Pos. IV Prot._______________/309.2001.11


OGGETTO: Personale regionale.- Inquadramento dipendenti E.S.A.- Art. 2, l.r. 76/1995.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento interventi strutturali
(Rif. nota n. 18237/Gr. 4° del 26.10.2001)

e, p.c. PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale
L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata il Dipartimento regionale interventi strutturali ha chiesto l'avviso dello scrivente circa il trattamento economico da attribuire al personale di cui all'articolo 2 della l.r. 30 ottobre 1995, n. 76.
A tal proposito l'Amministrazione richiedente, premesso di avere individuato la data della decorrenza giuridica nel giorno in cui si è creata la disponibilità del posto in ruolo, ritiene che si possa "applicare a detto personale, ricostruendo la posizione economica dalla data di decorrenza giuridica, il comma 57 art. 3 del D.L. 537/93".

2.- In ordine a taluni aspetti della complessa problematica sottostante allo specifico quesito proposto, questo Ufficio ha già avuto modo, nel tempo, di esprimere il proprio avviso che brevemente, per chiarezza, qui di seguito si richiama.
Ed invero, con nota prot. 2888/4.97.11 del 10 febbraio 1997, lo scrivente - premesso che l'art. 2 della l.r. 30 ottobre 1995, n. 76, ha previsto che "i dirigenti tecnici agrari dei ruoli del personale dell'Ente di sviluppo agricolo, che da almeno nove anni prestano ininterrotto servizio in posizione di comando presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ai sensi e per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, sono inquadrati a domanda nella qualifica di dirigente tecnico del ruolo tecnico agrario del predetto Assessorato" - ha ritenuto la non applicabilità, nella fattispecie, di quanto disposto dall'art. 202 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e, di converso, la conseguente attribuzione, al personale in questione, del trattamento giuridico ed economico spettante ai nuovi assunti.
Nella stessa sede lo scrivente - pur rendendosi conto della circostanza che la norma in esame, a causa dell'interpretazione fornita, potesse risultare priva di effetti reali - ha rilevato l'impossibilità di effettuare il passaggio nei ruoli regionali in soprannumero, prescindendo quindi dalla dotazione organica, ed altresì come non fosse legittima l'attribuzione, ai soggetti in discorso, di una qualifica superiore a quella individuata dalla legge.

Alla luce delle richiamate considerazioni emerge la risposta al quesito formulato dalla richiedente Amministrazione, la cui proposizione suscita peraltro perplessità in ordine alla disposta applicazione della normativa di riferimento a notevole distanza temporale dalla sua entrata in vigore e dopo una prima, e conclusiva, risposta negativa determinata dall'integrale copertura della dotazione organica della relativa qualifica.

In ordine allo specifico quesito in esame, invero, va considerato che l'art. 3, comma 57, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, sulla cui applicazione si chiede l'avviso, statuisce che "nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione."
L'ambito di applicabilità della riportata disposizione - sia in virtù del puntuale richiamo all'art. 202 del T.U. del 1957, sia in ragione delle refluenze economiche sul bilancio dell'Ente da cui dipende il riguardato personale - appare, con tutta evidenza, limitato e circoscritto alle Amministrazioni dello Stato, non estendendosi ad Enti, peraltro dotati di distinta soggettività giuridica con autonomia amministrativa, patrimoniale contabile e finanziaria, diversi dallo stesso.
Come ha avuto modo di osservare il Consiglio di Stato (sez. VI, sent. 824 del 27 maggio 1998), il principio della conservazione del trattamento economico più favorevole goduto presso l'Amministrazione di provenienza, enunciato dall'art. 202 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, è esteso ad Enti diversi dallo Stato solo in via eccezionale e in ragione dell'assoluta particolarità delle funzioni svolte dai detti Enti, i quali si connotano, sotto il profilo solamente funzionale e non strutturale o amministrativo, quali Enti-organo dello Stato.
E pertanto, ed in considerazione altresì delle specifiche competenze normative spettanti alla Regione siciliana in materia di stato giuridico ed economico dei propri dipendenti, non può che ritenersi la non applicabilità nella fattispecie in esame della garanzia di conservazione del trattamento economico cui il richiamato art. 3, comma 57, della L.537/1993 ha riguardo.
Al fine invero di rendere operativo siffatto istituto nei confronti di dipendenti che passino, per concorso o ex lege, alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, si ritiene dunque imprescindibile una espressa e puntuale disposizione legislativa regionale, che nel caso in esame, non appare sussistere.
Per completezza, e ad ogni buon fine si rassegna altresì che comunque, il trattamento economico da assumere come parametro ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui all'art. 202 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel caso di passaggio di carriera da parte dei dipendenti dello Stato, "è quello in godimento alla data di effettiva modificazione del rapporto di impiego e non dalla data della nomina nella nuova carriera" (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 357 del 26 aprile 1988).

Risolta la specifica questione proposta, non ci si esime - nel superiore interesse pubblico, ed al fine di consentire a codesta Amministrazione un utile approfondimento delle proprie determinazioni - dal formulare talune considerazioni.
Le disposizioni recate dall'articolo 2 della l.r. 30 ottobre 1995, n. 76, appaiono rivestire natura eccezionale - in quanto deviano, a causa delle esigenze particolari alla cui soddisfazione sono destinate, dai principi generali che disciplinano le modalità di accesso all'Amministrazione regionale - ed in quanto tali, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile, risultano di stretta interpretazione.
Il richiamato art. 14 delle preleggi, invero testualmente prescrive che "le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".
Conseguentemente, dunque, considerato che il secondo comma dell'art. 2 della l.r. 76/1995, della cui applicazione è questione, nell'individuare il termine entro cui andava presentata la domanda di inquadramento, espressamente lo qualifica come perentorio, è da ritenere che rimanga preclusa la possibile reiterazione dell'istanza oltre la scadenza di detto termine; e, parimenti, priva di ogni potere al riguardo appare l'Amministrazione una volta riscontrata, nella specie negativamente - a causa della sussistenza di una integrale copertura dell'organico - l'istanza a suo tempo presentata.
La norma in esame appare invero contenere un ben preciso limite temporale per la applicazione della medesima, che risulta fissato nel termine entro cui, ai sensi della l.r. 30 aprile 1991, n. 10, il procedimento amministrativo conseguente all'istanza da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge era destinato a concludersi, o comunque nel momento in cui l'Amministrazione regionale, in concreto, ha esitato la domanda di inquadramento.

3.- Per una opportuna conoscenza, in considerazione delle competenze alla stesso ascritte in materia, si ritiene di dover rendere il presente parere anche al Dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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