Gruppo III  Prot. N. /323/11/01 



Oggetto: Autorizzazione per il rinnovo ed ampliamento di cava - istanza presentata dopo la scadenza dell'autorizzazione.




Allegati n...........................


Corpo Regionale delle Miniere
Ispettorato Tecnico
Via Cimabue, 2
90145 - P A L E R M O



1. Con la nota in riferimento codesto Ispettorato chiede il parere dello scrivente in merito alla legittimità del provvedimento 12/2001 del 21/03/2001 con il quale il Distretto Minerario di XXXX ha autorizzato il rinnovo ed ampliamento del provvedimento originario n° 25/87 del 01/12/1987 rilasciato alla Ditta YYYY S.P.A. per la coltivazione di una cava di gesso, pur se la relativa istanza era stata presentata dalla citata Ditta il 28/06/1997, quando il termine di validità dell'autorizzazione n. 25/87 era abbondantemente scaduto (30/11/1996) e dopo che, con ordinanza n° 2492/99 del 10/11/99, il T.A.R. di XXXX aveva accolto la richiesta di sospensione del provvedimento n° 15138 del 06/09/1999 con il quale l'Assessorato territorio ed ambiente aveva rigettato l'istanza di rilascio del nulla osta ambientale di cui all'art. 5 l.r. 181/81, richiesto dalla YYYY S.P.A. medesima in data 28/10/1998, per via del suddetto ritardo nella proposizione dell'istanza di rinnovo.
Codesto ispettorato ritiene che l'autorizzazione "de qua" dovrebbe essere revocata, in quanto rilasciata in assenza di validi presupposti giuridico-amministrativi e che la YYYY S.P.A., per lo sfruttamento dell'attività estrattiva in argomento, avrebbe dovuto prioritariamente riattivare le procedure per l'acquisizione del nulla osta ex art. 5 l.r. 181/81, richiedere l'assoggettamento alla procedura di verifica prevista dall'art. 10 D.P.R. 12/4/1996 - recepito dalla Regione Siciliana con D.P.R.S. 17/05/1999 - e, solo successivamente, procedere presso il Distretto Minerario, per l'effettuazione dell'istruttoria prevista dalla l.r. 127/80 prodromica al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della cava, considerando, peraltro, l'istanza presentata dalla YYYY come finalizzata ad apertura di una nuova cava.

