Gruppo IV   Prot. N. /246.01.11 



Oggetto: Costruzioni abusive sul demanio marittimo - Diniego concessione in sanatoria - Nulla osta ex art. 55 C.N.-




Allegati n...........................


Assessorato regionale
del territorio e dell'ambiente
- Dipartimento regionale
territorio e ambiente
P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde viene sottoposto allo Scrivente il quesito sollevato dalla Capitaneria di Porto di XXXX con lettera n. 11920 dell'11/4/2001 con la quale si chiede di conoscere "se, in presenza di un provvedimento di denegata concessione edilizia emesso da parte della competente Amministrazione Comunale, l'Autorità marittima debba astenersi, o meno, dal compiere i rituali accertamenti finalizzati al rilascio del nulla osta ex art. 55 Codice Navigazione".
Codesta Amministrazione ritiene che ciascun Ufficio sia chiamato ad esprimersi in relazione alle specifiche competenze atteso che le procedure trovano fondamento giuridico nella tutela di diversi interessi pubblici.
Tuttavia l'insanabilità delle opere, sotto il profilo urbanistico (rilevata dall'Ufficio tecnico del Comune di FFFF) esclude la possibilità di sanare le opere che formano oggetto della richiesta di N.O. ex art. 55 C.N. e pertanto "sembrerebbe superfluo impiegare ulteriori risorse economiche ed umane per il completamento di quest'ultima procedura ... fermo restando l'obbligo dell'Autorità marittima, di adottare comunque un provvedimento, di diniego o di archiviazione del chiesto N.O. adeguatamente motivato".

2. L'art. 55 del codice della Navigazione subordina l'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare all'autorizzazione del capo del compartimento, che "consta in una dichiarazione di nulla osta" (art. 22 regolamento per la navigazione marittima).
Il nulla osta è basato "su una valutazione in ordine agli effetti che l'opera può produrre sui limitrofi beni demaniali, se ed in che modo interferire sui normali usi del demanio marittimo, ostacolandone in concreto l'ordinario funzionamento" (circ. Ass. Territorio e Ambiente 24 ottobre 1998, n. 54).
E' principio pacifico, più volte affermato anche dalla giurisprudenza, quello secondo cui il potere di tutela del demanio marittimo, rientrante nell'esclusiva competenza dell'Autorità marittima (che esercita anche l'azione di vigilanza e repressione) è distinto ed autonomo rispetto a quello del Sindaco, preordinato alla tutela del territorio, e pertanto non può essere da questo compresso, limitato o condizionato.
I due poteri operano infatti su piani d'interesse e per finalità diverse e seppure possono "venire a trovarsi in posizione concorrente tra di loro nella concretezza di una singola fattispecie ... non significa che l'uno debba risultare eliso dall'altro (o a questo subordinato) ma ... rimanendo in principio entrambi legittimamente esercitabili, sussiste la necessità pratica di un loro coordinamento in sede esecutiva" (circ. Assessorato Territorio e Ambiente 21 aprile 1987, n. 2/1987).
L'Autorità marittima ha pertanto l'obbligo di procedere nell'ambito della propria competenza a tutela della fascia di rispetto di trenta metri dal confine demaniale (cfr. anche art. 2, L.R. 30 aprile 1991, n. 10) e ove dovesse concludere (come è presumibile nella fattispecie in esame) con un provvedimento negativo adeguatamente motivato per accertato contrasto con gli interessi ambientali e pregiudizio al demanio o agli usi del mare, dovrà altresì adottare i provvedimenti necessari per la reintegrazione delle aree interessate (cfr. circ. n. 2/1987 cit.), e valutare altresì se la concreta destinazione funzionale del bene sia suscettibile di sussunzione sotto le ipotesi di contravvenzione previste dal legislatore ai sensi degli artt. 55 e 1161 del codice della navigazione.
In base alle suesposte osservazioni lo scrivente ritiene pertanto che le valutazioni che deve compiere nella fattispecie l'Autorità marittima non possono ritenersi assorbite da quelle compiute dall'Autorità comunale e conseguentemente la prima non possa astenersi dal compiere gli accertamenti necessari ai sensi dell'art. 55 C.N.
Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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