Gruppo IV   Prot. N. /257.01.11 



Oggetto: Cooperativa XXXXX Ripristino erogazione contributi ex l.r. 68/83.




Allegati n...........................


Assessorato regionale del
Turismo, delle Comunicazioni
e dei Trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Gr.III/TR-Contributi Autolinee
P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde viene rappresentata allo Scrivente la vicenda che ha interessato la cooperativa di trasporti in oggetto indicata al fine di verificare "la possibilità di procedere alla liquidazione dei contributi sospesi", per effetto dello scioglimento della stessa dichiarato con D.A. n. 3808/I/VI del 27/12/95 dell'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, stante l'intervenuta revoca dello stesso con D.D.G. n.1132/I/V del 25/06/2001, emanato dalla medesima Amministrazione.
Il suddetto Assessorato aveva dichiarato lo scioglimento della cooperativa in quanto la stessa risultava cancellata dal registro prefettizio già dal 1983.
La cooperativa de qua ha percepito i contributi di esercizio previsti dalla l.r. n. 68/83 fino agli acconti liquidati per il 1999 poiché in sede di trasmissione della documentazione che accompagnava il consuntivo per il 1999 è emerso l'avvenuto scioglimento della cooperativa, peraltro erroneamente notificato al Sig. Valvo Salvatore, che non era il legale rappresentante della cooperativa già dal 1977, piuttosto che presso la sede sociale della XXXXX Avverso il D.A. di scioglimento la XXXXX proponeva, in data 1/12/2000, ricorso gerarchico improprio con cui, opponendosi al decreto di scioglimento, chiedeva la revoca dello stesso e, in data 22/1/2001, ricorso straordinario al Presidente della Regione per l'annullamento del provvedimento impugnato, affidandolo all'unico motivo dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti, poiché il provvedimento di scioglimento sarebbe stato emanato nell'erroneo presupposto che la Cooperativa non avesse compiuto atti di gestione e non fosse stata in grado di raggiungere lo scopo sociale per il quale era stata costituita.
La sospensione dell'erogazione dei contributi è stata determinata anche dall'ulteriore circostanza secondo la quale "l'Azienda risultava priva del responsabile di esercizio previsto dal D.M. 448/91", individuato solo in data 15/3/2001 dall'Ufficio della M.C.T.C. di Palermo nella persona del Sig. V.A. al quale è stato rilasciato "l'attestato di idoneità professionale, esonerandolo dai prescritti esami, stante la sua qualità di socio della cooperativa (fin dal 1992) nonché di presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della cooperativa medesima.
Con riferimento a tale secondo motivo di sospensione dei contributi codesta Amministrazione rappresenta che, "in analoghe situazioni, il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale successivo alla data di sospensione dei contributi ha costituito momento di sanatoria per l'erogazione degli stessi, appunto perché il beneficiario dell'attestato era già dipendente e/o socio dell'Azienda nella quale espleta la funzione di responsabile dell'esercizio".
In ragione di ciò codesta Amministrazione chiede se sia possibile "considerare, in sanatoria, il periodo in cui l'Azienda risultava priva del prescritto attestato, stante che lo stesso è stato conseguito da un socio in dipendenza proprio dell'attività prestata in maniera permanente ed esclusiva presso la medesima Azienda".

