Gruppo II   Prot. N. /287.01.11 



Oggetto: ecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle norme a sostegno della maternità. Quesito.




Allegati n...........................


Dipartimento regionale del personale,
dei servizi generali, di quiescenza
ed assistenza del personale
P A L E R M O





1. Riferisce codesto Dipartimento che nel corso del 2000 sono state respinte numerose istanze presentate da dipendenti regionali tendenti a ottenere il riconoscimento -in taluni casi necessario per raggiungere l'anzianità minima utile per il pensionamento anticipato ex art. 39 l.r. 15 maggio 2000, n.10- ai sensi dell'art. 2 del d.lvo 564/96, dei periodi di astensione obbligatoria (comma 4) e facoltativa (comma 5) collocati al di fuori di un rapporto di lavoro. Le predette istanze non sono state accolte perché l'art. 14 del d.lvo 503/92 prevedeva che tale facoltà potesse essere esercitata solo per periodi successivi all'1 gennaio 1994. Ma poiché con l'entrata in vigore del d.vo 151/01 sono state abrogate le sopracitate norme, mentre la materia è ormai regolata dall'art. 25 del citato decreto 151/01, codesto Dipartimento chiede se "le istanze di cui in premessa, eventualmente riproposte alla luce della più recente normativa, possano trovare favorevole accoglimento" pur manifestando "perplessità in ordine alla valutabilità del riconoscimento dei periodi richiesti in relazione alle istanze di pensionamento presentate ai sensi dell'art. 39 della l.r. 10/2000, il cui termine è già scaduto il 17 novembre 2000".

2. L'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 aveva già previsto la possibilità di rendere utili ai fini pensionistici, con modalità e a condizioni diverse, i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa (comma 1) e a quella obbligatoria (comma 3); in ogni caso era disposto che tale facoltà potesse essere esercitata solo per periodi successivi all'1 gennaio 1994, non coperti da assicurazione, e da soggetti che potessero far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva.
Successivamente, a seguito della delega contenuta nell'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato emanato il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 che all'art. 2 ha ridisciplinato la materia de qua , senza però prevedere la contestuale abrogazione della precedente normativa. Per cui sia l'INPS (circolare n. 220 del 14 novembre 1996) che l'INDPAP (circolare n. 9 del 14 febbraio 1997), pur se l'art. 2 sopracitato non prevede nulla circa la collocazione temporale dell'evento maternità, hanno ritenuto, per tale aspetto, ancora vigente l'art. 14 del citato decreto 503/92, affermando che la valutazione a fini pensionistici dei periodi in discorso sarà possibile "a condizione che non siano anteriori alla predetta data del 1° gennaio 1994".
La legge 8 marzo 2000, n. 53, non introduce alcuna innovazione; ed è soltanto con l'entrata in vigore del T.U. previsto dall'art. 15 della stessa legge 53, emanato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i cui articoli 25 e 35 si occupano specificamente del trattamento previdenziale e del congedo di maternità (ossia la vecchia astensione obbligatoria) e del congedo parentale (astensione facoltativa) che si perviene all'abrogazione dell'art. 14, commi 1 e 3, d. l.vo 503/92 e dell'art. 2 d.l.vo 564/96. Ma, poiché ai sensi del secondo comma dell'art. 86 T.U. 151/01 tali disposizioni sono abrogate "dalla data di entrata in vigore del presente testo unico" ossia dal 27 aprile 2001, si ritiene che prima di tale data, l'Amministrazione non avrebbe potuto accogliere domande tendenti ad ottenere il riconoscimento dei predetti periodi se collocati temporalmente prima dell'1 gennaio 1994. E' pertanto di tutta evidenza che ove le stesse siano riproposte alla luce della superiore normativa e quindi a far data dal 27 aprile 2001 potranno trovare favorevole accoglimento.
Per quanto riguarda invece la valutabilità dei predetti periodi, eventualmente riconosciuti da codesto Dipartimento dopo la suddetta data, in relazione alle istanze di pensionamento presentate ai sensi dell'art. 39 della l.r. 10 /2000, va osservato che quest'ultimo non solo fissa un termine perentorio per la presentazione delle istanze di pensionamento (17 novembre 2000) di gran lunga antecedente a quello succitato (27 aprile 2001) ma si occupa anche dei periodi oggetto di ricongiunzione o riscatto, stabilendo che saranno utili per il raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'accesso al pensionamento anticipato, soltanto quelli per i quali è in corso il relativo procedimento. E poiché il diritto al riconoscimento dei periodi corrispondenti al congedo di maternità, antecedenti al 1° gennaio 1994, è sorto in capo agli istanti soltanto con l'abrogazione del più volte citato art. 14 d.lvo. 503/92 che, come detto prima, è avvenuta con decorrenza 27 aprile 2001, i relativi procedimenti di riconoscimento non possono essere considerati in corso alla data del 17 novembre 2000, così come richiesto dall'art. 39 della l.r. 10/00, e quindi i predetti periodi non possono essere valutati al fine del conseguimento dell'anticipato collocamento a riposo.



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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".









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