Gruppo   Prot. N. /239.01.11 



Oggetto: Comune d'Aaa - Sindaco - Variazioni di bilancio - Competenze.




Allegati n...........................

Assessorato regionale
degli enti locali
Dipartimento regionale
Degli enti locali
P A L E R M O

1. Con la nota suindicata, premesso che a seguito di un intervento ispettivo presso il comune di Aaa, il funzionario incaricato ha ravvisato talune irregolarità nella gestione finanziaria dell'ente, codesto Dipartimento regionale, condividendo le perplessità evidenziate nella relazione ispettiva, chiede l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità, per il sindaco, di operare variazioni degli stanziamenti di bilancio, modificando un preciso indirizzo stabilito dal consiglio comunale comportante l'iscrizione in bilancio della previsione di spese a destinazione specifica.
Codesto Dipartimento chiede altresì se, in carenza di un impegno di spesa, il sindaco avrebbe dovuto proporre all'organo consiliare una variazione di bilancio.

2. Sulla questione posta, va osservato, in generale, che la normativa di riferimento recante la disciplina della struttura e gestione del bilancio degli enti locali (D. Lgs. 77/95 e succ. modif. e ora il D. Lgs. 267/00) dispone che in sede di bilancio preventivo a ciascun servizio venga affidato un complesso di mezzi finanziari specificati nei singoli stanziamenti per interventi e che degli stessi, per la gestione, risponda il responsabile del servizio. Attraverso tale imputazione vengono, conseguentemente, fissati gli obiettivi che, nel corso dell'esercizio finanziario, debbono essere perseguiti dall'ente.
Ora, la natura giuridica vincolante del bilancio congiunta alla distanza temporale dalla formulazione delle previsioni può rendere necessari aggiornamenti delle stesse previsioni di bilancio cui si provvede su proposta del responsabile del servizio (art. 177 D. Lgs. 267/00) entro certi limiti mediante il fondo di riserva di competenza dell'organo esecutivo (art. 8 D. Lgs. 77/95 ora art. 166 D. Lgs. 267/00) e oltre tali limiti attraverso le variazioni del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, rispettivamente di competenza dell'organo consiliare e dell'organo esecutivo (art. 17 D. Lgs. 77/95 ora art. 175 D. Lgs. 267/00).
Tale disciplina che trova integrale applicazione in Sicilia in virtù del recepimento dell'art. 55 della legge 142/90 da parte del legislatore regionale (art. 1, co. 1, lett. i, l.r. 48/91) non prevede, al di fuori dei casi sopradescritti, strumenti modificativi degli stanziamenti nel corso dell'esercizio finanziario.
Da tale quadro normativo discende che le modifiche implicanti una valutazione comparativa fra stanziamenti ritenuti esuberanti e stanziamenti ritenuti insufficienti, per ciascuna unità giuridica del bilancio nel corso dell'esercizio, sono da considerare variazioni di bilancio e devono essere deliberate dal consiglio.
D'altra parte, l'eventuale generico riconoscimento all'organo esecutivo della possibilità di integrare stanziamenti deficitari mediante il prelevamento da fondi che non abbiano la specifica finalità di sostenere spese impreviste, implicherebbe la potestà, in ipotesi, di sovvertire completamente il contenuto e le finalità del bilancio di previsione approvato dall'organo consiliare.
Né sembra potersi sostenere, come invece si afferma nella relazione ispettiva allegata alla richiesta, che a seguito dell'integrazione dell'art. 32 della legge 142/90, introdotto dall'art. 1, co. 1, lett. e) l.r. 48/91, operata dall'art. 45 della l.r. 26/93, la competenza alla modifica di stanziamenti del bilancio, ancorchè nell'ambito dello stesso servizio sia, in applicazione dell'art. 13, co. 1, della l.r. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni, attribuibile al sindaco.
Tali disposizioni vanno, infatti, coordinate con le norme contabili degli enti locali che hanno radicalmente mutato la struttura del bilancio ed in particolare la classificazione delle entrate e delle spese e dato una nuova disciplina alle variazioni del bilancio preventivo. Diverso è il caso del prelevamento di risorse dal fondo di riserva (art. 8 D. Lgs. 77/95 ora art. 166 D. Lgs. 267/00) nei casi in cui le dotazioni degli interventi di spese correnti si rivelino insufficienti o della modifica degli stanziamenti di obiettivi specifici attraverso variazioni del piano esecutivo di gestione. In tali casi pur trattandosi di trasferimenti da un capitolo ad altro e non di diretta utilizzazione, ai sensi degli artt. 166, co. 2, 175, co.9 D. Lgs. 267/00 e dell'art. 13 co. 1, della l.r. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni, la competenza ad operare è attribuita al sindaco.
Tutto ciò premesso, non ritenendo che la fattispecie rappresentata sia riferibile a tali ultime ipotesi, sembra allo scrivente che lo spostamento di dotazioni finanziarie tra interventi diversi debba essere effettuato con formale variazione di bilancio di competenza dell'organo consiliare.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
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