Pos. III   Prot. N. /270.11.2001 



Oggetto: Concessione terre incolte o insufficientemente coltivate - Commissione per l'esame delle richieste.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
Agricoltura e Foreste
Dipartimento Interventi strutturali
P A L E R M O



1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla normativa da applicare in relazione alla richiesta di concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate nonché in merito alla costituzione della Commissione per l'esame delle richieste di concessione avanzate ai sensi della L.r. 1 agosto 1950, n. 66, tenuto conto che la normativa statale cui la legge regionale fa riferimento è stata abrogata con la legge 4 agosto 1978, n. 440.

2. Sulla problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente, si osserva che il rinvio alle norme statali contenuto nella legge regionale n. 66/1950 è un rinvio "statico", il che comporta che tutte le norme statali citate debbono intendersi interamente trascritte nella legge regionale.
Ne consegue che né la modifica, prima, né l'abrogazione, poi, delle norme statali (per effetto della legge n. 440/1978) hanno alcun effetto sulla legge regionale (e sulle norme statali da essa richiamate) fino a quando il legislatore regionale non provvederà con proprio atto legislativo. Solo un rinvio "dinamico" alle norme statali avrebbe potuto consentire l'applicazione e, quindi, l'adeguamento della legge regionale alla legge statale n. 440/1978.
In assenza di tale rinvio dinamico e nonostante ci si renda conto che il lungo lasso di tempo trascorso dalla emanazione della L.r. n. 66/1950 renderebbe urgente un adeguamento della normativa regionale, allo stato degli atti, ad avviso dello scrivente, codesto Dipartimento non può che applicare le norme regionali esistenti e per esse le norme statali (di fatto) ivi contenute.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS"



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