Gruppo IV   Prot. N. 222/01/11 



Oggetto: Zone di riserva delle falde idriche - Istanze di concessioni preferenziali. Quesito.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Lavori Pubblici
P A L E R M O






1. Con la nota cui si risponde viene chiesto se le istanze di concessioni preferenziali ai sensi del D.P.R. n. 238/99 avanzate dai proprietari di pozzi insistenti all'interno di zone di riserva istituite con D.A. LL.PP. n. 1460 del 15.6.1983 ex art. 102 del T.U. n. 1775/1933 possano essere: -ammesse ad istruttoria come preferenziali; - ammesse a sanatoria, risultando dette acque derivate riservate ad un pubblico generale interesse; - non ammesse ad istruttoria, visto il disposto di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 1090 del 68.

2. L'art. 1, co. 4, del D.P.R. n. 238 del 1999 recante il regolamento per l'attuazione di talune disposizioni della legge n. 36 del 1994, prevede che "Per le acque pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e al presente regolamento non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche può essere chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" (termine poi prorogato dall'art. 23, co.6 bis, del D. D.vo 152/1999, nel testo aggiunto dall'art. 7 del D.Lvo. 258/2000).
La superiore disposizione costituisce necessario corollario dell'art. 1 della l. 36/94, nonché del comma 1 dello stesso art. 1 del D.P.R. 238/99, che, com'è noto, attribuiscono al demanio pubblico tutte le acque sotterranee e superficiali, ivi comprese pertanto tutte le acque in precedenza private perché ritenute prive di attitudine ad usi di pubblico generale interesse e quindi non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche. Queste ultime nel passato potevano essere liberamente, pur con tutti i vincoli del caso, sfruttate dai loro proprietari, sicchè, per evitare che questi ultimi si trovassero, per effetto della riconosciuta natura pubblica delle acque stesse nell'impossibilità della loro utilizzazione, il regolamento ha consentito -agli ex proprietari- di ottenere il riconoscimento o la concessione preferenziale delle acque stesse.
Come precisato nella circolare 1 dicembre 1999, n. 12999 (in G.U.R.I. n. 52 del 3 marzo 2000) del Ministero dei lavori pubblici, si fa riferimento ad "istanze, naturalmente relative ad utenze in esercizio, che, sebbene presentate nei termini previsti dalla vigente normativa, non abbiano ancora dato luogo ad un provvedimento formale di riconoscimento o concessione preferenziale. E' noto che tali ultimi provvedimenti, a differenza del decreto di concessione, che ha effetti costitutivi, rappresentano atti di mero accertamento dichiarativo di un diritto preesistente, ed infatti il relativo procedimento amministrativo è finalizzato alla sola ricognizione del verificarsi dei presupposti richiesti dalla legge (effettiva esistenza dell'utenza e delle sue modalità in connessione ad un titolo legittimo od a un godimento preesistente)".
Le superiori istanze insistono nella fattispecie, in "Zone di riserva" corrispondenti alle falde destinate alla alimentazione degli schemi idrici previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, istituite, a favore dei comuni interessati, con D.A. del 15 giugno 1983, ai sensi dell'art. 102 del T.U. n. 1775 del 1993.
Per una migliore comprensione della questione è bene ricordare che la ricerca , l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono disciplinate dal titolo II del menzionato T.U.. Nell'ambito di tale disciplina è poi previsto che determinati comprensori, da individuare con appositi decreti, siano soggetti a tutela della P.A., ossia che la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee debbono formare oggetto, in tutti i comprensori, di provvedimenti amministrativi (art. 94), secondo la normativa contemplata dallo stesso titolo, col conseguente potere di vigilanza attribuito al genio civile (art. 105).
L'art. 102, 1° comma, prevede, inoltre, che "nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche di acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sarà determinata con decreto del Ministero dei lavori pubblici".
Questa disposizione può essere applicata "anche nel caso in cui lo Stato crede di agevolare ai comuni ed alle province la ricerca delle acque per l'approvvigionamento di acque pubbliche" (art. 102, 2° comma).
Ciò significa che il provvedimento col quale la P.A. riserva a sé l'esplorazione delle acque sotterranee in determinate zone (come nella fattispecie il succitato D.A. ll.pp.) comporta la preclusione per altri soggetti della medesima attività prevista dall'art. 95.
Orbene, come sottolineato dalla giurisprudenza, la circostanza che L'Amministrazione abbia impresso ad un bacino imbrifero il carattere di "zona di riserva", vincolando al soddisfacimento di un uso pubblico (l'alimentazione idropotabile di vari comuni), comporta che le acque estraibili nella zona sono primariamente destinate a quell'uso pubblico. (T.S,A.P. 24/9/1987, n.69, Bucaro c. Assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana; T.S.A.P. 15.2.1984 n. 2, Riggio c. Ufficio Genio civile di Trapani; T.S.A.P. 25.9.1984, n. 22,Centonze c. Ufficio del Genio civile di Trapani; T.S.A.P. 5.5.1994, n. 29, Triscari c. Genio civile di Catania).
Sembra pertanto allo scrivente che nelle predette zone di riserva i privati non abbiano titolo a chiedere il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'art. 4 del T.U. 1775/1993, ferma restando, come pure sottolineato dalla giurisprudenza suindicata, la facoltà dei proprietari dei fondi di attingere acqua per usi domestici ex art. 93 T.U., subordinatamente all'accertata compatibilità di quegli usi privati con quelli pubblici da parte della p.a. competente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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