2. In ordine al primo dei quesiti sottoposti all'esame dello Scrivente rileva, innanzitutto, la motivazione in base alla quale il Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato ha ritenuto di dover accogliere in autotutela il ricorso.
Il provvedimento de quo è stato definito, dallo stesso Dipartimento, "irregolare per vizio procedurale".
Dunque la motivazione relativa al vizio che inficia l'atto da ritirare, indicata nel provvedimento di ritiro, consente di classificare quest'ultimo quale vero e proprio atto di annullamento piuttosto che di revoca, come è definito dalla stessa Amministrazione nel D.A. n. 1132/I/V del 20/6/2001.
Com'è noto, infatti, diverse sono le motivazioni e gli effetti giuridici connessi ai due distinti atti di ritiro: l'annullamento costituisce ritiro con efficacia retroattiva di un atto inficiato da un vizio di legittimità, mentre la revoca è un ritiro ex nunc di un atto originariamente inopportuno.
L'atto di annullamento, dunque, è un provvedimento amministrativo avente per oggetto un precedente provvedimento e per presupposto la sua illegittimità.
Effetto conseguente è l'eliminazione della rilevanza dell'atto annullato e, conseguentemente, l'eliminazione ex tunc della sua efficacia: "vengono meno gli effetti giuridici eventualmente prodotti dal provvedimento annullato e si ricostruisce una situazione corrispondente a quella precedente alla sua emanazione. All'annullamento è quindi connaturata la retroattività (cfr. B.G. Mattarella, in "Trattato di Diritto Amministrativo", a cura di S. Cassese, Giuffrè 2000, pag. 845).
A differenza dell'annullamento, la revoca è adottata per ragioni di merito, non ha per presupposto l'invalidità del provvedimento ritirato (la giurisprudenza ha precisato che il ritiro di un provvedimento è correttamente qualificato revoca se le ragioni di merito prevalgono su quelle di legittimità, v., in tal senso, Cons. St., sez. IV, 10 luglio 1996, n. 832, in Giur. it., 1997, III, col. 18).
Altra differenza con l'annullamento è che, non essendovi effetti giuridici illegittimamente prodottisi da rimuovere, la revoca non è retroattiva: essa si limita ad interrompere l'efficacia del provvedimento precedente. Dunque la revoca dipende dalla natura di funzione dell'attività amministrativa e prescinde dai vizi dell'atto, nei confronti del quale ha peraltro un effetto abrogativo.
Se, dunque, il provvedimento emanato dall'Assessorato cooperazione in autotutela deve qualificarsi quale vero e proprio atto di annullamento del precedente decreto di scioglimento della cooperativa, e tenuto conto che le somme erogate alle aziende di trasporto pubblico, ai sensi della l.r. 68/83 - come evidenzia codesto Assessorato nella nota prot. n. 87 del 22/5/01 inviata alla Procura della Corte dei Conti - "sono fermamente ancorate all'effettiva prestazione del servizio ed alla quantità di chilometri percorsi nell'anno e hanno valenza di corrispettivo liquidato a fronte di un servizio contrattualizzato (concessione)", non può l'Amministrazione esimersi dal corrispondere "il contributo di esercizio per un servizio reso", dovendo pertanto procedere alla liquidazione dei contributi sospesi.

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Per quanto riguarda il secondo dei quesiti posti, relativo alla possibilità di considerare, in sanatoria, il periodo in cui l'Azienda risultava priva del prescritto attestato di idoneità professionale, quest'Ufficio condivide l'avviso manifestato da codesto Dipartimento.
L'attestato relativo al requisito di idoneità professionale, che abilita a dirigere l'attività di trasporto, è rilasciato - ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D.M. 20/12/91, n. 448 - dal competente ufficio provinciale M.C.T.C., a seguito del superamento di un esame disciplinato dagli artt. 10 e ss. dello stesso D.M.
L'art. 7 stabilisce poi:
"1. Sono esonerati dall'esame di idoneità professionale coloro che dimostrino di avere un'esperienza di almeno cinque anni in forma continua con funzioni dirigenziali in imprese già abilitate in ambito nazionale e internazionale.
2. Tale esperienza dovrà risultare da idonea documentazione atta a certificare che gli interessati siano regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese in qualità di titolari di imprese individuali, di socio amministratore nelle società in nome collettivo e di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, di amministratori per ogni altro tipo di società, di dipendenti a livello direzionale documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali, di collaboratori per le imprese familiari.
3. Ai richiedenti in possesso del predetto requisito verrà rilasciato a cura dell'ufficio provinciale M.C.T.C. del capoluogo di regione nel quale risultino residenti, un attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali ovvero nazionali ed internazionali a seconda che la loro esperienza sia maturata in imprese che esercitino, a livello nazionale ovvero nazionale ed internazionale, attività di trasporto.
4. ....".
Alla luce delle superiori disposizioni ciò che rileva, ai fini del rilascio del prescritto attestato, è, dunque, l'esperienza professionale maturata in un determinato numero di anni, in relazione alla qualità rivestita dai soggetti interessati, nell'ambito della struttura di un'impresa abilitata all'esercizio dell'attività di trasporto.
Nella fattispecie in esame tale idoneità professionale deve riconoscersi in capo al Sig. V.A., già a far data dai cinque anni successivi al momento in cui lo stesso ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa, sebbene l'attestato di tale idoneità sia stato rilasciato solo in data 15/3/2001.
Ciò in quanto - come rileva anche codesto Assessorato - il beneficiario dell'attestato era già socio-amministratore dell'Azienda nella quale espleta la funzione di responsabile dell'esercizio; circostanza di fatto successivamente riconosciuta legalmente mediante rilascio dell'attestato, che può dunque considerarsi, ad avviso dello Scrivente, un atto che consente di sanare la precedente situazione in cui l'Azienda risultava priva della prescritta certificazione.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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