Gruppo III   Prot. N. /269.01.11 



Oggetto: Consorzio A.S.I. - Quote di conferimento e contributi annuali - Soggetti passivi.



Allegati n...........................


Assessorato Regionale Industria
P A L E R M O






1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio una problematica, sollevata dal Consorzio A.S.I. di XXXX, inerente il versamento del contributo previsto dall'art. 10, lett. d), della l.r. n. 1/84, e, più specificatamente, la possibilità di includere tra i soggetti tenuti al versamento "de quo" anche le associazioni degli industriali, degli artigiani e le organizzazioni sindacali che aderiscono al Consorzio.

2. In relazione alla problematica proposta si osserva che il legislatore nell'individuare i mezzi finanziari a disposizione dei Consorzi A.S.I., come peraltro evidenziato nella nota che si riscontra, indica alla lett. b) dell'art. 4 della l.r. 1/84, tra gli altri, i "contributi versati dagli altri enti ed organismi consorziati nella misura determinata negli statuti", mentre, alla lett. d) dell'art. 10 viene demandato alla competenza del comitato direttivo del consorzio il compito di determinare "la quota annuale di contributo a carico degli enti consorziati, fissando anche misure differenziate per tipo di ente"; a tali norme si aggiungono le disposizioni contenute nello statuto tipo dei Consorzi A.S.I. della Sicilia, dal quale si evince che il patrimonio consortile è costituito, tra l'altro, dai conferimenti degli enti partecipanti così come ivi stabiliti (art. 7) e che tra i mezzi finanziari del consorzio vi sono i contributi in conto esercizio degli enti partecipanti, della Regione, degli altri enti pubblici e privati (art. 8). Dunque da un esame della normativa suesposta emerge un quadro complessivo il quale sembra attribuire ai consorzi in argomento un'ampia discrezionalità nella determinazione dei contributi, siano essi iniziali od annuali, a carico dei soggetti partecipanti ai medesimi.
Discrezionalità che si manifesta, a parere dello scrivente, sia in sede di determinazione dell'ammontare dei contributi, che potrà differenziarsi da soggetto a soggetto, sia nell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento e di quelli, viceversa, esonerati.
Più specificatamente per quanto concerne le associazioni degli industriali, degli artigiani e delle organizzazioni sindacali non emergono elementi che possono fare ritenere esistente, tout court, un esonero da qualsiasi onere; infatti sebbene la formulazione degli articoli dello Statuto possa, in astratto, prestarsi a differenti interpretazioni, contenendo gli stessi un generico riferimento agli "enti partecipanti ai consorzi", tuttavia pare allo scrivente, che le esaminate norme in materia di mezzi finanziari a disposizione dei consorzi A.S.I. debbano essere intese riferite potenzialmente a tutti gli enti partecipanti ai medesimi incluse le associazioni e le organizzazioni "de quibus", coerentemente, d'altra parte, al contenuto di cui alla già citata lettera b) dell'art. 4 l.r. 1/84, che indifferentemente menziona enti ed organismi consorziati.
Nei termini il reso parere.
Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Trasposizione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale