Gruppo XV Prot._______________/237.11.01

OGGETTO: Personale degli ex patronati scolastici - Retrodatazione della nomina - Contributi previdenziali - Trattamento economico - Quesiti.



ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Pubblica Istruzione
PALERMO




1. Con la nota n. prot. 1324/Gr. XII/P.I. del 6 agosto 2001 codesto Dipartimento, premesso che con D. P. n. 783 del 12.12.2000, allegato alla stessa, è stato accolto il ricorso straordinario proposto da M.M. avverso la delibera della Giunta municipale di BBBB 19 febbraio 1994, n. 97, con la quale era stata rigettata la sua istanza di riconoscimento degli effetti giuridici della sua immissione in ruolo ex art. 1, l.r. 5 agosto 1982, n. 93, dalla stessa data di immissione in ruolo degli altri soggetti beneficiari della citata legge regionale, chiede l'avviso dello Scrivente in ordine ai due quesiti allo stesso sottoposti dal comune di BBBB, immediatamente collegati alla retrodatazione degli effetti giuridici della nomina all'1/12/1983, riconosciuta alla stessa, e precisamente:
"a) se il riconoscimento della predetta decorrenza giuridica comporta il pagamento dei contributi all'Ente previdenziale per il riconoscimento del periodo a fini pensionistici"; e
"b) se va effettuata una ricostruzione di carriera alla sig.ra M.M.".

Limitandosi a manifestare il proprio orientamento soltanto in ordine al primo dei succitati quesiti, codesto Assessorato sottolinea che, poiché il pagamento dei contributi previdenziali è collegato alla prestazione lavorativa, "per il periodo in cui la stessa non si è svolta, non potrà e non dovrà il comune provvedere ad alcun versamento".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

La legge regionale 5 agosto 1982, n. 93 ha disposto, all'art.1, l'inquadramento nei ruoli organici dei comuni del personale incaricato dai soppressi patronati scolastici del servizio di refezione scolastica o di doposcuola in uno degli anni scolastici 1976/77, 1977/78 e 1978/79.

Successivamente, la citata previsione veniva estesa dall'art.16, quarto comma, della l.r. 1 agosto 1990, n.15, anche al personale che nell'anno scolastico 1978/79 era stato incaricato direttamente dai comuni.

L'art.7 della l.r. 15 maggio 1991, n.22 ha poi stabilito che il "quarto comma dell'art.16 della legge regionale 1 agosto 1990, n.15, costituisce interpretazione autentica dell'art.1 della legge regionale 5 agosto 1982, n.93".

Sulla scorta del citato quadro normativo, M.M., che aveva avuto l'incarico di cui trattasi direttamente dal comune, veniva inquadrata nei ruoli comunali dal 15 novembre 1993.

Soltanto in seguito all'accoglimento del ricorso straordinario citato in premessa, M.M. ha ottenuto l'inquadramento all'1 dicembre 1983, data di inquadramento dei soggetti provenienti dai patronati scolastici -e ciò in considerazione della natura di norma di interpretazione autentica attribuita esplicitamente dal legislatore all'art.16, quarto comma, l.r.15/1990, e della conseguente portata retroattiva della stessa-, sia pure, come già chiarito dal Consiglio di Giustizia amministrativa con parere n.364/1991 del 18 giugno 1991, ai soli effetti giuridici e non anche a quelli economici.

3. Tra la sig.ra M.M. ed il comune di BBBB si è determinata una situazione sostanziale con effetti di giudicato che ha accertato l'obbligo dell'Ente a provvedere ora per allora all'assunzione, precisandosi che sotto il profilo giuridico gli effetti debbano decorrere dall'1/12/83.

Ora, mentre non si registrano dubbi circa la definizione e la portata del diritto nascente dall'effetto di giudicato -che esclude, come detto, una retrodatazione della nomina anche agli effetti economici-, le difficoltà del Comune sembrano investire le modalità della sua esecuzione nonché le conseguenze che, eventualmente, si riverberano nel rapporto di impiego del soggetto in questione.

Per quel che concerne il primo dei quesiti sottoposti allo scrivente, come chiarito dalla dottrina (cfr. F. D. Mastrangeli - C.A. Nicolini, La contribuzione previdenziale, UTET, p.200), è principio generale che le singole obbligazioni contributive nascono come conseguenza, non del rapporto di lavoro genericamente inteso, ma dell'effettiva prestazione dell'attività lavorativa e, soprattutto, del conseguente obbligo di retribuzione.
Ed infatti, negli eventuali periodi di sospensione dell'attività lavorativa per i quali non sia previsto un corrispondente diritto alla retribuzione, pur essendo il rapporto in vita, la contribuzione non è dovuta, salvo che non vi siano norme specifiche che dispongano altrimenti (e salva l'eventuale attribuzione, nelle ipotesi in cui la causa di sospensione abbia una particolare rilevanza per l'ordinamento, di una contribuzione figurativa, in luogo di quella obbligatoria; v. sul punto Cinelli, Diritto della previdenza sociale, Torino, 1996, p.180).

Nel caso di specie, trattandosi di rapporto instaurato con un comune, per il profilo pensionistico, occorre fare capo all'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali di cui al R.D.L. 3 marzo 1938, n.680, e successive modifiche ed integrazioni, ove, a ben vedere, i suddetti principi dottrinari sembrano trovare conferma.
Infatti, all'art.47, R.D.L. cit. è chiaramente fissato il principio per cui "il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato dagli impiegati con diritto a retribuzione e alla iscrizione alla cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, nonché il servizio comunque riscattato".

Pertanto, il periodo compreso nella retrodatazione giuridica della nomina della dipendente in questione non comporta, per il Comune, il pagamento dei contributi all'Ente previdenziale per il riconoscimento del periodo a fini pensionistici


4. In ordine al secondo dei quesiti posti, sembra che, come meglio si evince dall'allegata nota del comune, le perplessità concernano la concreta determinazione del trattamento economico da erogare alla sig.ra M.M.; si chiede, cioè, se per determinare la posizione economica della stessa, occorra ripercorrere la dinamica salariale che avrebbe interessato la dipendente ove alla nomina si fosse proceduto alla data alla quale vennero assunti gli altri beneficiari della previsione normativa.

Al riguardo lo Scrivente ritiene che effettivamente la retribuzione dovuta all'interessata debba ricomprendere anche il maturato economico calcolato in base alla posizione economica che la sig.ra M.M.avrebbe raggiunto ove fosse stata in servizio sin dalla data dell'inquadramento in ruolo degli altri beneficiari.

Infatti, come è stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.a.r. Toscana, sez. III, 27.04.95, n.100), il giudicato con cui viene accertato l'obbligo dell'inquadramento ex tunc, se da un lato, come visto, esclude che al dipendente interessato competa il pagamento retroattivo delle competenze dalla data dell'inquadramento suddetto, non essendo stata svolta alcuna attività lavorativa retribuibile, dall'altro, comporta il riconoscimento della ricostruzione della carriera dalla data dell'inquadramento medesimo, "anche ai fini della corresponsione del trattamento economico equivalente".

E' questa, d'altronde, una diretta conseguenza della portata retroattiva dell'inquadramento, nonché della ratio della stessa, posto lo stretto collegamento esistente tra la decorrenza giuridica e le relative conseguenze sulla posizione economica derivante, che non può non essere che quella generalmente dettata dalla legge per i casi d'inquadramento alla rispettiva data.

Sembra opportuno precisare che all'interessata andranno altresì attribuiti fittiziamente tutti gli istituti economico-normativi che le sarebbero stati applicati e che erano vigenti nel periodo di retrodatazione della nomina, tranne quelli per i quali rileva l'anzianità di effettivo servizio. Ciò, chiaramente, in quanto la fictio iuris posta a base dell'inquadramento non può essere spinta fino al punto di ritenere iniziata l'effettiva prestazione del servizio dalla data in cui la nomina sarebbe dovuta avvenire.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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