Gruppo IV   Prot. N. /288.01.11 



Oggetto: Comune di XXXX - L.r. n. 78/76, art. 15, 1° co., lett. b) e c). Applicabilità nella zona di espansione "C" oggetto di sopraelevazione - L.r. 78/76, art. 18 - Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
del territorio e dell'ambiente
Dipartimento Urbanistica
P A L E R M O

1. Con la nota cui si risponde Codesto Dipartimento sottopone all'esame dello Scrivente una questione sollevata dal Commissario straordinario del Comune di XXXX, con nota n. 6983 del 25 maggio 2001, sulla quale la Giunta Municipale, con delibera n. 91 del 17 giugno 1999, ha richiesto parere legale ad un Avvocato del libero Foro.
Il quesito posto concerne l'applicabilità o meno dell'art. 15, 1° co., lett. b) e c), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 (contenente le prescrizioni relative agli indici di densità edilizia territoriale massima) nella zona di espansione "C", oggetto di un progetto di sopraelevazione.
A tal proposito viene rappresentato che "il Comune risulta dotato di un Programma di Fabbricazione vigente approvato con D.A. n. 223/71 (data antecedente all'entrata in vigore della sopracitata disposizione normativa), le cui norme di attuazione per la zona "C" prevedono un indice di fabbricabilità fondiaria di 5.00 mc/mq, in contrasto con quanto previsto dalle lettere b) e c) del citato art. 15. L'adozione del P.R.G. risulta, invece, in itinere.
Dal parere legale, reso dall'Avv. Ffff, emerge più precisamente che il progetto de quo "rientrerebbe nella fascia di cui alla lettera b) dell'art. 15, 1° co., della l.r. 78/76 e cioè entro la profondità di mt. 500 e meno di 150 mt. a partire dalla battigia, ove detta norma prevede l'indice di densità edilizia territoriale massima di 0,75 mc/mq.".
La conclusione del predetto parere - secondo cui è da ritenersi non applicabile l'indice di 0,75 mc/mq, di cui alla lett. b) dell'art. 15, 1° co., l.r. 78/76, per il rilascio della singola concessione edilizia in zona "C" urbanizzata - è imperniata sulle alterne vicende interpretative che hanno interessato l'art. 15 della l.r. 78/76 prima e, soprattutto, dopo l'intervento dell'art. 2, co. 3, della l.r. 30 aprile 1991, n. 15.
A diverse considerazioni giunge, invece, codesta Amministrazione sulla base di un più attento excursus normativo che tiene conto anche del combinato disposto del citato art. 15 della l.r. 78/76 e del successivo art. 18 della medesima legge. Ritenendo, infatti, che le prescrizioni dettate dalle citate lettere b) e c), co. 1, dell'art. 15 siano applicabili ai Comuni muniti di Programma di Fabbricazione vigente già approvato alla data di entrata in vigore della l.r. 78/76 (16 giugno 1976), con esclusione delle zone A e B, codesta Amministrazione perviene alla conclusione secondo la quale "agli interventi edificatori ricadenti nella zona territoriale omogenea "C" del P. di F. del Comune di XXXX andrebbero applicati i limiti di densità edilizia territoriale previsti dalle lettere b) e c) del succitato art. 15".

2. Ai fini della soluzione del quesito posto è anzitutto necessario richiamare il quadro normativo che disciplina la materia dei vincoli di edificazione lungo le coste del mare sul territorio siciliano.
L'art. 15, 1° co., della l.r. 78/76 sancisce una serie di prescrizioni che i Comuni dell'Isola sono tenuti ad osservare, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B.
In particolare, per quel che rileva nella fattispecie in esame, le lettere b) e c) del predetto art. 15 fissano gli indici di densità edilizia territoriale massima nelle due diverse fasce di arretramento dalla battigia (rispettivamente, entro la profondità di mt. 500 l'indice è determinato in 0,75 mc/mq e nella fascia compresa tra i 500 e i 1000 mt. dalla battigia l'indice è determinato in 1,50 mc/mq).
Un regime transitorio è stato introdotto dall'art. 18, co. 1, della stessa l.r. n. 78/76, in base al quale "Restano salve le disposizioni contenute nei piani regolatori generali e comprensoriali già approvati o divenuti efficaci ai sensi dell'art. 4 della l.r. 5 novembre 1973, n. 38, nonché quelle relative alle zone A e B dei programmi di fabbricazione già approvati".
La norma contenuta nel citato art. 18, co. 1 della l.r. 78/76 ha specificato quali disposizioni dovessero continuare a trovare applicazione, così prevalendo sulle prescrizioni di cui al precedente art. 15 della medesima legge.
E, nel fare tale distinzione il legislatore regionale ha voluto evidenziare la differenza tra disposizioni contenute nei piani regolatori generali e disposizioni contenute nei programmi di fabbricazione, confermando così la tradizionale diversa valenza riconosciuta ai due strumenti urbanistici.
La natura giuridica del piano regolatore è, infatti, quella di vero e proprio atto amministrativo a carattere generale che incide sulle specifiche situazioni proprietarie stabilendo le modalità d'uso dei singoli beni (destinazione edificatoria, agricola, a verde, ecc.).
Il p.r.g. è, in altri termini, l'asse portante della pianificazione urbanistica.
La legge urbanistica del 1942 configurava, invece, i programmi di fabbricazione come un quid minoris rispetto ai p.r.g., adatti ai Comuni meno importanti e meno investiti dal processo urbanistico.
Ai sensi dell'art. 34 della legge urbanistica, i Comuni non obbligati a datarsi di p.r.g. devono includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione in cui siano previsti i limiti di ciascuna zona, la relativa tipologia edilizia e le eventuali direttrici di espansione. In particolare il programma di fabbricazione, oltre ad avere un contenuto sommario e meno articolato, non può imporre localizzazioni e vincoli di inedificabilità assoluta.
Sulla base di tale distinzione il legislatore ha ritenuto di dover far salve tutte le disposizioni contenute nei p.r.g. e comprensoriali già approvati mentre soltanto alcune di quelle contenute nei programmi di fabbricazione già approvati.
Ne consegue che, nei Comuni muniti di programma di fabbricazione, poiché l'art. 18, co. 1 della l.r. 78/76 ha fatto salve soltanto le prescrizioni relative alle zone A e B, nelle rimanenti zone (tra cui la zona "C") le limitazioni di cui all'art. 15, co. 1 della stessa legge andavano applicate immediatamente.
Anzi si è ulteriormente precisato che, se la normativa di tutela delle coste era operante nei Comuni muniti di programma di fabbricazione, essa, a maggior ragione, doveva essere applicata direttamente e senza indugio anche nei Comuni privi di qualsiasi strumento di pianificazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni sembra allo Scrivente di dover condividere l'orientamento manifestato da codesto Dipartimento, in contrasto con le conclusioni cui è giunto il legale consultato dal Comune di XXXX, il cui parere, invero, è centrato sulle vicende normative e giurisprudenziali relative ai piani regolatori generali, non tenendo conto che nella fattispecie il Comune di XXXX è dotato, invece, soltanto di un programma di fabbricazione.
Conclusivamente, poiché, il progetto di sopraelevazione de quo insiste su un terreno ricadente in zona "C", l'intervento rimane senz'altro assoggettato alle prescrizioni di cui alla lettera b) del citato art. 15, 1° co., della l.r. 78/76, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 18 della stessa, riguardando zone diverse dalle A e B in un Comune munito di programma di fabbricazione approvato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 78 del 1976.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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