Gruppo IV   Prot. N. /243/01/11 



Oggetto: Uffici tecnici Assessorato regionale BB.CC.AA. - Attività di progettazione di opere di restauro su beni mobili. D.A. 26/4/1999 - Applicabilità.




Allegati n...........................


Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
Dipartimento beni culturali ed ambientali
ed educazione permanente
P A L E R M O

e, p.c.      Assessorato Regionale lavori pubblici 

P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde viene chiesto se il decreto in oggetto indicato si applichi anche all'attività di progettazione di opere di restauro su beni mobili predisposta dai funzionari tecnici in servizio presso la Sezione per i beni S.A.I., Etnoantropologici, Archivistici e Bibliografici. Si chiede poi di conoscere se gli oneri contributivi previdenziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione siano da ritenersi compresi nell'aliquota dell'1%, prevista nel quadro economico o dalla stessa scorporati e comunque da prevedere sempre nell'ambito dei quadri economici dei singoli progetti finanziati.

2. In ordine alla suesposta problematica giova pregiudizialmente osservare che l'art. 5, commi 11-14, della l.r. n. 21 del 1985 e successive modificazioni, che prevede la corresponsione di incentivi economici in favore dei componenti degli uffici tecnici degli enti, per i progetti esecutivi redatti dagli stessi, da ripartirsi in base a criteri fissati da ciascun ente nei regolamenti e per l'Amministrazione regionale con decreto dell'Assessore competente - sulla base del quale è stato emanato, fra gli altri, il D.A. in oggetto indicato - deve ritenersi implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23 del 1998.
Invero l'art. 2, co. 3, di quest'ultima recepisce, tra gli altri, l'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, il cui comma 13 sostituisce il comma 1 dell'art. 18 della L. 109 del 1994. Il testo introdotto dal predetto art. 6 L. 127/97 è stato a sua volta modificato prima dell'art. 2, co. 18, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e poi dall'art. 13, co. 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Del testo vigente dell'art. 18 della L. 109/94 il legislatore regionale ha quindi recepito, più o meno consapevolmente, il solo primo comma, che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 127/97 e dalle leggi successive suindicate, è del seguente tenore:

Art. 18
"(Incentivi e spese per la progettazione)

Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri".
E' di tutta evidenza che ciascuna amministrazione e/o ente dovrà procedere all'attuazione di quanto disposto dall'art. 18 succitato secondo i criteri, le modalità e le procedure dallo stesso previste, similmente a quanto ad es. operato dal Ministero dei lavori pubblici (cfr. D.M. 2 novembre 1999, n. 555 in G.U.R.I. n. 108 dell'11 maggio 2000) o dal Ministero della Giustizia (D.M. 20 aprile 2000, n. 134 in G.U.R.I. n. 120 del 25 maggio 2000).
Copia del presente parere è trasmesso per opportuna conoscenza all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, competente nella materia de qua.



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