2. In ordine alla problematica proposta, preliminarmente giova evidenziare che, com'è noto, l'art. 22 della l.r. 127/80 prevede espressamente che l'autorizzazione alla coltivazione di una cava "può essere rinnovata o richiesta dall'interessato previa nuova istruttoria da effettuarsi secondo le norme della presente legge" e che la domanda di rinnovo deve essere presentata, pena l'inammissibilità, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione"; l'indubbia perentorietà di quest'ultimo termine è acclarata sia dall'esplicita formulazione del citato disposto normativo, sia dal principio generale in base al quale la concessione mineraria, come tutte le concessioni di beni pubblici, una volta venuta a scadenza, richiede il rinnovo di un procedimento del tutto autonomo secondo procedure concorsuali che non possono essere derogate a favore del precedente concessionario non sussistendo per l'amministrazione alcun obbligo di accedere alla richiesta di quest'ultimo, sebbene tempestivamente presentata, ben potendo essa determinarsi in senso negativo sia per ragioni inerenti il concessionario stesso sia per motivi di pubblico interesse (cfr. C. Stato, sez. IV, 15/06/98 n. 952; T.A.R. Toscana, sez. I, 24/4/97, n. 79). Dunque in assenza di tempestiva proposizione da parte del concessionario di richiesta di rinnovo (nella fattispecie in esame la domanda di rinnovo è stata presentata circa sette mesi dopo la scadenza della precedente autorizzazione), a seguito della scadenza del termine di efficacia della precedente autorizzazione venendo di fatto ed automaticamente meno la validità della medesima, indipendentemente da una apposita dichiarazione amministrativa, si determina una situazione equiparabile alla totale assenza di autorizzazione con insorgenza dell'obbligo del concessionario di rilasciare l'immobile (cfr. T.A.R. Marche 28/05/99, n. 649; T. Massa e Carrara 08/04/99; Cass. Sez. III 10/07/97); in altri termini, dopo la scadenza, l'autorizzazione è "tamquam non esset" e, dunque, l'attività esercitata dopo tale termine deve considerarsi esercizio non autorizzato dell'attività in argomento in relazione alla quale gli organi deputati alla vigilanza avrebbero dovuto attivare le misure sanzionatorie previste dalla l.r. 127/80 e dall'art. 29 in particolare.
Ciò premesso in relazione all'autorizzazione n. 12/2001 rilasciata dal Distretto Minerario di XXXX alla società "YYYY S.P.A." ed, in particolare sull'opportunità, manifestata da codesto Ispettorato, di una sua revoca si osserva quanto segue:
L'autorizzazione in argomento è stata rilasciata dopo che il T.A.R. di XXXX, con ordinanza n° 2492/99 del 10/11/99, aveva disposto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento n° 15138 del 6/9/99 con il quale l'Assessorato territorio ed ambiente aveva negato il nulla osta all'impianto di cui all'art. 5 l.r. 181/81 necessario sia in sede di primo rilascio che di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di cava; occorre dunque valutare la legittimità del comportamento adottato dal Distretto Minerario di XXXX successivamente all'emanazione della citata ordinanza, in attesa dell'esito finale del relativo giudizio, alla luce degli innegabili nuovi elementi introdotti dalla medesima.
In primo luogo occorre evidenziare come la sospensione di un provvedimento, e gli altri eventuali provvedimenti provvisori, possono essere accordati dal giudice quando è provato che la loro concessione sia supportata "prima facie" da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi siano urgenti in quanto occorre evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del ricorrente; la misura cautelare di sospensione priva in sostanza, il provvedimento di diniego del nulla osta dei suoi effetti tipici, nonché, più in generale, della sua efficacia, quanto meno sino all'emanazione della sentenza definitiva. Tuttavia la semplice sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato si è rivelato, nell'attuale sistema del processo amministrativo, molto spesso inadeguato a garantire un'effettiva tutela degli interessi del ricorrente, in special modo nei riguardi degli interessi legittimi c.d. pretensivi, tra i quali proprio le richieste di autorizzazioni e concessioni; pertanto già nella giurisprudenza dell'ultimo ventennio si è assistito ad un'evoluzione che ha condotto all'elaborazione di una serie di strumenti, consentiti dal sistema, idonei a garantire, anche tramite l'intervento del giudice, l'esecuzione sostanziale dell'ordinanza cautelare. In particolare per quanto concerne la tutela cautelare nei confronti dei provvedimenti di diniego, si è affermato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale alla sospensione consegue un vero e proprio ordine all'autorità amministrativa di adottare temporaneamente e provvisoriamente il provvedimento positivo; non senza una preventiva valutazione degli interessi privati e pubblici coinvolti, con particolare cautela in taluni settori in considerazione della riversibilità o meno delle trasformazioni operate a seguito dell'emissione del provvedimento positivo (tra le tante Cfr. T.A.R. Sicilia, sez. XXXX, ord. 21/7/99 n. 1696; Cons. Giust. Amm. Sic., sez. giurisd. 6/3/98 n. 122; C. Stato sez. IV ord. 29/8/97, n. 170).
Considerato quanto precede, nella valutazione del comportamento tenuto dal distretto Minerario di XXXX, non può, inoltre, non evidenziarsi l'inerzia dell'Assessorato territorio ed ambiente, che aveva emanato l'atto sospeso, successivamente all'emissione della relativa ordinanza (10/11/99), concretizzatasi sia nella mancata proposizione di un ricorso in appello avverso l'ordinanza in argomento, pur se proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria amministrativa superiore (Cfr. Corte Cost., S. 14 gennaio 21 febbraio 1982, n. 8), sia nella mancata adozione di ulteriori provvedimenti quali avrebbero potuto essere un provvedimento provvisorio in esecuzione dell'ordinanza o un provvedimento, emesso in autotutela, che facesse proprio il contenuto della medesima o, ancora, la riadozione di un provvedimento negativo con diversa motivazione.
Deve dunque ritenersi che il Distretto Minerario di XXXX nell'emettere l'autorizzazione 12/2001 abbia operato una valutazione complessiva che certamente ha tenuto conto degli effetti anticipatori del provvedimento positivo introdotti dalla più volte citata ordinanza 2492/99 del T.A.R. di XXXX, correlati alla successiva inerzia dell'Assessorato territorio ed ambiente, nonché al precedente D.A. 190/41 del 4/4/97 con il quale il medesimo assessorato aveva concesso il nulla osta ad una richiesta di ampliamento della medesima cava; d'altra parte il Distretto medesimo ha tenuto conto del fatto di essere in possesso dell'intera documentazione richiesta ai sensi della l.r. 127/80 che consentiva il positivo accoglimento della richiesta della YYYY S.P.A." e, dunque, valutati insieme tali elementi abbia infine optato per la soluzione che a suo parere ha consentito una migliore tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti.
Detta decisione, alla luce di quanto suesposto, non è, a parere dello scrivente, censurabile sotto il profilo della legittimità. Pertanto, allo stato attuale, non si ritiene opportuna un'eventuale revoca dell'autorizzazione "de qua" - si pensi peraltro ai diritti soggettivi ormai consolidatisi -; il ricorso a siffatto provvedimento viceversa, dovrà essere considerato nell'ipotesi in cui il T.A.R. di XXXX - sovvertendo la c.d. anticipazione di giudizio fornita con l'ordinanza di sospensione 2492/99 - nell'emettere il giudizio finale si pronunci per la legittimità del diniego del nulla osta ambientale.
Nei termini il reso parere.

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
Avv. Laura Ingargiola


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Trasposizione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale