Gruppo VI   Prot. N. /223.01.11 



Oggetto: CCCC di C. Collocamento obbligatorio centralinisti telefonici non vedenti ex l.r. 60/76 e legge 113/85.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
GRUPPO VIII - SERVIZI PER IL COLLOCAMENTO
P A L E R M O






1. Con la nota suindicata viene chiesto il parere dello scrivente in ordine all'applicabilità della L.R. 60/76 e della L. 113/85 relative al collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti presso il CCCC (....) di C.
In particolare codesto Dipartimento rileva che, a seguito di richiesta di assunzione di un centralinista non vedente, il CCCC ha rilevato non essere tenuto alla osservanza della normativa citata; il centro infatti non disporrebbe di una pianta organica operativa "essendo in corso di adozione il regolamento organico che, successivamente, dovrà essere approvato dall'Assessorato regionale della sanità", ed inoltre il Centro ha rappresentato che assume esclusivamente personale inquadrato con rapporti di diritto privato ed a tempo determinato, ed utilizza dipendenti della Regione siciliana collocati in posizione di comando, secondo quanto disposto dall'art. 22 della L.R. 30/97.

2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.
Con la legge 14 luglio 1957, n. 594 integrata ed aggiornata dalla L. 29 marzo 1985, n. 113, sono state introdotte norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.
L'art. 1 della L. 594/57 dispone testualmente che "le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di stato, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede, stabilimento alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico , un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico".
L'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 60 prevede espressamente che l'obbligo di assunzione dei centralinisti ciechi riguardi anche l'amministrazione della Regione siciliana, gli enti pubblici dalla stessa dipendenti o vigilati, nonché gli enti locali della Regione.
Ciò posto appare necessario accertare la natura giuridica del CCCC al fine di verificare se esso rientri tra i soggetti tenuti ad ottemperare all'obbligo di assunzione ai sensi dell'art. 1, L. 60/76.
Il CCCC, centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario, è stato istituito dalla Regione siciliana con L.R. 30 novembre 1993, n. 30.
Secondo quanto disposto dall'art. 1 della normativa citata, ha personalità giuridica di diritto pubblico.
Tra i suoi scopi sono la ricerca nel campo della formazione e delle scienze sanitarie e la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti nell'ambito socio-sanitario.
Il Centro svolge quindi una funzione complementare rispetto alle più vaste competenze dell'Assessorato alla sanità concorrendo al conseguimento dei suoi fini con le strutture di cui è dotato, stipulando convenzioni con le Università ed aziende ospedaliere.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, sembra evidente che il CCCC è un ente pubblico regionale, dotato di personalità giuridica, e in quanto tale rientra tra i soggetti tenuti alla osservanza della normativa più volte citata.
Per quel che riguarda poi la condizione indicata dall'art. 1 L.R. 60/76, ossia l'esistenza di un centralino telefonico, con le caratteristiche ivi indicate al 5° comma della l. 594/57, l'ente in parola obietta che, sebbene sia in possesso dell'impianto richiesto, "una chiamata esterna può raggiungere direttamente un derivato interno senza l'ausilio dell'operatore".
A tale proposito il relativo accertamento, di natura strettamente tecnica, è stato condotto da codesta Amministrazione che fa riferimento specificatamente ad una nota XXXX, datata 23/6/1999, da cui si desume che, l'ente in oggetto è dotato di un centralino con più di cinque linee urbane e corredato da posto operatore, condizione, che codesto Dipartimento ha accertato sufficiente a determinare l'obbligo di assunzione.
Per quanto concerne l'obiezione sollevata dal CCCC, relativa alla mancanza di una pianta organica operativa, si osserva che l'art. 1 della L. 594/57 prevede espressamente, al 2° comma, che "l'assunzione avvenga indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico".
Ed invero dalla stessa lettura testuale delle disposizioni citate si evince che la finalità precipua della normativa è riconducibile ai principi di cui all'art. 2 della Costituzione ed è quindi diretta all'attuazione dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali quelli al lavoro (art. 4 Cost.) e all'avviamento professionale degli inabili (art. 38, 3° comma Cost.). Conseguentemente si ribadisce che l'unica condizione che viene in rilievo è l'esistenza di un impianto di centralino con le caratteristiche di cui all'art. 1 l. 594/52 il centralinista cieco è infatti titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione (Cass. 17/12/98 n. 12648).
Per quel che riguarda, infine, la circostanza che i rapporti di lavoro del personale del CCCC si fondano su contratti di diritto privato, ed anche a tempo determinato, secondo il disposto dell'art. 22 L. 93/30, non può che concordarsi con l'avviso espresso da codesto Assessorato secondo il quale la normativa in parola si applica a tutti i rapporti di lavoro.
Ed invero l'art. 1 della L. 594/57 non riguarda solo rapporti di pubblico impiego; mentre l'obbligo di assunzione di centralinisti ciechi può riguardare anche i privati datori di lavoro "i cui uffici, sedi o stabilimenti abbiano un centralino di smistamento".
Né osta all'applicabilità della normativa la previsione di un eventuale ricorso ad assunzione di personale a tempo determinato in quanto, anche come sottolineato dall'Amministrazione richiedente, tale configurazione rappresenta una semplice possibilità concessa all'Ente per il perseguimento dei suoi particolari fini, così come si evince dalla lettura dell'art. 22 L. 30/93.
Conclusivamente, ed alla stregua delle considerazioni più sopra svolte, si ritiene che anche il CCCC sia tenuto all'osservanza della legislazione sul collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti e, di conseguenza, debba ottemperare alla richiesta di assunzione inoltrata allo stesso dall'Amministrazione richiedente.
Nelle precedenti considerazioni è il parere dello Scrivente.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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