Gruppo II   Prot. N. /281.01.11 



Oggetto: Congedo parentale - Computo delle assenze. Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
agricoltura e foreste
- Dipartimento interventi strutturali
P A L E R M O

e, p.c. PRESIDENZA DELLA REGIONE
- Dipartimento regionale del personale,
dei servizi generali, di quiescenza,
assistenza e previdenza del personale
P A L E R M O


1.- Con la nota suindicata, integrata con la successiva del 30 ottobre scorso prot. n. 18076, codesto Assessorato chiede se nel computo dei giorni d'assenza ascrivibili al congedo parentale, nel caso in cui venga richiesto un congedo che va dal lunedì al venerdì, debbano anche essere inclusi i giorni di sabato e domenica, come, peraltro, già affermato nella lettera n. 12344 del 19 luglio 2001 con la quale codesto Assessorato ha disciplinato, ai fini attuativi, il contenuto della l. 53/2000 e del d.lvo 151/2000 in materia di congedo parentale.

2.- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 reca norme minime di tutela della maternità e paternità applicabili alla generalità dei lavoratori dipendenti, facendo però salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione (art. 1, c. 2). Conseguentemente, poiché le assenze per congedo parentale (nuova dizione assunta dalla ex astensione facoltativa post-partum) si ascrivono al genus del congedo straordinario, che trova la propria disciplina nell'art. 44 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, come modificato dall'art. 38 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6, è quest'ultima la disciplina cui bisogna far riferimento per la soluzione del quesito posto.
Ora l'art. 44 cit. dispone che il congedo straordinario non può superare nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni (fatte salve ovviamente le eccezioni regolamentate dalla norma stessa), da ciò discende che tale congedo deve essere computato secondo i giorni di calendario; quindi, quando esso è richiesto frazionatamente per più periodi non continuativi, la sua durata va contata sommando i vari periodi fino al raggiungimento del limite massimo ivi previsto.
Per ciò che riguarda il problema se eventuali giorni festivi o non lavorativi debbano essere computati o meno nel predetto limite, si ritiene che essi seguano la sorte del periodo in cui sono compresi.
In altri termini, se le festività e le giornate in cui il personale non sia normalmente tenuto a prestare servizio in dipendenza dell'eventuale concentrazione dell'orario settimanale in cinque giorni, sono comprese in un periodo continuativo di congedo straordinario (come nell'ipotesi in cui l'assenza si prolunghi sino al lunedì) esse entreranno nel computo dei giorni spettanti al dipendente a tale titolo.
Viceversa, ove il dipendente chieda di usufruire di un periodo di congedo straordinario in cui non siano ricompresi giorni non lavorativi (ad es. dal lunedì al venerdì) questi ultimi (cioè sabato e domenica) non concorreranno al raggiungimento del limite dei quarantacinque giorni.
Il presente parere viene esteso al Dipartimento che legge per conoscenza attesa la sua competenza generale in materia, riservandosi lo Scrivente di procedere a un riesame della problematica ove sulla stessa il suddetto Dipartimento faccia pervenire utili elementi di valutazione.
Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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