Gruppo IV   Prot. N. /252.01.11  



Oggetto: L. 560/93 e l.r. 43/94. Alienazione alloggi di E.R.P. Destinazione proventi.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
dei Lavori Pubblici
Dipartimento lavori pubblici
Servizio "Aree Urbane e
politica della casa"
Unità operativa di base IX
P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato ha chiesto l'avviso dello Scrivente circa la disciplina della destinazione dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli enti locali.
La questione trae origine dalla nota prot. n. 1261 del 24.01.2000, con la quale il Comune di XXXX (YY), sulla base del parere del Segretario Generale (nota n. 22210 del 14.07.99), chiede se sussista la "possibilità di utilizzo di detti fondi per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale".
Nella sopracitata nota il responsabile del settore finanziario del Comune di XXXX evidenzia diverse interpretazioni della normativa in materia di destinazione dei proventi introitati dagli enti locali per la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Secondo "un'iniziale interpretazione" dell'art. 1, commi 5 e 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, i fondi - pur rimanendo nella disponibilità del Comune in termini di liquidità - dovevano comunque essere "destinati obbligatoriamente alla realizzazione di programmi destinati allo sviluppo del Settore dell'edilizia residenziale pubblica".
Successivamente all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1999, n. 136, che con l'art. 4 apportava "sostanziali modifiche" all'art. 1, co. 13, della L. 560/93, il Segretario generale del Comune (nel parere sopracitato) ha ritenuto di potere interpretare le norme nel senso di "non dovere fare riferimento a quanto disposto dall'art. 3 della l.r. 3 novembre 1994, n. 43, perché disciplina la destinazione dei proventi dell'alienazione degli alloggi gestiti dagli II.AA.CC.PP. e non quelli degli enti locali", cosicchè i fondi derivanti dall'alienazione di questi ultimi non avrebbero "alcun vincolo di destinazione".
Diversamente, l'I.A.C.P. di YY ritiene che "anche gli enti locali devono attenersi a quanto previsto dall'art. 3 della l.r. 43/94".

2. Sulla questione si osserva quanto segue.
Riguardo alla legge regionale 3.11.94, n. 43. recante "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le case popolari", quest'Ufficio, nel parere prot. n. 21820/199.00.11 del 6.12.00, ha già avuto modo di osservare che la stessa recepisce la legge 24 dicembre 1993, n. 560 che a sua volta dette "norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", individuando questi ultimi in relazione "alla natura del soggetto che ha finanziato, anche parzialmente, la costruzione, il recupero o l'acquisto delle abitazioni" (circ. Min. Lavori Pubblici 30 giugno 1995, n. 31/Seg in GURI 12/10/95, n. 230 e circ. Min. Finanze 9 luglio 1999, n. 191/E).
In particolare l'art. 1 della legge 560/93 prevede al comma 1 che "Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati, o recuperati... a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della Regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori... dallo stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con Legge regionale".
Ne consegue che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica dei quali viene disciplinata la alienazione ai sensi della L.r. n. 43/94 sono tutti quelli individuati ai sensi del predetto art. 1 L. 560/93.
Il legislatore regionale al fine di fugare qualsiasi dubbio circa l'applicabilità in Sicilia dei principi sanciti dalla L. 560/93, al primo articolo, dispone che: "la legge 24 dicembre 1993, n. 560,... si applica nel territorio della regione con le modifiche e integrazioni di cui alla presente legge".
In tal modo il legislatore regionale ha inteso ridefinire il quadro di riferimento normativo in materia di alienazioni degli alloggi di ERP, facendo rientrare all'interno di questo quadro anche la disciplina nazionale di cui alla L. 560/93 (cfr. C.G.A., sez. consultiva n. 560/96 del 19 novembre 1996).
Per quanto riguarda l'applicabilità della novella legislativa introdotta con l'art. 4 della L. 30/4/99, n. 136 si rileva innanzitutto che gli interventi di edilizia residenziale pubblica - presentando i requisiti propri dell'opera pubblica (cfr, C.d.S., adunanza plenaria, 9 - 25 gennaio 2000) - rientrano tra le materie per le quali alla Regione Siciliana è riconosciuta una competenza legislativa esclusiva (art. 14, lett. g., dello Statuto), pertanto il rinvio operato dalla l.r. 43/94 è un rinvio statico. Ciò comporta che la L. 560/93 trova applicazione così come risultava, riguardo alle disposizioni in essa contenute, al momento dell'entrata in vigore della l.r. 43/94, non dunque nel testo modificato dall'art. 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 136.
Sembra, peraltro, allo Scrivente che la modifica legislativa richiamata dal Segretario generale del Comune di XXXX non incida in alcun modo sul vincolo di destinazione dei proventi delle alienazioni de quibus: già il testo originario della L. 560/93 prevedeva, infatti, che "i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari...., per le finalità di cui al comma 5".
Ai sensi del comma 5 (nel testo invariato dalla L. 136/99), "l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore".
A tenore, poi, del comma 14 del detto articolo il ricavato della vendita degli immobili deve essere utilizzato in conformità alla ripartizione delle quote stabilite ex lege - previa determinazione regionale - in misura non inferiore all'ottanta per cento di esso per il "reinvestimento", laddove, solo la parte residua può essere destinata al "ripiano dei deficit finanziari" degli Istituti autonomi per le case popolari.
La l.r. 43/94 - che, come si è già precisato, disciplina l'alienazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica individuati ai sensi dell'art. 1 della L. 560/93 (compresi, dunque, quelli di proprietà degli enti locali) - all'art. 3 pone un ulteriore vincolo di destinazione di quell'ammontare pari al 20 per cento dei proventi complessivi, prevedendo che "i fondi ricavati dalle alienazioni di cui alla presente legge sono gestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari e sono destinati prioritariamente, fino all'ammontare del 20 per cento...., al ripiano dei deficit finanziari dei relativi Istituti".
Il secondo comma del medesimo articolo prevede, inoltre, la possibilità di elevare (con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici) la predetta quota "fino ad un massimo del 30 per cento dei proventi,....".
L'art. 4 della L. 136/99 ha poi ribadito i vincoli di destinazione già individuati sia dalla normativa statale che da quella regionale (fatta eccezione per l'elevazione della quota destinata al ripiano dei deficit finanziari degli II.AA.CC.PP.).
Sulla base delle considerazioni svolte quest'Ufficio ritiene che fra le diverse interpretazioni richiamate dal Comune di XXXX sia da condividere quella sostenuta dall'I.A.C.P., occorrendo, dunque, che anche gli enti locali si attengano a quanto previsto dall'art. 3 della L.r. 43/94, nonché alla ripartizione dei proventi de quibus secondo il combinato disposto della normativa statale e regionale che disciplinano l'alienazione degli alloggi di ERP, come delineato nelle superiori osservazioni.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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