Gruppo II
  Prot. N. /249.01.11 



Oggetto: Retribuzione individuale di anzianità - Art. 5, 3° c., l.r. 11/88.




Allegati n...........................


Dipartimento regionale del personale,
dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale
Gr. II - Affari legali e contenzioso
Via Abela, 5
P A L E R M O






1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente sulla riconoscibilità al personale regionale di incrementi nella retribuzione individuale di anzianità (già attribuita al 1° luglio 1990) di un ulteriore rateo maturato fino al 31 dicembre 1990 "in relazione a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 5 l.r. 11/88 per effetto del 1° comma dell'art. 7 DL n. 384/92 convertito con modificazioni dalla l. 438/92".
Con nota n. 4253/2001 del 27 settembre c.a., il X.X.X.X. ha esplicitato le motivazioni della superiore richiesta, ritenendo applicabile al personale regionale il D. Legge 384/92 convertito in L. 438/92 e l'interpretazione autentica del relativo art. 7, c. 1 del succitato D.L. recata dall'art. 51 c. 3 l. 388/2000, che fissa al 31 dicembre 1990 la data per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità.

2. Al fine di valutare l'applicabilità delle suddette disposizioni statali (art. 7, c. 1 DL 384/92 conv. da L. 438/92 interpretato autenticamente dall'art. 51, c. 3 l. 388/00) nell'ordinamento regionale, risulta opportuno ricostruire, per grandi linee, gli eventi che hanno condotto all'attuale sistema della retribuzione individuale di anzianità.
Come evidenziato da codesto Dipartimento nella nota cui si risponde, il principio della progressione economica collegata all'anzianità è stato superato nell'ordinamento regionale pur se con meccanismi nel tempo differenti.
Con l'art. 5 della l.r. 11/88 veniva cristallizzato tale sistema alla data di entrata in vigore della stessa legge, introducendo il nuovo sistema della retribuzione individuale di anzianità e dettando, al 3° comma, disposizioni valevoli per un primo incremento della RIA in assenza di una nuova disciplina in materia entro il 30 giugno 1989, attribuendo per il primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 11/88 (vale a dire per il biennio maturato al 1° luglio 1990) il trattamento di anzianità previsto dalla l.r. 41/85 (classi ed aumenti periodici).
L'art. 5 della l.r. 19/91 abolisce definitivamente il meccanismo già congelato dall'art. 5 l.r. 11/88, abrogando formalmente, al 5° comma, la lett. a annessa alla tab. O della l.r. 41/85, a decorrere dal 2 luglio 1990.
Tale norma costituisce, pertanto (come affermato dalle sezioni riunite del CGA nel parere 689/97 del 19.1.1999) una norma di chiusura la cui ratio è quella di stabilizzare al 1° luglio 1990 (allo scadere del biennio successivo alla data di entrata in vigore della l.r. 11/88) gli effetti che a questa data si erano prodotti in base al più volte citato art. 5 l.r. 11/88.
Venendo, ora, a considerare l'analogo percorso già seguito dal legislatore nazionale, occorre tenere presente che lo Stato già con l'art. 47 del DPR 266/87 aveva provveduto ad introdurre l'istituto della retribuzione individuale di anzianità, prevedendo (transitoriamente) per detta retribuzione un incremento di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previgente, a decorrere dall'1 gennaio 1989.
Il termine del 31 dicembre 1990, invocato dai dipendenti regionali per l'applicazione di un ulteriore rateo della RIA, deriva dall'interpretazione autentica effettuata con l'art. 51, c. 3, della l. 23 dicembre 2000 n. 388 che, eliminando i dubbi scaturenti dall'art. 7 c. 1 del decreto legge 384/92 convertito con modificazioni dalla legge 438/92 in ordine al termine per la maturazione del requisito di anzianità (31-12-90 data di efficacia della precedente contrattazione dettata dal DPR 44/90 ovvero 31-12-92 ex art. 7 DL 384/92 tenuto conto del divieto di automatismi stipendiali stabilito dallo stesso per l'anno 1993) ha confermato la data del 31 dicembre 1990 già stabilita dalla previgente disciplina emanata sulla base degli ultimi accordi di comparto.
E' quindi a tale disciplina (e non certamente al DL 384/92 conv. in L. 438/92) che occorre fare riferimento per le decorrenze in parola.
E così come non si applicava nella Regione il disposto dell'art. 47 DPR 266/87, avendo la Regione provveduto con propria legge (11/88) a disciplinare il nuovo sistema della retribuzione individuale di anzianità fissando i propri termini per l'applicazione transitoria del previgente meccanismo di classi e scatti, né il DPR 44/90 che disciplinava il triennio 1988/1990, regolato per la Regione dalla l.r. 19/91 e succ. D.P.Reg. 30 gennaio 1993, non può invocarsi il disposto di cui all'art. 51, c. 3 L. 388/00 che, non apportando alcuna novità in ordine al problema che qui interessa, ribadisce una situazione già definita in passato in ambito statale e regolata parallelamente nell'ordinamento regionale.
Che, del resto, la volontà del legislatore regionale, pur mutuando il meccanismo disposto in sede statale con il più volte citato DPR 266/87, sia stata quella di fissare al 1° luglio 1990 l'attribuibilità degli incrementi legati al sistema previgente degli scatti e delle classi, è confermato dalla previsione dell'art. 5, 5 c. l.r. 19/91 con il quale, a decorrere dal 2 luglio 1990 è stata abrogata la lett. a della tab. 0 della l.r. 41/95, con ciò stabilizzando il principio del congelamento delle posizioni già introdotto dall'art. 5 l.r. 11/88.



Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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