Gruppo XIV Prot._______________/255.2001.11


OGGETTO: Enti pubblici regionali.- Beni immobili.- Utilizzo da parte della Regione.- Art. 70, l.r. 6/2001.


PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza previdenza ed assistenza del personale
(Rif. nota n. 6621/Gr. IV del 10.9.2001)
P A L E R M O


1.- Con la nota sopra indicata codesto Dipartimento ha posto all'attenzione dell'Ufficio una questione concernente l'applicabilità dell'art. 70 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, secondo cui "la Regione può utilizzare a titolo gratuito per fini istituzionali i beni immobili di proprietà degli enti e delle aziende autonome, finanziati dalla Regione o sottoposti a tutela e vigilanza della medesima."
In particolare, premesso che l'Azienda delle Terme di XXXX è proprietaria di un immobile, denominato Yyyy, sul quale grava un mutuo a tasso agevolato concesso, ai sensi della l.r. 32/1972, per la realizzazione dello stesso, e che determina un vincolo di destinazione d'uso per tutta la durata del mutuo, viene chiesto, in buona sostanza, se la riportata disposizione possa trovare applicazione per l'utilizzazione dell'indicato immobile quale sede di uffici regionali.
Inoltre si chiede di indicare "le fasi operative circa l'intestazione del mutuo e la tipologia di atto (comodato, concessione) che l'Azienda dovrebbe concludere con la Regione per la cessione in uso dell'immobile o di parte di esso."

2.- Ai fini della soluzione della problematica proposta occorre preliminarmente individuare la portata normativa della disposizione recata dall'art. 70 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, sopra riportata.
E, a tal proposito, non può ritenersi - in ossequio al fondamentale canone di ermeneutica giuridica individuato da una costante giurisprudenza secondo il quale, se una norma di legge sia suscettibile di più interpretazioni, di cui una darebbe alla norma un significato costituzionalmente illegittimo, il dubbio è soltanto apparente e deve essere superato e risolto interpretando la norma in senso conforme alla Costituzione e alle legge costituzionali (cfr., per tutte, Cassazione civile, Sez. Lav., sent. n. 4906 del 5 maggio 1995) - che la disposizione in esame abbia voluto determinare una indebita ingerenza nella sfera patrimoniale degli enti indicati, con una conseguente compressione (se non addirittura soppressione) dell'autonomia decisionale dei medesimi, né tantomeno che si sia voluto limitare, senza alcun corrispettivo o indennizzo, l'esercizio del diritto di proprietà in ordine a taluni beni suscettibili di interesse da parte della Regione, od ancora che, in violazione del principio sancito dalla Corte costituzionale (sent. n. 154 del 22 luglio 1972), si siano voluti disciplinare rapporti intersoggettivi di natura privata.
Pertanto, nell'esercizio della ascritta funzione di interpretazione ed al fine di ricondurre a legittimità la disposizione di che trattasi, è da ritenere che la stessa si limiti a rendere esente da ogni responsabilità patrimoniale e contabile la determinazione - da assumersi in via autonoma - degli amministratori degli indicati enti di consentire alla Regione, per fini governativi, il godimento a titolo gratuito di quei beni che, trovandosi nella disponibilità degli stessi, non risultano in atto utilizzati, né direttamente né indirettamente, per le finalità degli enti medesimi.

3.- Così individuata la voluntas legis, dovrebbe ritenersi che, nella fattispecie, l'utilizzo dell'immobile in questione da parte della Regione al fine di trovare un'idonea sistemazione ad uffici regionali siti nello stesso Comune di XXXX, si porrebbe in contrasto con il vincolo di destinazione d'uso derivante dall'art. 1, comma 7, della l.r. 32/1972, ai sensi del quale gli immobili realizzati, come nel caso in esame, con mutui per i quali sia stato concesso il contributo regionale "sono vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata del mutuo".
Pertanto, poiché, a quanto si desume dalla nota che si riscontra e dagli atti allegati, la destinazione d'uso dell'immobile è di tipo polifunzionale/sanitario e tale destinazione non potrebbe essere mutata per il periodo di durata del mutuo, e cioè sino all'anno 2011, dovrebbe concludersi per la impossibilità dell'applicazione, nella fattispecie, del riportato art. 70 fintantoché permanga il suddetto vincolo di destinazione.

Deve tuttavia evidenziarsi che l'art. 89, comma 7, della medesima l.r. 3 maggio 2001, n. 6, dispone che:
"Gli enti locali territoriali possono cambiare la destinazione d'uso di immobili che, realizzati con fondi pubblici, per le ragioni più varie, non sono stati mai utilizzati o si trovano in stato di abbandono. Il cambio di destinazione d'uso è approvato con atto motivato e corredato di relazione tecnica dall'organo deliberante. Ove la modifica di destinazione d'uso dovesse risultare difficoltosa o troppo onerosa l'ente può alienare il bene."
Dal riportato testo normativo emerge che la destinazione d'uso degli immobili può essere mutata, qualora ricorrano le due indicate condizioni della realizzazione con fondi pubblici e dello stato di abbandono o di non utilizzo.
E dunque, considerato che, allo stato degli atti, ambedue le condizioni appaiono sussistere, è da ritenersi che, qualora in tal senso sia avanzata apposita richiesta da parte dell'Azienda delle Terme di XXXX - proprietaria dell'immobile e conseguentemente titolare del potere di disposizione sullo stesso - il Comune possa approvare la modifica di destinazione d'uso dell'immobile, che consentirebbe, venuto meno il vincolo oggi sussistente, l'utilizzo da parte della Regione per fini istituzionali, ed in particolare quale sede di uffici.

Per quanto attiene alla richiesta indicazione delle fasi operative individuate da codesto Dipartimento, si rileva che l'esplicita previsione, nel riportato articolo 70, del carattere "gratuito" della utilizzazione dell'immobile da parte della Regione conduce ad escludere ogni modifica in ordine all'intestazione (rectius all'imputazione) del mutuo ancora in essere, non potendo lo stesso in alcun modo gravare direttamente sulla Regione, neppure in conseguenza del beneficio dell'uso di che trattasi.
Per quanto poi concerne il tipo di atto da porre in essere, l'operato richiamo al carattere gratuito dell'utilizzo dell'immobile induce a suggerire l'adozione di un atto di comodato che, come è noto, costituisce un contratto essenzialmente gratuito, mentre appare da escludere l'adozione di un atto di concessione, poiché nella fattispecie non appare configurarsi, da parte degli enti od aziende soggetti alla disposizione in esame, e nella specie da parte dell'Azienda delle Terme di XXXX, l'esercizio di una funzione amministrativa

4.-A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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