Gruppo IV   Prot. N. /277.01.11 



Oggetto: L.r. 54/85. Alloggi FF.OO. siti in XXXX. Sig. C.F.




Allegati n...........................


Presidenza della Regione
Dipartimento del Personale,
dei Servizi Generali, di Quiescenza,
Previdenza e Assistenza del Personale
P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde viene trasmesso allo Scrivente, per le competenti valutazioni, un supplemento di documentazione concernente il caso del Sig. C.F., sul quale questo Ufficio si è già espresso con proprio parere n. 13181 dell'8.8.2001.
In particolare viene trasmessa copia della nota del 28.8.2001 con cui codesto Dipartimento, sulla scorta del parere reso da questo Ufficio, ribadisce al Sig. C.F. che "non ricorrendo un'ipotesi di collocamento in quiescenza per raggiungimento della anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, non può riconoscersi il diritto al mantenimento dell'alloggio" e lo invita a prendere contatti con l'Agenzia del Demanio, Ufficio di YYYY, per la riconsegna dell'alloggio, precisando che "dalla data di cessazione dal servizio verrà addebitata l'indennità di occupazione".
Viene trasmessa altresì copia della nota del 6.9.2001 con cui l'Agenzia del Demanio, Ufficio di YYYY, invita il Sig. C.F. a concordare la data di inizio delle operazioni di riconsegna.
Viene infine trasmessa copia della lettera del 14.9.2001 con cui l'Avv. AAAA, legale del Sig. C.F., espone le ragioni del suo assistito in ordine alla richiesta di riconsegna dell'alloggio e di pagamento di un'indennità di occupazione.

2. Nella citata nota del 14.9.2001 l'Avv. AAAA, in nome e per conto del Sig. C.F., espone le ragioni per cui risulterebbero illegittimi sia la pretesa di codesta Amministrazione ad un'indennità di occupazione da parte del Sig. C.F., sia il disconoscimento del diritto di questo a proseguire nel rapporto di locazione; conseguentemente chiede che si provveda, da parte di codesta Amministrazione, alla ricognizione scritta del contratto di locazione.
Ora, in ordine alla questione principale - che è quella del mantenimento del diritto all'assegnazione ai sensi dell'art. 5 bis della L.r. 54/85 - l'Avv. AAAA nella nota in esame non fa che reiterare le argomentazioni svolte in un precedente parere, già esaminato dallo Scrivente prima di esprimersi sulla fattispecie.
Al riguardo vanno pertanto confermate le considerazioni già svolte nel parere reso da questo Ufficio con nota dell'8.8.2001, che qui comunque brevemente si richiamano.
Il citato art. 5 bis della L.r. 54/85, nel testo vigente, chiaramente dispone che l'assegnatario di un alloggio di proprietà regionale, nel caso di cessazione del rapporto di impiego, mantiene il diritto all'assegnazione in due ipotesi: quella di collocamento in quiescenza per raggiungimento "dell'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza" e quella di collocamento in quiescenza "per invalidità".
Nella fattispecie tuttavia non ricorre un'ipotesi di collocamento in quiescenza per invalidità, né un'ipotesi di collocamento in quiescenza per raggiungimento della anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
Giova al riguardo ricordare che ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 165/97 il nuovo regime previdenziale introdotto dalla L. n. 335/95 trova applicazione nei confronti del personale delle Forze di polizia solo a partire dal 1° gennaio 1998.
Conseguentemente, come chiarito nel parere già reso, al Sig. C.F., cessato dal servizio in data antecedente l'entrata in vigore del nuovo regime, si applica il regime previgente.
Ai sensi di questo e, in particolare, del combinato disposto dei commi 1, 6 e 7 dell'art. 54 del D.P.R. 1092/73, l'anzianità contributiva massima prevista per il personale delle Forze di polizia nel giugno 1996, ossia alla data di cessazione dal servizio del sig. C.F., era di 30 anni.
Ora, il sig. C.F. all'atto della cessazione dal servizio aveva maturato 27 anni di servizio utile, di cui 23 di servizio effettivo, ossia un'anzianità contributiva idonea a garantirgli il diritto a pensione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello stesso D.P.R. 1092/73, ma inferiore alla predetta anzianità contributiva massima.
L'Avv. AAAA evidentemente continua ad equivocare tra anzianità contributiva utile per usufruire del trattamento pensionistico ed anzianità contributiva massima.
Ciò posto, non può che ribadirsi che "non ricorrendo un'ipotesi di collocamento in quiescenza per raggiungimento dell'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, non può riconoscersi all'assegnatario cessato dal servizio il diritto al mantenimento dell'alloggio".
Conseguentemente non solo non può trovare accoglimento l'istanza di provvedere alla "ricognizione scritta" del contratto di locazione, ma va dato corso alla procedura tendente al rilascio dell'alloggio.
Quanto poi all'indennità di occupazione, richiesta da codesto Dipartimento "dalla data di cessazione dal servizio", l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania valuterà sull' an e sul quantum, anche alla luce del fatto che in data 31.7.2000 il Sig. C.F. ha versato a codesta Amministrazione, quale saldo dei canoni di locazione dovuti, la somma di lire 12.659.500.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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