Gruppo III  Prot. N /234.11.2001 



Oggetto: Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato. Azienda municipalizzata - L.r. 27/91 art. 9.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE LAVORO
PALERMO





1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla possibilità di ammettere ai contributi previsti dall'art. 9 L.r. 15.5.91 n. 27 (contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato) la ditta A.M.I.A. (Azienda Municipalizzata Igiene Ambientale). In sintesi, codesto Assessorato chiede di sapere se le aziende municipalizzate rientrano nel concetto di "imprese" come tali ammissibili ai benefici di cui alla norma prima citata.

2. Nonostante l'ampio dibattito esistente in dottrina sulla natura di "impresa delle Aziende Autonome ed in particolare, per il caso che qui interessa, delle municipalizzate, deve rilevarsi che la dottrina prevalente e la giurisprudenza della Cassazione ritengono che "l'Azienda municipalizzata esercente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, integra una struttura di propria autonoma organizzazione, distinta da quella pubblicistica del comune, e svolge attività economica con ampia libertà nonché con modalità e strumenti di natura tipicamente imprenditoriale" (Cass. sez. lav. 28.1.97 n. 862; sez. un. 4.8.98 n. 7639). Ancora: "le aziende municipalizzate, pur essendo prive di personalità giuridica e dotate soltanto di autonomia amministrativa, svolgendo un'attività economica organizzata nel campo della produzione in concorrenza effettiva o potenziale con privati imprenditori, realizzano l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 2093 c.c." (Cass. 18.4.1984 n. 2532) cioè alle stesse si applicano le norme del c.c. concernenti l'impresa.
Non risulta, quindi, possa negarsi il carattere di impresa alle aziende municipalizzate, oggi dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale (art. 23 L. 8 giugno 1990 n. 142) che peraltro ricavano proventi dall'attività che svolgono e, seppure, non sempre hanno fini di lucro, sicuramente hanno l'obbligo del pareggio di bilancio.
Ciò premesso, l'art. 9 comma 1 della l.r. 77/91 indica come soggetti beneficiari dei contributi in questione "le imprese operanti in Sicilia..." ossia adotta un termine del tutto generico senza limitazione alcuna. Né a diversa conclusione si giunge a seguito dell'esame delle disposizioni attuative ( D.A. 9 maggio 1997) che altrettanto genericamente fa riferimento alle "imprese operanti in Sicilia quali che siano la forma e la struttura societaria".
Pertanto, si ritiene che non sussistano ostacoli all'ammissibilità della A.M.I.A. ai benefici di cui è questione.


Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".












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