Gruppo IV  Prot. N. /231.01.11 



Oggetto: L.R. 54/85 - Alloggi FF.OO. siti in XXXX (YY), via S. M. - Sig. S.P. - Quesito.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del Personale, dei
Servizi Generali, di Quiescenza,
Previdenza e Assistenza
P A L E R M O





1. Con la nota cui si risponde viene rappresentata la vicenda del Sig. S.P., assegnatario dall'1.7.1988 di uno degli alloggi di proprietà regionale indicati in oggetto.
In data 16.12.1994il Sig. S.P. chiedeva a codesta Amministrazione l'acquisto dell'alloggio assegnatogli, ai sensi della L. 560/93 e della L.r. 43/94.
Con decreto del 12.6.1995 il Prefetto di YYYY disponeva però la revoca dell'assegnazione dell'alloggio in quanto l'assegnatario risultava collocato in congedo dall'Amministrazione di appartenenza "a domanda" e il congedo dal servizio a domanda non sembrava rientrare "tra le ipotesi previste dall'art. 1 della L.r. 26/91 per potere continuare ad usufruire.... dell'assegnazione".
A seguito del decreto di revoca l'Ufficio del Territorio di YYYY, con nota del 30.6.1995, invitava il Sig. S.P. a rilasciare l'alloggio.
Questi non ottemperava all'invito al rilascio e, con nota dell'11.8.1995, chiedeva la revoca del provvedimento prefettizio da lui ritenuto illegittimo in quanto, a suo dire, il suo caso era comunque riconducibile al disposto del citato art. 1 della l.r. 21/96, atteso che il congedo era avvenuto "raggiunti i limiti massimi".
Dalla documentazione allegata si evince altresì che il Sig. S.P. nelle more proponeva ricorso avverso il provvedimento di revoca dell'alloggio dinanzi al T.A.R. Catania, sezione II; che questo rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento e che avverso l'ordinanza di rigetto della sospensiva il S.P. non presentava ricorso in appello.
Non essendo stato revocato il provvedimento prefettizio, l'Ufficio del territorio di YYYY, stante la perdurante inottemperanza del Sig. S.P. all'invito al rilascio dell'alloggio, con nota del 10.2.99 sollecitava codesta Amministrazione ad adottare i conseguenti provvedimenti di sfratto amministrativo.
Ciò posto, codesta Amministrazione chiede allo Scrivente di valutare se sia possibile riprendere in esame l'istanza di acquisto dell'alloggio, reiterata dal Sig. S.P. con nota del 26.6.2001, "non sussistendo ad oggi ulteriori procedimenti coattivi" e "atteso che la normativa che giustificò il provvedimento prefettizio risulta oggi superata".

2. In via preliminare va osservato che nella nota in riferimento non viene dato conto dell'esito del ricorso giurisdizionale proposto dal Sig. S.P. avverso il provvedimento di revoca dell'assegnazione, esito la cui refluenza sulla vicenda in esame è di tutta evidenza.
Sarebbe stato pertanto più opportuno che codesta Amministrazione, piuttosto che rivolgersi allo Scrivente, si fosse rivolta all'organo che ne ha assunto le difese nel giudizio avviato dinanzi al T.A.R. Catania.
Nemmeno si dà conto, nella nota in riferimento, dell'esito delle procedure coattive sollecitate a codesta Amministrazione dall'Ufficio del territorio di YYYY già con nota del 10.12.1999.
Ad ogni buon fine -nel ribadire la necessità che codesta Amministrazione assuma notizie sullo stato, o sull'esito, del predetto giudizio amministrativo- sulla vicenda in esame, quale risulta dagli elementi a disposizione dello Scrivente, si rassegnano comunque le seguenti considerazioni.

3. Ritiene lo Scrivente che l'esame della nuova istanza di acquisto dell'alloggio presentata dal Sig. S.P. vada subordinato alla verifica della sussistenza, in capo allo stesso, delle condizioni che consentono di mantenere il diritto all'assegnazione anche in caso di collocamento in congedo, come previste dall'art. 5 bis della l.r. n. 54/85.
Il citato art. 5 bis -introdotto dall'art. 1 della l.r. 26/91 e successivamente varie volte modificato- nel testo vigente, al comma 1 , così dispone:
"1. All'atto del collocamento in quiescenza per aver raggiunto l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento dell'Amministrazione di appartenenza o per invalidità, l'assegnatario mantiene il diritto all'assegnazione, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche".
Sorvolando sul possesso dei requisiti di cui al citato art. 2 del D.P.R. n. 1035/72, che non sembrano venire in rilievo nella fattispecie in esame., si tratta di verificare se possa ritenersi che il Sig. S.P., posto in congedo dal servizio a domanda, abbia mantenuto il diritto all'assegnazione ai sensi del sopra richiamato art. 5 bis della l.r. 54/85.
La norma in esame chiaramente dispone che l'assegnatario di un alloggio di proprietà regionale, nel caso di cessazione del rapporto di impiego, mantiene il diritto all'assegnazione in due ipotesi: quella di collocamento in quiescenza per raggiungimento "dell'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza" e quella di collocamento in quiescenza "per invalidità".
Non ricorrendo nella fattispecie la seconda delle ipotesi contemplate nella norma in commento, occorre verificare se non ricorre piuttosto la prima, ossia quella del collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
Lo Scrivente non è in condizione di procedere alla suddetta verifica, atteso che dalla documentazione allegata non si evince con quale anzianità sia stato collocato in congedo il Sig. S.P..
Giova tuttavia ricordare che lo stesso Sig. S.P., nella nota dell'11.8.1995 con cui chiedeva la revoca del provvedimento prefettizio di revoca dell'assegnazione, dichiarava di essere andato in congedo "raggiunti i limiti massimi".
Giova altresì ricordare che -come già osservato dallo Scrivente in un recente parere reso a codesta Amministrazione su una fattispecie analoga- ai sensi dell'art. 8 del D.L.Vo n. 165/97 il nuovo regime previdenziale introdotto dalla L.n.335/95 e, in particolare, le norme di cui all'art. 1, commi 25, 26 27 e 29, trovano applicazione nei confronti del personale delle Forze di polizia solo a partire dal 1° gennaio 1998.
A ciò consegue che al Sig.S.P., cessato dal servizio in data antecedente l'entrata in vigore del nuovo regime ( 24.4.1995), si applica il regime previgente.
Ai sensi di questo e, in particolare, del combinato disposto dei commi 1, 6 e 7 dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, recante il Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, l'anzianità contributiva massima prevista nell'aprile 1995 per il personale delle Forze di polizia era di 30 anni.
A parere dello Scrivente codesta Amministrazione dovrà pertanto verificare se il sig. S.P., all'atto della cessazione dal servizio, aveva maturato tale anzianità.
Nel caso di esito positivo della predetta verifica il Sig. S.P., avendo mantenuto il diritto all'assegnazione dell'alloggio nonostante il collocamento in congedo, avrebbe titolo per richiedere l'acquisto dell'alloggio medesimo ai sensi della l. n. 560/93 e della L.r. n. 43/94.
Nell'ipotesi contraria il Sig. S.P., non avendo mantenuto il diritto all'assegnazione a seguito del collocamento in congedo, non solo non avrebbe titolo per richiedere l'acquisto dell'alloggio ai sensi delle citate leggi, ma andrebbe sottoposto allo sfratto amministrativo già sollecitato a codesta Amministrazione dall'Ufficio del territorio di YYYY con nota del 10.2.99.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.








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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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