Gruppo XIV   Prot. N. /216.2001.11 



Oggetto: Beni pubblici - Patrimonio - Concessione per attività culturali.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del personale, dei
servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del
personale
P A L E R M O



1. Con la lettera in riferimento codesta Presidenza rappresenta che all'Accademia di scienze, lettere ed arti di XXXX è stato dato in concessione - in forza del disposto dell'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e per il canone ricognitorio ivi previsto - un immobile appartenente al patrimonio indisponibile della Regione, denominato "Yyyy".
Rappresenta altresì codesta Presidenza che la predetta Accademia "ha chiesto il riesame della questione relativa al rapporto di utilizzazione" dell'immobile, rilevando di non essere inserita "a decorrere dal 1997" nella tabella delle istituzioni culturali alle quali si applicano le disposizioni della citata legge n. 390/86 ed evidenziando altresì "di avere avuto concesso in uso gratuito governativo il yyyy in permuta dei locali precedentemente occupati presso Wwww".
Ciò premesso vien chiesto l'avviso dello scrivente al riguardo.

2. La questione della concessione dell'immobile Yyyy all'Accademia delle scienze, lettere ed arti di XXXX è già stata trattata nel parere reso a codesto Dipartimento con lettera di quest'Ufficio 3 giugno 1998, n. 11031/20.98.11; già in quella sede si è affermato che "nella fattispecie prospettata non sembra possa farsi luogo ad una c.d. concessione in uso governativo, in quanto tale possibilità appare limitata,...., all'esclusiva ipotesi di destinazione del bene ad un servizio governativo" assunto dunque direttamente dall'autorità governativa regionale.
In particolare, sempre nel citato parere n. 11031/1998, lo scrivente - dopo aver richiamato il disposto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 390/1986, ai sensi del quale l'Amministrazione può dare in concessione o locazione beni immobili demaniali o patrimoniali alle "istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834" - ha altresì precisato: "poiché l'Accademia di scienze, lettere ed arti risulta appunto inserita nella richiamata tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834, non appare dubbio che nei suoi confronti... possa essere assentita, in forza della riportata L. 11 luglio 1986, n. 390, ed alle condizioni previste dalla medesima, la concessione del bene di che trattasi".
Ciò detto, prima di passare ad esaminare l'eccezione sollevata dall'Accademia de qua , appare opportuno ricostruire il sistema normativo che qui rileva.
Al riguardo si precisa che la tabella approvata con DPR n. 834/1984 elenca le istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 20 aprile 1980, n. 123, disposizione quest'ultima abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. 11 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Tale legge n. 534/1996 ha infatti dettato una nuova disciplina per l'erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali prevedendo, all'art. 1, comma 1, che, dal 1° gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso di determinati requisiti sono ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella emanata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge n. 534/1996.
In particolare poi, per quanto qui interessa specificamente, l'art. 6, comma 4, della stessa legge n. 534/1996, ha previsto che alle istituzioni culturali inserite nella predetta tabella da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, "si applicano le disposizioni della l. 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni".
Dal riferito quadro normativo si evince che la decorrenza del 1° gennaio 1997 riguarda solo l'introduzione del nuovo sistema per l'erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali, mentre la data di entrata in vigore del citato art. 6 della legge n. 534/1996 non può che essere quella di entrata in vigore della stessa legge n. 534/1996.
Pertanto, alla luce della considerazione di cui sopra, l'eccezione sollevata dall'Accademia di che trattasi - e cioè di non essere inserita, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 534/1996, "nella tabella nazionale delle istituzioni culturali a decorrere dal 1997" - appare priva di pregio ai fini in questione.
Del resto va altresì evidenziato che sebbene la tabella di cui all'art. 1 della legge n. 534/1996 - laddove risulta pure inserita l'Accademia de qua - sia stata adottata non entro i novanta giorni previsti, bensì nell'anno 2000 con D.M. del 31 luglio, tuttavia ciò non può far concludere nel senso che prima della adozione di tale tabella l'Amministrazione non avrebbe potuto dare in concessione l'immobile Yyyy all'Accademia ai sensi dell'art. 1 della legge n. 390/1986. Ed infatti a tal proposito deve precisarsi che la ratio legis dell'art. 6, comma 4, della legge n. 534/1996 non sembra essere quella di sostituire le istituzioni inserite nella tabella del 1984 con quelle elencate nella nuova tabella, bensì di rendere applicabili le disposizioni della legge n. 390/1986 a tutte le istituzioni elencate nella nuova tabella da adottare ed in particolare anche a quelle eventualmente non inserite nella tabella approvata con DPR n. 834/1984; pertanto sia prima che dopo l'adozione della nuova tabella, l'Amministrazione avrebbe potuto e può comunque procedere - ai sensi dell'art. 1 della legge n. 390/1986 - alla concessione di beni immobili demaniali o patrimoniali alle istituzioni elencate nella tabella di cui al DPR n. 834/1984.
Conseguentemente, alla luce di quanto sopra detto, non riscontrandosi validi motivi per discostarsi dall'orientamento già espresso nel citato parere dello scrivente n. 11031/1998, deve concludersi che l'immobile Yyyy può essere concesso all'Accademia in questione, non in uso governativo a titolo gratuito, bensì ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 390/1986.

3. Nessuna opinione può esprimere lo scrivente per ciò che attiene la avvenuta, supposta, concessione a titolo gratuito dei locali dell'immobile de quo in permuta di quelli precedentemente occupati, in quanto nessun atto è stato allo scopo fornito.
Ci si riserva pertanto, qualora sia ritenuto necessario, l'ulteriore esame della questione, alla luce della documentazione (contratto, atto amministrativo) concernente la problematica.

* * * * *
A' termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "Fons", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale