Gruppo XV Prot._______________/238.01.11

OGGETTO: Stamperia regionale Braïlle. Natura giuridica. Problemi applicativi della l.r. 4/2001






ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Pubblica Istruzione

PALERMO


1. Con nota n. 1307/Gr. XII dell'1/8/2001 codesto Dipartimento, rappresentando che in dipendenza dell'emanazione della l.r. 30 aprile 2001, n. 4, sono state introdotte alcune innovazioni normative relative alla Stamperia Regionale Braïlle, ha sottoposto allo Scrivente i seguenti quesiti, relativi alla portata di tali norme:

1) Come si debba configurare il Consiglio di Amministrazione della Stamperia; se lo stesso abbia poteri di rappresentanza esterna; a quale Amministrazione spetti procedere alla sua nomina;

2) Quale sia l'attuale natura giuridica della Stamperia;

3) Quali siano le modalità di erogazione del contributo annuo da parte di codesto Dipartimento;

4) Quale sia l'interpretazione da dare all'art. 8, quinto comma, della l.r. 4/2001 secondo cui "Le attrezzature e la stamperia di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, rimangono acquisite al patrimonio della Regione".


2. Sembra opportuno, preliminarmente, riassumere brevemente l'excursus normativo di riferimento.

Con l'art. 7 della l.r. 4 dicembre 1978, n. 52, venne concesso un contributo di lire 50 milioni al Consiglio provinciale dell'Unione italiana ciechi di Caltanissetta per l'impianto presso detta Sezione di una Stamperia Braïlle.

Il successivo art. 8 disponeva l'acquisizione al patrimonio della Regione delle attrezzature e della Stamperia "di cui al precedente articolo".

Con successiva l.r. 30 dicembre 1980, n. 152, fu autorizzato un contributo annuo di lire 200 milioni "per il funzionamento della Stamperia Braïlle".

Con l.r. 16 novembre 1984, n. 93, prevedendo l'elevazione della misura del contributo disposto con l.r. 152/1980, venne specificato che il detto contributo doveva restare "prevalentemente finalizzato alla stampa di libri e materiale didattico per gli alunni della scuola dell'obbligo". Venivano, inoltre, fissate le modalità di erogazione: 80% in acconto, alla presentazione del programma annuale di utilizzazione, e, il saldo, a presentazione del rendiconto vistato da revisori dei conti designati dalle Amministrazioni regionali della pubblica istruzione e del bilancio.

La l.r. 23 maggio 1991, n. 33, con l'art. 7, dispose, per l'anno 1991, l'incremento del contributo di cui alla l.r. n. 93/1984, ampliando la finalizzazione di tale contributo "anche al trasferimento della sede operativa tecnica della Stamperia in Catania, nonché all'acquisto dei locali e degli speciali impianti ed arredi necessari al suo funzionamento".

La l.r. 11 maggio 1993, n. 33, con l'art. 50, incrementò di 500 milioni, per l'esercizio 1993, il contributo all'Unione italiana ciechi per il funzionamento della stamperia Braille prevedendo, con l'art. 55, che l'Unione italiana ciechi potesse destinare i propri immobili, anche se acquistati totalmente o parzialmente con contributi della Regione, per il miglior raggiungimento dei suoi fini.

Con l'art. 1 della l.r. 1 marzo 1995, n. 16, disponendo l'abrogazione implicita di quanto in contrasto con le disposizioni dallo stesso recate, venne disposto che:
"1. L'Unione italiana dei ciechi operante in Sicilia, nell'ambito dei servizi istituzionali, ha facoltà di destinare a sede della stamperia regionale Braille a Catania, anche modificandone la destinazione d'uso, uno dei propri immobili, con l'adeguamento dei relativi locali, a prescindere dalle motivazioni e dalle modalità attraverso cui essi sono stati acquisiti al proprio patrimonio.
2. La stamperia regionale Braille è preposta alla stampa in Braille di testi scolastici di ogni ordine e grado, di pubblicazioni e riviste professionali, culturali, formative ed informative e ove necessario anche alla registrazione su dischi e nastri magnetici.
3. La stamperia Braille può istituire una biblioteca regionale Braille ed elettronica, promuovere ed organizzare convegni, seminari per la diffusione del Braille e di altri sussidi tecnologici e tiflotecnici multimediali".


Con la l.r. 30 aprile 2001, n. 4, per quel che qui interessa, è stato disposto:
a) l'ampliamento dell'attività assegnata alla stamperia regionale Braïlle (art. 6, comma 1);
b) l'affidamento della gestione della Stamperia ad un consiglio di amministrazione di cinque membri, quattro dei quali designati dall'U.I.C. e uno designato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; prevedendo la durata in carica di tale organo e la possibilità di riconferma, per una sola volta, dei relativi componenti (art. 6, comma 2);
c) l'affidamento del controllo della gestione e della contabilità della Stamperia ad un collegio di revisori nominati dall'Amministrazione regionale, ancorchè i relativi compensi siano posti a carico dell'Unione italiana ciechi (art. 6, comma 3);
d) l'assegnazione direttamente al consiglio di amministrazione della Stamperia (art. 7, comma 1) del contributo regionale annuo di cui alla l.r. 152/1980, elevato a lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 2001 e a lire 800 milioni per gli esercizi finanziari successivi (art. 8, comma 3), prevedendone l'erogazione sulla base del preventivo di spesa presentato dal Consiglio di amministrazione della Stamperia (art. 7, comma 2).
Inoltre è stata interamente abrogata la l.r. 4 dicembre 1978, n. 52 (art. 3, comma 1), ma è stata mantenuta la previsione dell'acquisizione al patrimonio della Regione delle attrezzature e della stamperia di cui all'art. 8 della l.r. 52/1978 (art. 8, comma 5).

3. In ordine ai quesiti sottoposti, va chiarita, preliminarmente, la natura giuridica della Stamperia regionale Braïlle.

Lo Scrivente, in proposito, già si è espresso con il parere n. 348 del 1993, reso a questo Assessorato con nota prot. 17230 del 14 dicembre 1993.

In tale parere lo Scrivente rilevava che dall'esame della normativa e del regolamento della Stamperia "si evince che questa non consiste in un'entità autonoma, ma è un organismo dell'Unione italiana ciechi (o del suo Consiglio regionale) atteggiandosi quale gestione speciale dell'associazione, come d'altronde prefigurato dall'art. 7 della l.r. 4 dicembre 1978, n. 52".

Infatti, la l.r. 52/1978 assegnò all'Unione italiana ciechi non già il compito di impiantare la stamperia Braïlle, ma un contributo per l'impianto, con ciò sottintendendo solo una partecipazione regionale alla spesa d'impianto sostenuta dall'associazione; ancorchè, con una disposizione singolare -di cui si dirà avanti- venne prevista l'acquisizione al patrimonio della Regione delle attrezzature e della stamperia.
Che la Stamperia, come azienda, appartenga all'Unione italiana ciechi è stato poi evidenziato dal legislatore che in successive disposizioni legislative -e da ultimo nella l.r. 4/2001- ha individuato la stamperia come appartenente all'U.I.C. ("stamperia regionale Braille dell'Unione italiana ciechi").


La posizione della stamperia nell'ambito dell'organizzazione dell'Unione italiana ciechi postula che alla normativa statutaria della stessa debba farsi riferimento, per individuare le sue articolazioni organizzative ed i relativi poteri di rappresentanza.

Essendo la Regione pressochè priva di competenze normativa in materia privatistica, la normativa regionale non può aver direttamente disposto sull'organizzazione dell'Unione italiana ciechi. Per cui la portata della normativa degli articoli 6 e 7 della l.r. 4/2001, che prevede la gestione della stamperia da un consiglio di amministrazione composto come indicato nella normativa medesima, va considerata come condizione per l'erogazione della partecipazione contributiva regionale; mentre l'effettivo adeguamento dell'organizzazione dell'U.I.C., con le previsioni richieste dalla normativa regionale, può essere attuato soltanto dall'associazione stessa.

In ordine alla nomina del Consiglio di amministrazione in esame, la stessa -stante quanto detto- va disposta dall'Unione italiana ciechi.

Per completezza di disamina si ritiene opportuno accennare anche alla posizione del collegio di revisori previsto dal terzo comma dell'art. 6 della l.r. 4/2001 nello schema organizzativo della Stamperia.

A differenza del Consiglio di amministrazione, il cui ruolo è gestionale, il collegio dei revisori appare previsto essenzialmente quale organismo di controllo esterno giustificato dalla rilevante partecipazione finanziaria della Regione.

Mentre alla individuazione dell'organo gestionale, infatti, la Regione interviene con la designazione di un solo componente, quello di revisione è interamente di promanazione dell'Amministrazione regionale; e, peraltro, mentre nel primo la Regione interviene mediante la "designazione" del proprio componente, per il secondo è prevista la "nomina" da parte della Regione.

