Gruppo III  Prot. N. /250.11.2001 



Oggetto: Consorzio A.S.I. di XXXX - Trasferimento personale assegnato al Comune ex L.r. 26/86.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
P A L E R M OI






!. Con la nota in riferimento codesto Assessorato rivolge allo scrivente Ufficio un quesito posto al Consorzio A.S.I. di XXXX e relativo alla possibilità di trasferimento presso il Consorzio di personale tecnico assegnato al comune (ex l L.r. 26/ 86) - sanatoria edilizia), in applicazione dell'art. 33 D.Leg.vo 29/93 come sostituito, da ultimo, dall'art. 30 D.Leg.vo 30.3.2001 n. 165, che detta disposizioni sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Codesto Assessorato, nel sottolineare che l'eventuale trasferimento di detto personale graverebbe definitivamente sul bilancio consortile, evidenzia, comunque, che nella vigente pianta organica consortile sono vacanti i posti relativamente alla qualifica di assistente tecnico e dirigente tecnico; ritiene, tuttavia, che l'eventuale trasferimento debba essere preceduto dalla adozione delle procedure previste per la mobilità.

L'art. 30 del D: Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 che ha sostituito l'art. 29/93, recepito dall'art. 23 L.r. 10/2000, consente la copertura dei posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento; quest'ultimo può essere disposto previo consenso dell'Amministrazione di appartenenza.
La norma in questione, recepita, come già specificato, con l'art. 23 della l.r. 10/2000 si applica nell'ambito dell'Amministrazione regionale "allargata" e, quindi, anche, per il caso che qui interessa, ai consorzi A.S.I., grazie alle disposizioni contenute nell'art. 1 legge regionale citata.
Ma come lo scrivente Ufficio ha avuto modo di sottolineare in un proprio precedente parere (prot. 17922/249.11.2000 del 10 ottobre 2000), adempimento preliminare ad una iniziativa di tal genere è l'adozione del regolamento previsto dall'art. 1 prima citato.
Codesto Assessorato riferisce, nella nota che si riscontra, che il Consorzio ha, recentemente, deliberato il recepimento del nuovo regolamento di cui all'art. 1 predetto, lo scrivente però, sconosce i contenuti di tale nuovo regolamento; ignora se nell'ambito dello stesso è stato previsto l'istituto della mobilità, in che termini e con quali procedure, adempimenti indispensabili e preliminari a qualsivoglia iniziativa.
Va, altresì, sottolineato che la vacanza di posti in seno alla pianta organica consortile non è di per sé sufficiente a giustificare la copertura degli stessi, dovendo l'Ente procedere preliminarmente:
- alla propria riorganizzazione;
- alla verifica dei carichi di lavoro;
- alla qualificazione e collocazione del personale esistente e, quindi, complessivamente alla revisione della pianta organica.
Osservati tutti i predetti adempimenti, l 'Ente può anche procedere all'assunzione per mobilità degli enti locali, fermo restando che l'onere del personale trasferito graverà integralmente sul bilancio consortile.



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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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