Gruppo III   Prot. N. /247.11.2001 



Oggetto: Rinnovo commissioni provinciali per l'artigianato - L.r. 18 febbraio 1986, n. 3 art. 9.




Allegati n...........................


Assessorato regionale cooperazione,
commercio, artigianato e pesca
P A L E R M O



1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato ripropone una problematica già esaminata dallo scrivente Ufficio con parere del 3 gennaio 1996, peraltro, citato nella nota che si riscontra e concernente, in sintesi, l'applicazione delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi (L.r. 28 marzo 1995, n. 22) che, ancora una volta, codesto Assessorato ritiene non applicabili alle fattispecie indicate in oggetto poiché le commissioni provinciali per l'artigianato "sebbene svolgano, in effetti, in via principale, funzioni di amministrazione attiva, non possono considerarsi organi della regione in quanto, per definizione, sono organi di autogoverno e tutela dell'artigianato".
Codesto Assessorato dopo avere ampiamente evidenziato le ragioni per cui ritiene che le commissioni provinciali per l'artigianato debbano essere escluse dall'applicabilità della disciplina di cui alla L.r. 22/95 chiede allo scrivente Ufficio un ulteriore approfondimento della problematica in questione, ritenendo che il pregresso parere possa essere stato frutto di una "insufficiente e fuorviante" prospettazione del quesito.

2. In relazione alla problematica ulteriormente sottoposta all'attenzione dello scrivente, appare necessario accertare, preliminarmente, la natura giuridica delle commissioni provinciali per l'artigianato; indispensabile è, quindi, un breve excursus delle norme che tali commissioni istituiscono e regolano e che da sole rispondono al quesito:
- L'art. 10, comma 4° della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 dispone: "La commissione provinciale per l'artigianato (è) costituita con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione..." Assessore che, peraltro, (c. 2° - lett. b) nomina un terzo dei quindici membri di cui è composta la commissione sia pure su designazione degli organismi interessati, il che comporta che senza l'atto autoritativo (nomina e decreto) dell'Assessore la commissione non può costituirsi anche se sono state effettuate le elezioni e le designazioni.
- L'art. 11, comma 2° della legge regionale citata, autorizzava l'Assessore per la cooperazione ad emanare con proprio decreto le norme di organizzazione e di funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato, ed invero con D.A. 28.1.88 è stato emanato un regolamento per l'organizzazione delle stesse, ma, poiché l'emanazione dei regolamenti è una attribuzione del Presidente della Regione, un nuovo regolamento è stato emanato con D.P.Reg. 5 maggio 1994 n. 45, su proposta dell'Assessore competente per materia e con l'osservanza del'iter previsto per i regolamenti (delibera della Giunta regionale, parere del C.G.A.).
Ne consegue che le commissioni provinciali per l'artigianato non hanno alcuna autonomia organizzativa visto che il regolamento regionale proveniente dalla massima autorità regionale su proposta di altra autorità regionale ne fissa le regole organizzative e di funzionamento.
- L'art. 14 dell'appena citato regolamento dispone: "Copia del verbale di ogni seduta è inviata tempestivamente e, comunque entro cinque giorni dall'approvazione dello stesso, all'Assessorato regionale della cooperazione ... per i compiti di vigilanza previsti dall'art. 15 D.P.R. 23 luglio 1956 n. 1022".
- L'art. 16 della L.r. 3/86 dispone per il Presidente e i componenti delle commissioni la corresponsione di un gettone di presenza determinato con decreto del Presidente della Regione, gettone divenuto per effetto dell'art. 2 L.r. 31 maggio 91 n. 35 "indennità mensile nella misura stabilita con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale"; ed infatti con D.P.Reg. 3 aprile 1995 sono state fissate le indennità mensili lorde da corrispondere ai Presidenti delle commissioni, mentre l'art. 3 fissa l'ammontare del gettone di presenza per i componenti.
Non sembra superfluo sottolineare che l'art. 2 del citato D.P.Reg. (3 aprile 95) dispone: "Le commissioni provinciali dell'artigianato sono inserite nella classe B della Tabella A allegata al D.P.Reg. n. 82 del 24 marzo 1995 ... attuativo delle deliberazioni della Giunta regionale n. 32 del 18 gennaio 1995 e n. 112 del 22 febbraio 1995"; e il D.P.Reg. n. 82/95 reca: "Disposizioni per i compensi da corrispondere ai presidenti ed ai componenti di organi collegiali dell'amministrazione regionale e di altri enti pubblici". Poiché è fuor di dubbio che le commissioni provinciali per l'artigianato non sono enti pubblici l'alternativa è una sola: sono organi dell'amministrazione regionale, più precisamente, organi di codesto Assessorato attraverso cui codesto Assessorato agisce ed opera nell'interesse di una determinata categoria. Una diversa interpretazione renderebbe inspiegabile il pagamento di indennità e compensi ad un organo estraneo alla Regione.
Non deve trarre un inganno il termine "autogoverno" adottato dal legislatore regionale nel definire le commissioni provinciali per l'artigianato, il termine autogoverno va inteso (v. Sandulli, Giannini o qualsivoglia manuale di diritto amministrativo) nel senso di "organo esponenziale, rappresentativo degli interessi propri di un gruppo sociale"; l'organo, cioè, è amministrato da propri componenti o da individui scelti dagli stessi in seno al gruppo di cui sono esponenti.
Chiarita la natura delle commissioni provinciali dell'artigianato lo scrivente Ufficio conferma integralmente il parere reso con nota n. 21201/264.95.11 del 3 gennaio 1996.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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