Gruppo VIII   Prot. N. /284.01.11 



Oggetto: Art.15 D.P. Reg. 12/98 - Richiesta accesso al parere U.L.L. 7535 del 03.05.2001 concernente rimborso spese legali.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
Territorio e Ambiente
Dip. Reg. territorio e ambiente Gr. 43
(rif. fgl. 14.09.2001 n.51914)
PALERMO






1. Con il foglio in riferimento codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente Ufficio circa la possibilità di accesso da parte dell'interessato al precedente parere di questo Ufficio n.7535 del 3 maggio 2001 concernente una questione di rimborso di spese legali, negato all'istante da codesto Dipartimento in forza del suindicato parere dello scrivente
In particolare codesta Amministrazione desidera sapere se, ai sensi dell'art.15, co.1 del D.P. Reg. 16 giugno 1998 n.12 che elenca le categorie di documenti inaccessibili nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento, sia possibile o meno accogliere la suindicata istanza di accesso dell'interessato considerato che all'ultimo capoverso del parere suindicato si rappresenta che lo stesso "potrebbe rilevare ai fini della definizione di un'eventuale giudizio".

2. Il parere n.7535 del 3.5.2000 è stato reso dallo scrivente su una richiesta di rimborso di spese legali formulata da un pubblico amministratore per procedimenti di responsabilità contabile conclusisi con sentenze di rito che non hanno accertato l'estraneità dell'amministratore al danno erariale. Ciò posto si osserva che l'art.15, primo comma, lett.a) del D.P. Reg. 12/98 sottrae all'accesso, tra l'altro, i pareri dell'Ufficio legislativo e legale della Regione relativi ad una lite in potenza o in atto "in virtù del segreto professionale, già previsto dall'ordinamento al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso". Il secondo comma disciplina la facoltà di differimento consentendola "nei casi di consulenza non correlata ad una lite " e prevede, soltanto in tale ipotesi, che "l'amministrazione provvede sull'accesso sentito l'organo di consulenza legale adito".
Premesso quanto sopra si osserva che, in linea generale gli artt.22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n.24 - in Sicilia artt.25 e ss. L.r. 30.4.91, n.10 - riconoscono il diritto di accesso ai documenti amministrativi a tutti i soggetti interessati alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Le suindicate norme statali e regionali, pur affermando l'ampia portata della regola, la quale rappresenta la coerente applicazione del principio di trasparenza che governa i rapporti tra Amministrazione e cittadini, introducono alcune limitazioni di carattere oggettivo, definendo le ipotesi in cui determinate categorie di documenti sono sottratte all'accesso, in ragione del loro particolare collegamento con interessi e valori giuridici protetti dall'ordinamento in modo differenziato.
In particolare, l'art.24 della legge 241/90 stabilisce che il diritto di accesso "è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art.12 della L. 24 ottobre 1977 n.801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento". L'art.27 della l.r. 30 aprile 1991, n.10 dispone, analogamente, che "il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto ai sensi delle disposizioni vigenti e da divieto di divulgazione comunque previsto dall'ordinamento".
Le suindicate norme ridimensionano la portata sistematica del segreto amministrativo che rappresenta ora un'eccezione al canone della trasparenza, ma non travolgono le diverse ipotesi di segreti previsti dall'ordinamento e finalizzati a tutelare interessi specifici diversi da quello, tradizionale, della mera protezione della funzione amministrativa. In tali casi, i documenti, seppure formati o determinati dall'Amministrazione, non sono suscettibili di divulgazione, perché il principio della trasparenza cede a fronte dell'esigenza di salvaguardare l'interesse protetto dalla normativa speciale sul segreto.
Ora fra i segreti sottratti all'accesso ai documenti rientrano gli atti redatti dai legali e dai professionisti in esecuzione di specifici rapporti di consulenza con l'amministrazione. Si tratta, infatti di un segreto che gode di una tutela qualificata dimostrata dalla specifica revisione degli artt.622 c.p. e 200 c.p.c.
La norma regolamentare regionale in oggetto indicata, analogamente alla previsione contenuta nell'art.2 del D.P.C.M. 26.1.96, n.200 "Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso", mira a definire con chiarezza il rapporto tra accesso e segreto professionale, fissando una regola che appare ricognitiva dei principi applicabili in questa materia.
Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che detta regola ha una portata generale, codificando il principio, valevole per tutti gli avvocati, siano essi del libero foro o appartenenti ad uffici legali di Enti pubblici, secondo cui, essendo il segreto professionale specificamente tutelato dall'ordinamento, sono sottratti all'accesso gli scritti defensionali (Cons. Stato, IV sez., 27.8.98 n.1137 in C.d.S., 1998, I, 1140).
Tale principio risponde ad elementari considerazioni di strategia processuale della parte che non è tenuta a rivelare al proprio contraddittore - attuale o potenziale - la propria linea difensiva.
In relazione alla questione prospettata occorre rifarsi alla più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., sez. V, 26.9.2000 n.5105 in C.d.S. 2000, I, 2063; id, 2.4.2001 n.1893 in C.d.S. 2001, I, 877) che ha individuato tre diverse categorie di consulenze alle quali l'Amministrazione ricorre in diversi momenti dell'attività amministrativa e che sono variamente disciplinate rispetto alla loro possibilità di accesso in relazione agli interessi che rilevano nella singola fattispecie.
Nella prima categoria rientrano le consulenze richieste ai fini endoprocedimentali che sono poi richiamate nella motivazione dell'atto finale.
In tal eventualità la consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto normalmente caratterizzato dalla riservatezza tra professionista e cliente, è soggetta all'accesso perché oggettivamente correlata ad un procedimento amministrativo.
Nella seconda categoria rientrano le consulenze rese dal legale al fine di definire la propria strategia difensiva dell'amministrazione in fase contenziosa o pre-contenziosa e tali atti sono sottratti all'accesso.
Infine, nella terza categoria rientrano le consulenze rese da un legale allo scopo di verificare la fondatezza o meno delle pretese avanzate da un privato all'esito di un procedimento amministrativo con minaccia di avvio di un contenzioso. Anche in tali casi il parere professionale è sottratto all'accesso in quanto volto a delineare la futura condotta processuale dell'Amministrazione.
Nel caso in esame si ritiene che il parere de quo non sia sottratto all'accesso da parte dell'interessato, malgrado riferito ad una vicenda che, con ragionevole probabilità, potrebbe essere destinata a sfociare in un contenzioso.
In tale contesto il parere legale assume rilievo istruttorio o endoprocedimentale essendo correlato all'atto finale di diniego.
In ogni caso, considerato che di fatto è stato trasfuso, e non soltanto richiamato, nel provvedimento di diniego del rimborso, il rifiuto di accesso non avrebbe alcuna utilità pratica rispetto alla tutela del segreto professionale cui mira la norma regolamentare in oggetto e, pertanto, si ritiene che codesta Amministrazione possa accogliere l'istanza di accesso de qua.
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A termini dell'art. 15, del "Regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 18, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne lla pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS" giusta delibera di Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998.


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