli art. 1241 e seguenti del c.c., sussistendo le condizioni di liquidità ed esigibilità ivi previste".

2. Ai fini della soluzione della problematica rappresentata va anzitutto osservato, in via generale, che in materia di contabilità pubblica non trova applicazione l'istituto della compensazione legale di cui agli articoli 1241 e seguenti del codice civile, per effetto del quale le obbligazioni reciproche si estinguono ope legis, per il solo fatto della loro coesistenza, qualora abbiano ad oggetto debiti omogenei, liquidi ed esigibili; tale divieto di compensazione trova riscontro, secondo la prevalente dottrina, nel principio della integrità del bilancio, per cui tutte le entrate debbono affluire all'erario nel loro importo integrale, senza riduzione per eventuali spese di riscossione o per altro titolo (Cfr. Bennati, "Manuale di contabilità di Stato", Napoli, 1990, 454 e ss).
Tuttavia deve altresì rilevarsi che nei rapporti reciproci tra pubblica amministrazione e suoi debitori, mentre da un lato non è ammessa la compensazione a richiesta del debitore dell'erario, dall'altro la non operatività della compensazione di diritto, non impedisce che l'amministrazione interessata possa comunque procedere a compensare propri debiti e crediti.
Ciò premesso, passando ora alla fattispecie in esame, si rileva anzitutto che, alla stregua di quanto sopra osservato deve escludersi la possibilità di ammettere una compensazione legale che definisca automaticamente i reciproci rapporti debito-credito sussistenti tra codesto Assessorato e l'XXXX; tuttavia considerato altresì che la definizione dei predetti rapporti mediante compensazione risponde - come peraltro sottolineato nella richiesta di parere - "alla necessità di tutelare gli interessi erariali evitando ... l'esborso di danaro pubblico", deve concludersi che la compensazione delle partite di debito e di credito in capo all'XXXX è comunque ammissibile ad iniziativa di codesto Assessorato.
Peraltro si precisa che un risultato sostanzialmente analogo a quello derivante dalla compensazione può in concreto essere realizzato disponendo l'emissione di un titolo di spesa di importo corrispondente al credito vantato da codesta Amministrazione, da estinguere mediante commutazione in quietanza di entrata a saldo del debito dell'XXXX; anche quest'ultima soluzione risponde all'esigenza di garantire l'erario regionale poiché il predetto titolo di spesa non determina effettivo movimento di denaro.
Infine - con riferimento alla osservazione di codesta Amministrazione secondo cui la definizione dei rapporti de quibus riguarderebbe solo le somme dovute dall'XXXX per la riscossione delle tasse automobilistiche mentre "non opererebbe nei confronti di ulteriori debiti eventualmente accertati" - si osserva che l'individuazione delle partite di debito e di credito da compensare, trattandosi nella fattispecie di compensazione volontaria, resta comunque rimessa alla discrezionalità di codesta Amministrazione.
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A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "Fons", ed alla conseguente diffusione.


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