Gruppo XIV Prot._______________/225.2001.11


OGGETTO: E.S.A.- Servizio di meccanizzazione agricola.- riorganizzazione.- L.r.16/98, art. 1.

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento regionale interventi infrastrutturali
(Rif. nota n. 1858/Gr. 2° del 19 luglio 2001)

e. p. c. ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
Dipartimento regionale bilancio e tesoro

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata il Dipartimento regionale interventi infrastrutturali ha stato chiesto l'avviso dello scrivente circa la valenza della proroga di termini per la campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A. disposta dall'art. 4 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 28.
La questione proposta, a quanto riferisce la richiedente Amministrazione, trae origine dalle perplessità espresse in proposito da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, che - in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'E.S.A. relativo all'esercizio finanziario 2001 - ha sostenuto la tesi secondo cui, con la citata disposizione si sono reiterati, con decorrenza già dall'esercizio 2001, gli effetti del disposto normativo di cui alla l.r. 16/98.

2.- In ordine alla questione proposta si osserva quanto segue.
L'art. 1, comma 4, della l.r. 31 agosto 1998, n. 16, ha imposto all'Ente di sviluppo agricolo di provvedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, "alla riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, provvedendo altresì alla revisione delle relative tariffe in modo da assicurare entro un biennio la copertura minima del 40 per cento della spesa".
Non essendosi, evidentemente, raggiunto l'obiettivo individuato dalla richiamata disposizione, l'art. 4 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 28, ha testualmente statuito che "le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1988, n. 16, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2001."
Al fine di interpretare la riferita norma e di identificare la volontà in essa oggettivata non può che procedersi nell'osservanza del fondamentale canone di ermeneutica sancito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, e dunque innanzitutto da un punto di vista letterale, supportato da un imprescindibile criterio logico.
Ad avviso dello scrivente dunque, non potendosi prescindere dal significato proprio delle parole, appare assumere valore determinante il riferimento operato dal legislatore regionale all'esercizio finanziario 2001.
Ed invero va considerato che il concetto di esercizio finanziario è essenzialmente economico-giuridico, riferendosi ad un complesso di atti di gestione concernenti le entrate e le spese che si riferiscono ad un determinato periodo amministrativo, denominato anno finanziario.
E dunque dall'operato rinvio ad un complesso di atti gestionali non può che derivare che i conseguenti effetti si determinino nell'ambito dell'unità temporale cui la gestione medesima si riferisce; in altre parole si ritiene, concordando in buona sostanza con le considerazioni formulate dal Dipartimento regionale bilancio e tesoro, che la prevista proroga miri a far decorrere dall'indicato - anche se per relationem - ambito temporalel'effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, della l.r. 16/1996, con la conseguenza che la copertura minima del 40 per cento della spesa deve essere assicurato, a seguito della prevista riorganizzazione del servizio e della parimenti individuata revisione delle tariffe, nell'anno finanziario cui l'esercizio citato si riferisce.
L'operato riferimento, in via generale, alle disposizioni dell'art. 1, comma 4, della l.r 16 del 1998 appare, d'altro canto, ricomprendere ogni termine in esse contenuto, non solo e non tanto dunque quello iniziale di decorrenza del biennio, bensì, invero e sostanzialmente, quello finale di attuazione del disposto normativo.
Si osserva per completezza che dall'esame degli atti parlamentari non emerge alcun elemento atto a suffragare una diversa tesi interpretativa. Ed invero la disposizione in esame, a quanto emerge dal sommario dei lavori d'aula della seduta n. 339 in cui la disposizione in discorso è stata posta in votazione, è frutto di un emendamento del Governo, approvato senza alcuna discussione, e giustificato unicamente quale necessario "accorgimento tecnico".

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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