Pos. II   Prot. N. /324.11.01 



Oggetto: Ampliamento di cava. - Ampliamento in assenza di nulla osta dell'Assessorato Territorio ed Ambiente.




Allegati n...........................


CORPO REGIONALE DELLE MINIERE
Ispettorato tecnico
Via Cimabue, 2
90145 - P A L E R M O





1. Con la nota in riferimento codesto Ispettorato pone allo Scrivente Ufficio una problematica inerente l'ammissibilità dell'istanza del 19/06/2001 con la quale la Società "XXXX" s.r,l," invoca un diritto all'ampliamento ex art. 66 l.r. 127/80" della cava di sabbia e ghiaia denominata "CCCC-XXXX", sita nella c/da "CCCC" del Comune di YYYY, diritto che sarebbe sancito nell'autorizzazione definitiva n. 37/87 originariamente rilasciata il 9/12/87 alla "HHHH S.p.A.", cui è successivamente subentrata la citata società istante.
In merito codesto Ispettorato ritiene inapplicabile all'istanza in esame la disciplina di cui all'art. 66 l.r. 127/80, essendo tale norma "transitoria ed eccezionale ed avendo la stessa esplicato la sua efficacia nel periodo temporale antecedente a quello del rilascio della sopracitata autorizzazione n. 37/87"; viceversa ritiene non possa prescindersi dalla preventiva acquisizione del nulla osta all'impianto ex art. 5 l.r. 181/81, nonché dal rispetto delle discipline di cui all'art. 10 D.P.R. 12/04/96, l'art. 12, lett d), l.r. 127/80, art. 2 l.r. 22/82 ed art. 7 l.r.24/91.

2. La problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente Ufficio, brevemente sintetizzata, concerne l'esatta interpretazione dell'art. 66 L.r. 9 dicembre 1980, n. 127. La norma in questione ha previsto che i titolari delle cave in esercizio (alla data di entrata in vigore della legge) i quali intendano proseguire l'attività, debbano presentare esplicita richiesta di autorizzazione provvisoria e debbano altresì, entro termini che hanno costituito oggetto di proroghe successive, produrre la documentazione di cui all'art. 12 per il rilascio della autorizzazione definitiva, con esplicito esonero dalla produzione ed elaborazione dello studio per il recupero ambientale delle aree interessate. La norma prevede anche per i titolari che dopo l'autorizzazione definitiva intendano proseguire i lavori di coltivazione in aree limitrofe, l'obbligo di dichiararlo nell'ambito della richiesta di autorizzazione provvisoria, allegando apposita planimetria con l'indicazione dei confini.
Il nocciolo della questione evidenziata nella nota che si riscontra consiste nel verificare se l'esenzione dallo studio di fattibilità per il recupero ambientale, possa riguardare le aree limitrofe indicate nella richiesta di autorizzazione provvisoria o se per queste ultime necessita seguire l'iter procedurale "a regime".
Sul punto si sono pronunciati sia l'Avvocatura distrettuale dello Stato (nota n. 575/86 del 10 giugno 1986) sia il Consiglio di Giustizia amministrativa (parere n. 441/91 del 12.11.1991).
Secondo l'Avvocatura dello Stato, per quel che concerne lo sfruttamento delle zone limitrofe -sfruttamento che può avvenire da parte di chi ha ottenuto l'autorizzazione provvisoria solo dopo che tale autorizzazione, previa produzione della documentazione si è trasformata in "definitiva"- occorre sia richiesta ed ottenuta una autonoma autorizzazione "pienamente disciplinata dall'art. 12 rispetto alla quale la precedente, data la posizione del richiedente si atteggia solo come presupposto". Pertanto, secondo l'Avvocatura, per tali aree dovrà essere predisposto lo studio di fattibilità ed il progetto di massima delle opere di recupero ambientale.
Di contrario avviso sembra essere il C.G.A. che nel parere (prima) citato afferma "non occorre il nulla osta ambientale nel caso in cui nella richiesta di autorizzazione provvisoria l'esercente abbia preannunciato lo sfruttamento di aree limitrofe".
Ciò premesso, è fin troppo evidente che l'art. 66 della L.r. 127/1980 è tutt'altro che di facile lettura, e non aiutano a comprendere l'esatta volontà del legislatore regionale né la relazione alla legge né i lavori parlamentari.
In assenza, quindi, di qualsivoglia elemento chiarificatore, è necessario, ad avviso dello scrivente, attenersi rigorosamente alla formulazione letterale della norma.
E' fuor di dubbio che la legge regionale n. 127/1980 disciplina due diversi procedimenti autorizzatori all'esercizio della attività di cava: uno a regime (artt. 9-38) per le cave ancora da attivare, ed uno transitorio (artt. 66-67) per le cave già in esercizio. I titolari di queste ultime, per continuare ad operare "devono farne richiesta" al distretto minerario che rilascia una autorizzazione provvisoria valida per tre anni; entro questo termine (peraltro più volte prorogato) gli interessati devono produrre tutta la documentazione necessaria (escluso lo studio di fattibilità per il recupero ambientale) per ottenere l'autorizzazione definitiva.
Se dopo l'autorizzazione definitiva intendono proseguire i lavori di coltivazione in aree limitrofe, queste ultime devono essere indicate in seno alla richiesta.
Va allora osservato che la possibilità di ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una cava o, come nel caso in specie, all'ampliamento della cava autorizzata, in presenza dei requisiti necessari e con l'osservanza delle norme a regime, non rappresenta una eccezione. Non si comprende, quindi, per quali motivi l'eventuale ampliamento con l'indicazione dei confini dovesse essere dichiarato in seno alla richiesta di autorizzazione provvisoria ex art. 66 legge regionale in esame; tenuto conto, peraltro, che ai sensi dell'art. 15, l'esercente avrebbe avuto, comunque, titolo preferenziale nel rilascio dell'autorizzazione.
Pertanto, rilevato che se l'autorizzazione all'ampliamento (per le cave già in esercizio) doveva essere sottoposta alle norme a regime bastava non parlarne, averlo fatto deve pur avere un significato giuridico, e l'unico possibile è che l'ampliamento per le cave in esercizio, purchè richiesto all'atto della regolarizzazione delle stesse, è sottratto alle norme a regime, ovviamente per quel che concerne il recupero ambientale.
Lo scrivente Ufficio non si nasconde che ciò comporta una enorme estensione, nel tempo, della norma transitoria ex art. 66 e, tuttavia, conformemente al parere espresso dal C.G.A. si ritiene che se l'esercente nella richiesta di autorizzazione provvisoria ha preannunciato lo sfruttamento di aree limitrofe, allegando apposita planimetria con l'indicazione delle particelle e dei confini, è esentato dallo studio e dalla certificazione di cui all'art, 12 lett. d L.r. 127/1980.


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
Il Dirigente Avvocato





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