Gruppo V   Prot. N. /232/11/01 



Oggetto: Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato - l.r. 27/91 art. 9.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE LAVORO
PALERMO






1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio una problematica inerente la concedibilità del contributo che l'art. 9, comma 1, della l.r. 27/91 prevede, per un periodo massimo di un triennio, sulla retribuzione spettante ai dipendenti assunti a tempo indeterminato da imprese operanti in Sicilia. In particolare il quesito concerne la richiesta con la quale la Ditta "XXXX." chiede l'annullamento dei provvedimenti emessi dall'U.P.L.M.O. di YYYY di reiezione delle istanze di ammissione ai contributi "de quibus" per i periodi compresi tra l'01/06/96 ed il 31/12/98 presentate dalla citata Ditta in quanto la medesima ha beneficiato dal 05/07/98 al 04/01/99 del trattamento straordinario di integrazione salariale.

2. In merito alla problematica proposta lo scrivente Ufficio considerato il combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'art. 9 della l.r. 27/91; considerato altresì il contenuto di cui al comma 4 dell'art. 2 del D.A. 9 maggio 1997, recante istruzioni attuative del citato art. 9, per il quale "il trasferimento dei lavoratori stessi presso unità produttive ubicate fuori dal territorio regionale comporta la perdita delle agevolazioni con effetto ex nunc salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo", il quale, a sua volta, prevede che "l'impresa è tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato per riduzione di personale o collocato in mobilità entro dodici mesi dall'assunzione"; considerato ancora l'art. 4 ed in particolare, il comma 3, del medesimo D.A. 9 maggio 1997 ove si prevede che l'istanza per poter beneficiare del contributo "dovrà essere presentata annualmente entro il termine perentorio del 31 gennaio, con riferimento al pregresso periodo di dodici mesi decorrente da gennaio a dicembre; preso infine atto di quanto contenuto nella circolare assessoriale 24 gennaio 1995, n. 211 peraltro citata nella nota cui si risponde: ritiene che qualora nei dodici mesi precedenti o durante il triennio in cui le imprese beneficiano del contributo "de quo" si verifichi una riduzione di personale o sospensioni dal lavoro conseguenti all'attivazione di procedure per la concessione a qualsiasi titolo di interventi straordinari di integrazioni salariali, episodi questi comunque non riguardanti i lavoratori per la cui assunzione i contributi sono stati concessi, essendo venuti meno i requisiti per l'accesso alle agevolazioni, l'amministrazione debba negare la concessione delle medesime per i periodi interessati e quindi con effetto ex nunc; viceversa non sorge a carico delle imprese alcun obbligo di rimborso relativamente ai contributi legittimamente percepiti nelle annualità precedenti.
Qualora, invece, gli episodi di cui sopra, interessino direttamente lavoratori per la cui assunzione sono stati concessi i contributi, anche nelle ipotesi di trasferimento di cui al citato comma 4 dell'art. 2 del D.A. 9 maggio 1997, oltre a perdersi i requisiti per l'ammissione alle agevolazioni, sorgerà per l'impresa l'obbligo di restituire il contributo già percepito per il singolo lavoratore.
Nei termini il reso parere.








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