Gruppo XIV  Prot. N. /254.01.11 



Oggetto: Obbligazioni e contratti - Restituzione somme - Interessi - Termine prescrizionale.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale
Bilancio e Finanze
Dipartimento bilancio e tesoro
PALERMO

e, p.c.      Assessorato Regionale 

Enti Locali
Gr. VI Interventi finanziari
PALERMO



1. Con la lettera in riferimento codesto Dipartimento rappresenta quanto segue.
Con nota 21 novembre 1994, n.2285/Gr.VII, l'Assessorato regionale degli enti locali ha comunicato al Comune di XXXXX di aver revocato, giusta decreto assessoriale 4 novembre 1994, n.1647, un contributo concesso ai sensi della legge regionale n.66/1953 ed ha chiesto al contempo la restituzione della somma già versata a titolo di acconto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'invito, pena l'applicazione di interessi di mora.
Con nota 22 febbraio 1995, n.3323, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - considerato che il versamento della somma dovuta è stato effettuato dopo la scadenza del termine sopra indicato - ha chiesto al Comune di XXXXX il versamento dei predetti interessi di mora, che con successiva nota del 22 marzo 2001 ha provveduto a quantificare.
Il Comune di XXXXX, con nota 1 giugno 2001, n.3799, della Ragioneria generale, ha eccepito che il diritto alla corresponsione degli assegni si è prescritto per scadenza del termine di prescrizione quinquennale.
Infine con nota 11 luglio 2001, n.6639, l'Avvocatura del Comune ha poi ribadito che il termine di prescrizione applicabile agli interessi in questione è quello quinquennale di cui all'art.2948, n.4 c.c. e non quello di prescrizione ordinaria di dieci anni poiché gli stessi "hanno certamente natura compensativa e non già, come erroneamente asserito nella nota n.17467/L.O. 03.02 del 7.6.2001 dell'Assessorato Bilancio e Finanze, natura risarcitoria".
Ciò premesso vien chiesto l'avviso dello scrivente su quanto sopra esposto.

2. Preliminarmente all'esame della questione concernente il termine di prescrizione applicabile agli interessi, appare opportuno accertare se, nella fattispecie, siano o meno dovuti interessi di mora.
Al riguardo si precisa che, in via generale, l'obbligo accessorio di pagare gli interessi moratori nasce solo qualora il debitore sia stato debitamente messo in mora ai sensi dell'art.1219, comma 1, c.c. e cioè mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto; dal giorno della mora sono pertanto dovuti gli interessi al tasso legale anche se non erano dovuti precedentemente ed anche se il creditore non prova di aver sofferto un danno (art. 1224 C.C.).
In particolare, per quanto poi concerne la mora della pubblica amministrazione si osserva che per costante orientamento della Corte di Cassazione, poiché i pagamenti della P.A. devono essere sempre effettuati presso l'Amministrazione debitrice e costituiscono, come tali, obbligazioni da adempiersi al domicilio del debitore, trova applicazione, anche in tale ipotesi, la regola generale posta dal comma 1 dell'art.1219 C.C. per cui l'Amministrazione è costituita in mora dal momento dell'intimazione o della richiesta fatta per iscritto dal creditore (cfr. Cass. sent. N.6554/1997; n.30/1963; n.1944/1984).
Ciò premesso, passando ora alla fattispecie in questione, deve evidenziarsi che dagli atti allegati alla richiesta di parere non risulta che l'Amministrazione regionale abbia ritualmente messo in mora il comune di XXXXX. Vero è che nella nota dell'Assessorato regionale degli enti locali 21 novembre 1994, n.2285, indirizzata al medesimo Comune, è prevista l'applicazione degli "interessi di mora a carico dell'Ente debitore" in caso di mancato pagamento della somma dovuta entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito; tuttavia ciò appare irrilevante ai fini in questione, posto che la costituzione in mora presuppone necessariamente l'inadempimento colpevole del debitore, mentre la nota sopra indicata è certamente antecedente al verificarsi di tale presupposto.
Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, deve concludersi che, nella fattispecie, non sono dovuti interessi moratori.
Del resto non appare altresì superfluo evidenziare che secondo la giurisprudenza prevalente, la pubblica amministrazione non può considerarsi in mora fino a quando non abbia esplicato tutti gli accertamenti e i controlli prescritti; pertanto, fino a tale momento, "essendo la sua attività regolata da norme che la vincolano, non può l'eventuale ritardo nel pagamento essere attribuito a colpa, e, quindi, non può parlarsi di mora" (Cass. Sent. N:64/686).
A tal proposito è stato più in particolare precisato che "la pubblica amministrazione, con il rilascio del mandato di pagamento, esplica un'attività positiva diretta all'esecuzione della prestazione dovuta, ponendo così in essere un comportamento incompatibile con quella volontà di non adempiere che è il primo estemo per la dichiarazione della morosità" (Cass. Sent. N.56/1659).
Ciò posto - poiché dalla citata nota della Ragioneria generale del comune di XXXXX n.3799/2001, risulta che il medesimo Comune ha iniziato e proseguito diligentemente le pratiche nel loro iter e che il ritardo nella formazione del titolo di spesa è difeso da giustificate ragioni attinenti al previsto procedimento e non all'inerzia - sembra potersi concludere che, nella fattispecie, manca nel comportamento dell'Amministrazione comunale l'elemento della colpa, ciò che determina la liberazione dell'Amministrazione stessa dalla responsabilità per inadempimento.
La soluzione qui accolta circa la spettanza all'Amministrazione regionale degli interessi di mora renderebbe superflua la trattazione della questione concernente il termine di prescrizione applicabile ai predetti interessi; tuttavia al riguardo non ci si esime dall'osservare anzitutto che conformemente a quanto affermato da codesto Assessorato nella nota 7 giugno 2001, n.17467 indirizzata alla Ragioneria generale del comune di XXXXX gli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie "hanno natura risarcitoria, rappresentando il ristoro in misura forfettariamente predeterminata della mancata disponibilità della somma" (cfr. Cass. Sent. N.95/1307; n.94/8533); in secondo luogo poi va altresì chiarito che il termine di prescrizione applicabile agli interessi di mora non sembra comunque dipendere dalla natura risarcitoria o compensativa degli stessi.
Ed infatti ai sensi dell'art.2948, n.4 c.c. si prescrivono in cinque anni "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"; in relazione a tale disposizione, sebbene la Corte di cassazione, con sentenza 20.9.1991, n.9800, abbia affermato che il credito degli interessi costituisce un'obbligazione pecuniaria autonoma da quella principale, e perciò soggetta ad un proprio termine di prescrizione che in particolare è quello quinquennale previsto dall'art.2948, n.4, tuttavia più recentemente, la medesima Corte sembra aver mutato il proprio orientamento poiché ha precisato che la prescrizione quinquennale prevista per gli interessi dall'art.2948, n.4, "è applicabile soltanto nell'ipotesi che la relativa obbligazione si riferisca a crediti da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale... con la conseguenza che, in assenza di una previsione legale o contrattuale che stabilisca il versamento periodico degli interessi, il diritto a quest'ultimo resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale" (cfr. Cass. sent., sez. III, 29.1.1999, n.802; con sent. Sez. lavoro, 16.1.1999, n.411).
Del resto l'applicabilità del termine quinquennale alla obbligazione di interessi solo nelle ipotesi in cui la stessa abbia scadenza periodica annuale o infrannuale, appare, ad avviso dello scrivente, conforme alla ratio della riportata disposizione di cui all'art.2948, n.4, c.c. che è quella di "liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente" (Cass. sent. 13.2.82, n.916).
Pertanto, alla stregua delle superiori considerazioni deve concludersi che il termine di prescrizione applicabile all'obbligazione di interessi da versarsi in unica soluzione è quello ordinario di dieci anni.
* * * * *
A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "Fons", ed alla conseguente diffusione.


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