Né a tale ruolo osta la circostanza che i compensi del collegio dei revisori sono a carico dell'Unione italiana ciechi, dal momento che le risorse relative derivano dalla partecipazione contributiva regionale.

Ove, peraltro, l'Unione italiana ciechi dovesse sussumere nelle proprie norme organizzative le disposizioni in ordine al collegio di revisione, al ruolo di controllo esterno assegnato ai revisori si affiancherebbe anche quello di controllo interno che l'associazione possa attribuirgli.



3. In ordine alle modalità di erogazione del contributo, la disposizione dell'art. 1 della l.r. 16 novembre 1984, n. 93 -che prevedeva l'erogazione dell'80 per cento in acconto e del 20 per cento a consuntivo- sembra superata da quella del secondo comma dell'art. 7 della l.r. 4/2001 che prevede l'erogazione del contributo "sulla base del preventivo di spesa presentato annualmente". Tale dizione, comunque, non implica che l'erogazione debba esser interamente effettuata alla presentazione del bilancio preventivo, potendo codesto Dipartimento prevedere l'erogazione ripartita dello stesso in relazione alle esigenze temporali di spesa evidenziate -o desumibili- preventivamente.
D'altronde, come evidenziato dallo Scrivente con parere n. 160 del 2000, reso a codesto Assessorato con nota 15876 del 13/9/2000, il contributo in questione resta attratto nel sistema di tesoreria unica regionale di cui alla l.r. 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.


4. In ordine al significato da attribuire alla disposizione dell'art. 8, quinto comma, della l.r. 4/2001 secondo cui "Le attrezzature e la stamperia di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, rimangono acquisite al patrimonio della Regione", come sopra accennato, tale disposizione è sostanzialmente ripetitiva dell'analoga disposizione già recata dall'art. 8 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, sulla portata della quale lo Scrivente si è espresso con parere n. 30 del 1990 reso a codesto Assessorato con nota n. 4251 del 13 aprile 1990.

In tale parere veniva rilevato che "essendo la Regione pressochè priva di competenza normativa in materia privatistica, è impensabile -e sarebbe costituzionalmente illegittima- un'interpretazione delle norme degli artt. 7 ed 8 in discorso nel senso dell'acquisizione alla Regione della stamperia Braille come "universalità aziendale", e quindi non soltanto delle attrezzature acquistate con il "contributo" dell'art. 7 ma anche di tutte le altre attrezzature acquistate con altri fondi e contributi, nonché dell'avviamento, scorte, etc.", concludendo che "all'art. 8 in questione non può attribuirsi altra valenza che aver sancito l'acquisizione al patrimonio regionale dei beni acquistati con il "contributo" di 50 milioni recato dall'articolo precedente".

Non sembra che alla disposizione oggi riprodotta al quinto comma dell'art. 8 della l.r. 4/2001 possa attribuirsi una diversa portata dispositiva e, pertanto, deve ritenersi che con essa il legislatore, nell'abrogare interamente la l.r. 52/1978, abbia inteso mantenere al patrimonio regionale quei beni allora acquisiti.

D'altronde, gli ulteriori contributi vennero destinati al funzionamento della Stamperia. Inoltre all'incremento contributivo per l'anno finanziario 1991, recato dalla l.r. 33/1991, giustificato con il trasferimento della Stamperia da Caltanissetta a Catania e l'acquisto di locali e degli speciali impianti ed arredi necessari al suo funzionamento, non si accompagnò un'analoga previsione acquisitiva al patrimonio regionale dei locali ed impianti; mentre con la l.r. 1 marzo 1995, n. 16, si diede all'U.I.C. la "facoltà di destinare a sede della stamperia regionale Braille a Catania, anche modificandone la destinazione d'uso, uno dei propri immobili, con l'adeguamento dei relativi locali, a prescindere dalle motivazioni e dalle modalità attraverso cui essi sono stati acquisiti al proprio patrimonio", con ciò dimostrando di non aver considerato acquisiti al patrimonio regionale beni strumentali acquistati con contributi destinati alla Stamperia successivamente alla l.r. 52/1978..

Si allegano in copia i pareri n. 30/1990, 348/1993 e 160/2000 resi nel passato dallo Scrivente a codesta Amministrazione e sopra menzionati.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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