Gruppo III   Prot. N. /245.11.01 



Oggetto: Consorzio A.S.I. di CCCC - Revoca lotto di terreno - Cessione di quote azionarie.




Allegati n...........................


Assessorato regionale Industria
P A L E R M O


1. Con la nota sopracitata codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente in merito alla legittimità del provvedimento tramite il quale è stata disposta, da parte del Consorzio A.S.I. di CCCC, la revoca di un lotto di terreno a suo tempo assegnato alla ditta PPPP s.r.l. per la realizzazione di attività di raccolta di miscele di olii, a seguito della violazione dell'art. 6 del regolamento per la cessione delle aree che vieta l'alienazione degli immobili per un periodo di anni cinque dalla stipula dell'atto di cessione, nonché dell'art. 3 del contratto di vendita del lotto che vincola alla realizzazione della iniziativa per la quale è stata ottenuta l'assegnazione.
La citata ditta contesta l'esistenza di entrambe le violazioni, sostenendo, specificatamente per quanto concerne il divieto di cui all'art. 6, che nessuna alienazione dell'immobile è stata effettuata, essendosi viceversa verificato un semplice mutamento nell'assetto societario della società che rimane tuttavia proprietaria dell'area assegnata.

2. In merito alla problematica suesposta ed, in particolare, per quanto concerne la presunta violazione da parte della ditta assegnataria del lotto di terreno, del vincolo di inalienabilità di cui all'art. 6 del regolamento per la cessione delle aree, che si sarebbe verificata a seguito del trasferimento di tutte le quote societarie in favore di nuovi soci, si osserva come in giurisprudenza e dottrina sia consolidato l'orientamento secondo cui il trasferimento di alcune o anche di tutte le azioni emesse dalla società non importa il trasferimento delle rispettive quote di patrimonio sociale o dell'intero patrimonio (ovvero azienda sociale), e ciò conformemente al principio in base al quale le azioni non attribuiscono alcun diritto reale di proprietà sul patrimonio sociale ai loro possessori, sebbene fortemente correlate al patrimonio medesimo (Cass. 52/2784; 55/3259; 74/1836; 91/3174; 98/7209).
Si osservi come le società, così come disciplinate dal vigente codice civile, siano esse semplici, di persone o di capitali (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata), sono sempre soggetti (collettivi) di diritto, dotati o meno di personalità giuridica, e a detti soggetti è riferibile la proprietà del patrimonio e, conseguentemente, dell'azienda sociale: soggetti, dunque, "autonomi con patrimonio che, se anche costituito con l'apporto dei soci, non è comune ai soci, come nella comunione di impresa, ma giuridicamente appartiene alla società come soggetto"; si può dunque dire che con la formazione della società tra i singoli soci ed il patrimonio sociale, si interpone un "quid novi" al quale il patrimonio appartiene giuridicamente, il che rende incompatibile la vendita dei beni costituenti il patrimonio della società mediante la cessione delle quote sociali essendo tali risultati, viceversa, raggiungibili attraverso negozi tra loro autonomi.
Considerato quanto precede in relazione alla fattispecie in esame lo scrivente non ritiene che i trasferimenti delle quote societarie della PPPP s.r.l. possano legittimare il provvedimento di revoca "de quo", peraltro non rinvenendosi nella legislazione regionale di riferimento alcuna norma che disponga limitazioni a mutamenti negli assetti societari delle società assegnatarie dei lotti; d'altra parte si osserva che nell'ipotesi in cui la società in argomento abbia realizzato e continui a realizzare l'attività produttiva per la quale aveva beneficiato dell'assegnazione del lotto, non sembra prefigurarsi alcun danno per la P.A. né alcun effetto distorsivo nell'attuazione delle finalità della normativa in materia consortile.
Riguardo, infine, l'altra presunta violazione dell'obbligo alla realizzazione dell'attività produttiva, posta alla base del citato provvedimento di revoca, si evidenzia come le normative regionali e, conseguentemente, i singoli contratti di vendita stipulati in osservanza delle medesime, sottopongono i soggetti assegnatari dei lotti di terreno al rispetto di obblighi e condizioni ben delineati, prevedendo al contempo precise sanzioni in caso di loro mancata osservanza; tra tali obblighi, com'è noto, vi è anche quello di destinazione dell'impianto all'attività di produzione industriale autorizzata e pertanto, solo qualora le autorità competenti al controllo ed all'accertamento di eventuali infrazioni dovessero effettivamente verificare la mancata osservanza di tale obbligo da parte della PPPP s.r.l. il provvedimento di revoca dovrebbe ritenersi legittimo.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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