Gruppo XIV Prot._______________/251.2001.11



OGGETTO: Regione siciliana.- Organizzazione amministrativa.- Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori.- Personale esterno.- Trattamento economico.- Copertura e stanziamento.


ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
UFFICIO DI GABINETTO
(Rif. nota n. 141 del 10 settembre 2001)

P A L E R M O


1.- Con la nota emarginata, premesso che degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali possono far parte anche soggetti esterni all'Amministrazione regionale, si rappresenta che il Dirigente generale del Dipartimento regionale bilancio e tesoro ha rilevato la necessità, ai fini dell'inserimento dei connessi oneri nei budgets di competenza, di una apposita deliberazione della Giunta regionale che individui anche la relativa copertura finanziaria.
Ritenendo di contro che il relativo onere (sia per il trattamento economico fondamentale che accessorio) vada a gravare sugli stessi capitoli di bilancio concernenti il personale regionale, e che si possa "procedere alla stipula dei contratti in questione, gravando l'onere sugli anzidetti capitoli di spesa, senza ulteriori atti necessari per l'individuazione della copertura finanziaria", viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla questione.

2.- Ai fini della soluzione della problematica proposta si osserva, preliminarmente ed in via generale, che la mancata individuazione normativa di una apposita copertura finanziaria a fronte, tra l'altro, delle previsioni recate dall'art. 4, comma 6, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, concernenti appunto gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, comporta che dall'attuazione delle relative disposizioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

In particolare, per quanto rileva ai fini della questione in esame, si osserva poi che il "Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali", approvato con D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, dopo aver statuito circa il contingente di personale da destinare agli uffici in discorso, espressamente, all'art. 2, comma 10, prevede che dei medesimi possono far parte, nei limiti di un terzo delle rispettive dotazioni, anche i soggetti esterni di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e, all'art. 3, comma 4, dispone che per detto personale esterno all'Amministrazione regionale si farà riferimento, sia per il trattamento fondamentale, sia per il trattamento accessorio, alle corrispondenti qualifiche di personale regionale in base alle funzioni contrattualmente convenute.
Rilevato che il Consiglio di giustizia amministrativa, nel rendere parere in ordine allo schema del citato regolamento (parere n. 1219/00, reso nell'adunanza del 16 gennaio 2001) ha ritenuto di dover puntualizzare che "la istituzione degli uffici in discorso deve essere compatibile con la copertura finanziaria", e tenuto conto della ripartizione delle spese della Regione, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001, in rubriche secondo la struttura organizzativa che esercita i relativi poteri, si osserva che gli importi degli stanziamenti di bilancio dei singoli capitoli concernenti il trattamento economico del personale addetto agli uffici di gabinetto e di diretta collaborazione con il Presidente e gli Assessori, costituiscono limite invalicabile di spesa.
Pertanto, premesso che l'obbligo di garantire l'invarianza della spesa complessiva determina che la destinazione di una somma alla corresponsione del trattamento economico del personale esterno comporta la correlata compressione delle risorse da destinare, quale trattamento accessorio, al personale regionale in servizio presso qualsivoglia struttura in cui risulta articolata l'Amministrazione regionale - ritenendo di concordare nella considerazione che il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione, anche se esterno, entra comunque a far parte dell'organizzazione regionale e va quindi ex post considerato a tutti gli effetti regionale, con la conseguenza che i relativi oneri debbono trovare copertura nell'ambito delle risorse globalmente destinate al personale - si richiama l'attenzione sulla circostanza che, in atto, può darsi attuazione alle assegnazioni agli uffici di che trattasi - sia di personale interno che di personale esterno - soltanto nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati alla corresponsione del trattamento economico (fondamentale ed accessorio, fisso e variabile, per il personale con qualifica di dirigente e per il personale del comparto) ai soggetti facenti parte degli uffici in questione.
Opportuno appare a tal proposito richiamare quanto osservato dalla Corte dei conti, sezioni riunite, 10 ottobre 1991, n. 728/A, che, nell'ipotesi in cui amministratori (di un ente locale) per realizzare il soddisfacimento di un bisogno della collettività rappresentata debbano affidare a terzi un incarico, ha ritenuto imprescindibile una preventiva ricognizione delle disponibilità utilizzabili, che segnano appunto il limite della possibilità di spesa, a pena di incorrere in responsabilità per l'eventuale danno derivante da oneri mancanti di copertura finanziaria.
Ed invero lo stanziamento di bilancio costituisce, come è noto, oltrechè lo strumento finanziario necessario per l'attuazione della disposizione, anche un limite giuridico agli interessi ed alle finalità che la pubblica amministrazione può annualmente realizzare, e quindi, in concreto all'attività della medesima.
Nell'osservare che l'obbligo di copertura finanziaria degli atti amministrativi comportanti spese a carico dell'erario - che postula la preventiva attività di individuazione e quantificazione della maggiore spesa e dei mezzi per farvi fronte - costituisce espressione di un principio di sana gestione finanziaria e canone fondamentale dell'ordinamento interno a livello costituzionale, in coerenza, peraltro, con il dettato comunitario, si rileva che soltanto intendendo per "copertura finanziaria" la disponibilità sullo stanziamento del competente capitolo di bilancio (e dunque utilizzando l'espressione in una accezione assai più limitata), si può ritenere che, ai fini di una completa attuazione delle disposizioni concernenti gli uffici di diretta collaborazione sia indispensabile procedere in tal senso; e ciò nella considerazione che l'attuale stanziamento di bilancio - disposto prima dell'emanazione del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 8 del 2001 - non tiene ovviamente conto dell'aumento numerico del contingente di personale destinato a comporre gli uffici in discorso, né della circostanza che si è consentito il reperimento anche di soggetti esterni con i quali stipulare contratti a tempo determinato di diritto privato o a cui affidare, sempre attraverso lo strumento pattizio, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Premesse le superiori considerazioni si rileva che non appare proceduralmente indispensabile, ai fini della stipula dei contratti con il personale esterno di che trattasi, una preventiva deliberazione della Giunta regionale che, peraltro, per quanto considerato (non potendo comportare l'attuazione delle disposizioni in discorso una maggiore spesa), non potrebbe neppure procedere ad una copertura finanziaria in senso proprio, ma soltanto - preso atto della problematica - limitarsi a porre in essere degli atti tesi, in ipotesi, ad una autoregolamentazione finalizzata a non sbordare dai vigenti limiti di spesa, ovvero a proporre, anche sotto il profilo dei relativi ammontari, le variazioni compensative allo scopo necessarie.

Conclusivamente si osserva che la qualificazione delle spese di che trattasi come obbligatorie non appare modificare i termini della questione, in quanto non dovrebbe ritenersi consentito ricorrere al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per aumentare lo stanziamento dei capitoli in discorso. Ed invero il ricorso a detto Fondo appare consentito qualora oneri indeclinabili che si riferiscano a servizi imprescindibili non possano per la loro natura essere soggetti ad una determinazione esatta del relativo ammontare indispensabile per l'intero esercizio finanziario; in altre parole, ai fini in discorso, rileva il concetto della variabilità della spesa, e non può dunque - pena lo stravolgimento del sistema - procedersi ad una integrazione di quelle dotazioni che sin dall'inizio dimostrano la loro insufficienza.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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