Gruppo IV   Prot. N. /217.01.11 



Oggetto: Art. 37 l.r. n. 10/99 - RRRR - Spese per competenze tecniche - Copertura finanziaria.



Allegati n...........................


Presidenza della Regione
Dipartimento regionale
Della Protezione civile
P A L E R M O






1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento regionale chiede l'avviso dello Scrivente su una questione che di seguito si rappresenta.
Nel novembre del 1992, un movimento franoso di notevoli dimensioni ha interessato il territorio di TTTT nel Comune di MMMM, che, segnalato l'evento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per essa al competente Dipartimento della protezione Civile, ha determinato la nomina di apposita commissione tecnica cui è stato affidato il compito di stabilire le cause e gli effetti.
Agli accertamenti dovuti hanno fatto seguito le ordinanze n. 2342/F.P.C. del 26/11/93 e n. 2405 del 06/06/95 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali si è proceduto a dichiarare l'intervento di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e si è conferito incarico al Prefetto di MMMM per l'esecuzione dei lavori.
Per le analoghe finalità l'Assemblea regionale ha approvato le LL.RR. 24 agosto 1993, n. 22 e 24 aprile 1999, n. 10 con le quali è stata prevista l'erogazione di fondi finalizzati alle opere di presidio necessarie ad arginare il movimento franoso.
Il Prefetto di MMMM, assegnatario delle predette somme, con procedura di urgenza e dopo la promulgazione della l.r. 27/04/99, N. 10, ha stipulato un contratto di appalto (in data 30/03/2000) con cui ha affidato un incarico, alla ditta YYYY di BBBB, per avviare una ulteriore campagna di indagine geognostica, giustificata dalla asserita necessità di dover formulare un giudizio definitivo circa il grado di sicurezza strutturale degli immobili, soprattutto al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica e privata incolumità, confortata anche dalla determinazione assunta dal gruppo di lavoro istituito e nominato dallo stesso Prefetto, composto tra gli altri anche dall'ing. capo del comune di MMMM e dall'ing. capo del genio civile.
La ditta affidataria, terminate le indagini e comunicati i risultati, ha emesso fattura e reclamato il compenso concordato.
La Prefettura, per far fronte alle richieste, più volte si è rivolta a codesto Dipartimento regionale, chiedendo di esaminare la possibilità di imputare le spese per le indagini effettuate dalla YYYY ai fondi stanziati con le leggi regionali citate, individuando, come fonte giuridica della richiesta copertura, il comma 1, lettera c, dell'art. 37 l.r. n. 10 del 27 aprile 1999. Detto articolo, combinato con il disposto dell'art. 1, comma 3, della l.r. 24 agosto 1993, n. 22 induce codesto Dipartimento a ritenere dubbia la possibilità di imputare la liquidazione della fattura emessa a valere sui residui dei fondi assegnati per le finalità di cui all'art. 37, comma 1, lettera c, della più volte citata l.r. n. 10 del 27/04/99, soprattutto per la scelta temporale di indire una gara, per ulteriori indagini diagnostiche, in una data successiva all'approvazione e promulgazione delle citate leggi.
Ciò premesso, codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di volere rendere parere tecnico giuridico in merito alla possibilità di far gravare sui fondi, di cui alle leggi regionali 24 agosto 1993, n. 22 e 27 aprile 1999, n. 10, le spese delle competenze tecniche conseguenti all'incarico, come sopra affidato dal Prefetto di MMMM alla ditta YYYY per l'ulteriore campagna di indagini geognostiche.

2. Sulla questione così come rappresentata lo Scrivente espone le proprie considerazioni.
La l.r. 24 agosto 1993, n. 22 reca ad oggetto: "Individuazione di strutture ed interventi straordinari regionali per l'eliminazione dei dissesti statici in località "TTTT" nel territorio del comune di MMMM".
In particolare, il comma 3 dell'art. 1 prescrive che "gli interventi di recupero o ricostruzione sono finalizzati al ripristino della piena funzionalità dell'unità immobiliare, al conseguimento di condizioni di maggiore sicurezza dal punto di vista statico, nonché agli studi, alle simulazioni ed alla realizzazione di opere di presidio e delle infrastrutture primarie e secondarie".
Il successivo comma 1 dell'art. 2 (sostituito con l'art. 2 della l.r. 10 gennaio 1995, n. 5 ) dispone che "gli interventi di cui all'articolo 1, individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, di concerto con la Regione siciliana e con la Prefettura di MMMM, saranno attuati dal Prefetto di MMMM , ai sensi dell'art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ("Istituzione del servizio nazionale della protezione civile"), utilizzando gli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, in aggiunta a quelli assegnati per le stesse finalità dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Con l'art. 37, comma 1, della l.r. 27 aprile 1999, n. 10 , infine, si è disposto che "le somme già assegnate al Prefetto di MMMM per gli adempimenti di cui all'articolo 2 della l.r. 10 gennaio 1995, n. 5, sono utilizzate dallo stesso per le seguenti finalità: (omissis) c) le somme residue, per la realizzazione di opere di presidio e di urbanizzazione primaria atte alla sistemazione dell'area, avvalendosi delle indagini geologiche già eseguite e delle risultanze delle perizie tecniche depositate presso il tribunale di MMMM".
Il delineato quadro legislativo regionale ha, in sostanza, voluto integrare il sistema degli interventi (legislativi ed amministrativi) già adottati dallo Stato, in applicazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile), con cui, tra l'altro, ai sensi dell'art. 14 della medesima legge, al Prefetto di MMMM è stata affidata la titolarità degli interventi, specificamente individuati nelle citate ordinanze n. 2342/F.P.C. del 26/11/93 e n. 2405 del 6/6/95 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ne deriva che, necessariamente, gli interventi sussidiari (e le susseguenti risorse finanziarie) affidati al Prefetto di MMMM con le sopra indicate leggi regionali, risultano essere correlati alla realizzazione di specifici adempimenti, peraltro esaustivamente indicati nell'art. 37 della l.r. n. 10/99.
In particolare, l'utilizzazione delle somme residue assegnate al Prefetto di MMMM con leggi regionali, risulterebbe, ai sensi della lettera c del medesimo articolo 37, attivabile attraverso l'avvalimento di indagini geologiche e geognostiche "già eseguite" (rispetto alla data di entrata in vigore della l.r. 10/99: 1° maggio 1999).
Risulta pertanto, evidente come la realizzazione di indagini geognostiche, in data successiva a quella del 1° maggio 1999 (come nel caso di specie, il cui contratto è stato sottoscritto tra le parti in data 30 marzo 2000) non sembra potersi ricondurre nell'alveo delle prescrizioni individuate dal legislatore siciliano con il citato art. 37, lett. c, l.r. n. 10/99.
Sembra, piuttosto, conducente poter ricomprendere, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, gli oneri finanziari discendenti dal sinallagma contrattuale di che trattasi nell'ambito degli interventi (e dei poteri) esercitati dal Prefetto di MMMM quale soggetto delegato dal Ministro per il coordinamento della Protezione civile, ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge n. 225/92; dovendosi considerare, in tal guisa, gli stanziamenti, di cui alle leggi regionali, aggiuntivi , rispetto a quelli assegnati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1, comma 1, l.r. n. 22/93, modificato con l'art. 2 della l.r. n. 5/95), per il raggiungimento di finalità specificamente individuate nell'art. 37 della l.r. n. 10/99.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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