Pos.4 Prot. N. /317.11.01


Oggetto: Atto amministrativo - Diritto d'accesso - Esercizio - L.r. 10/1991. Dichiarazione sostitutiva - D.P.R. 445/2000.



Allegati n...........................


Assessorato regionale
Del territorio e dell'ambiente
U.R.P.
PALERMO



1. Con la nota suindicata codesto Assessorato chiede l'avviso dello scrivente su due distinte questioni:
1) se gli atti riguardanti le spese sostenute dall'ente gestore di una riserva naturale e più specificatamente le fatture e le note allegate al rendiconto, possano essere ritenute accessibili dal Sindaco di un comune.
Codesto Assessorato, nel manifestare dubbi circa l'ostensibilità dei sopracitati atti rappresenta di aver comunicato all'ente locale richiedente la disponibilità di accesso a determinati documenti, già specificati dallo stesso su richiesta dell'Assessorato, fornendo alcune precisazioni circa i limiti del citato diritto alla conoscenza del trattamento stipendiale del personale.
2) quale sia l'ambito di applicazione dell'art.47 del D.P.R. 445/00, ed in particolare se i soggetti richiedenti provvedimenti amministrativi possano, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestare l'inesistenza di vincoli ambientali e paesaggistici.
L'Amministrazione richiedente rappresenta che, essendo state presentate molteplici dichiarazioni attestanti l'inesistenza dei predetti vincoli nell'ambito di istanze volte, in special modo, al rilascio di nulla osta ex art.5 l.r. 181/81, ha sottoposto la medesima questione al Dipartimento della Funzione Pubblica, utilizzando la casella di posta elettronica. Il Dipartimento, tramite lo stesso mezzo, si è espresso nel senso di ritenere possibile - fermo restando il necessario riscontro circa la veridicità delle dichiarazioni rese che con dichiarazione sostitutiva ex art.47 D.P.R. 445/00 venga attestata l'insistenza dei vincoli ambientali e paesaggistici, in quanto "fatto a conoscenza dell'interessato".

2. Sulle suesposte questioni si esprime quanto segue. Circa il primo quesito, va osservato, in generale, che ai sensi dell'art.25, co.2, della l.r. 10/91 è considerato "documento amministrativo (accessibile) "ogni rappresentazione grafica, fotocinegrafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalla pubblica amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Tale disposizione, individuando l'oggetto materiale del diritto di accesso nel documento inteso quale supporto di un'informazione, va interpretata nel senso della estrema ampiezza della definizione dello stesso, finalizzata alla più ampia trasparenza amministrativa (Cfr. ex plurimis Cons. St., comm. sp. 3.2.97, n.1137/95). Infatti le informazioni contenute nel documento possono avere riguardo ad atti non solo formati dalla stessa amministrazione cui la richiesta di accesso è rivolta ma anche da altri soggetti pubblici e privati, poiché ai fini della tutela degli interessi del richiedente ciò che rileva, e che può costituire un danno, è l'utilizzazione di tali atti e non la mera formazione.
D'altra parte, con specifico riferimento al caso rappresentato, i documenti relativi alla gestione amministrativa della Riserva, allegati al rendiconto e da presentare a codesta Amministrazione ai sensi dell'art.3, lett. b della convenzione di affidamento, non possono essere considerati disgiuntamente dal documento contabile cui si riferiscono che, correttamente, è dalla stessa Amministrazione ritenuto conoscibile dal richiedente. E' appena il caso di evidenziare, comunque, che dagli atti sopracitati non vanno sottratti, come invece ritiene codesto Assessorato, i documenti relativi alle spese per la retribuzione del personale, non rientrando tali informazioni nella nozione di "dato sensibile" (art.22 della l.675/96 e succ. mod.), che, invero, ha riguardo a dati più specifici derivanti dalla considerazione di vicende diversificate dalla retribuzione-tipo e relative a circostanze personali o familiari quali ad esempio le ritenute previdenziali o assistenziali. (Cfr. C. St., sez. V, 10.2.2000, n.737 - Garante per la protezione dei dati personali 12.8.97).
Sotto il profilo soggettivo va rilevato che tra pubbliche amministrazioni, il perseguimento della conoscenza reciproca dei rispettivi documenti amministrativi dovrebbe trovare più adeguata attuazione in un ambito istituzionale, avvalendosi, a seconda dei casi, di soluzioni di coordinamento o di collaborazione tra uffici pubblici. Ciò non esclude, tuttavia, che in taluni casi, come sembrerebbe quello rappresentato, possa configurarsi in concreto la fattispecie di una Pubblica amministrazione che possa essere legittimata ad esercitare il diritto di accesso alla stessa stregua dei soggetti privati. In questo caso la legittimazione del richiedente non trae origine in senso assoluto dalla qualifica di titolare di un "munus" pubblico ma va sempre valutato l'effettivo collegamento tra l'oggetto della richiesta d'accesso e la gestione di interessi pubblici.
Nel caso di specie, trattandosi di atti riguardanti la gestione di aree naturali ricadenti nel territorio del comune di XXXX, non sembra ci possano essere dubbi circa l'interesse del sindaco richiedente.

Circa il secondo problema posto, riguardante l'ambito di applicazione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ed in particolare, circa la possibilità di attestare a mezzo di tali dichiarazioni l'inesistenza di vincoli ambientali e paesaggistici, sembra allo Scrivente che la questione possa essere risolta attraverso un'interpretazione logico-sistematica dell'art.47 del D.P.R. n.445/00.
Tale disposizione attribuisce valore sostitutivo dell'atto di notorietà alle autodichiarazioni rese dai soggetti interessati attestanti stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dei dichiaranti.
La ratio della disposizione appare chiara. Essa costituisce una ulteriore pregnante agevolazione per il cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione attraverso la semplificazione delle formalità precedentemente richieste per tali tipi di atti; nulla invece è innovato circa l'ambito oggettivo delle stesse dichiarazioni relativamente al contenuto, il quale, per il caso di attestazione di fatti, sembra doversi riferire ad accadimenti di cui l'interessato abbia acquisizione diretta e non conoscibili o documentabili in altro modo dall'amministrazione procedente (Cfr. Corte dei Conti sez. I, 25 febbraio 1987; TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 15 maggio 1995, n.275).
Non sembra, invero, che l'inesistenza di vincoli ambientali e paesaggistici presenti gli elementi oggettivi soprariferiti; inoltre, trattandosi di fatti attinenti a materia coperta dalle più ampie cautele legislative anche nei procedimenti amministrativi semplificati, lo scrivente ritiene che gli stessi non possano essere oggetto di semplice attestazione da parte degli istanti.
Le circostanze delle quali è questione sembra, invero, che attengano, più propriamente, ad accertamenti d'ufficio a fini istruttori di fatti (art.6, co.1, lett. b), l.r. 10/91) che l'Amministrazione procedente non può ignorare, in quanto relativi ad atti di pianificazione urbanistica o a provvedimenti amministrativi generali costitutivi di vincoli sul territorio.
Conseguentemente, si ritiene di non condividere quanto espresso dal dipartimento della funzione pubblica che, ove ritenuto da codesta Amministrazione, potrà, comunque, essere formalmente interessato dalla questione per più specifici approfondimenti, attesa la competenza generale nella materia e la necessaria uniformità di applicazione della disciplina in materia di autocertificazione.
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A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
       


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